Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9517 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 04/04/2019), n.9517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26456/2014 proposto da:

Abrusci Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 74, presso

lo studio dell’avvocato Colapinto Carlo, che la rappresenta e

difende, con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Gestione Commissariale del soppresso Ente per lo Sviluppo

dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e

Irpinia, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

Regione Basilicata, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 888/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.N. citò innanzi al Tribunale di Bari l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, chiedendo l’accertamento della legittimità delle riserve iscritte in ordine al contratto d’appalto stipulato il 30.11.82, e la condanna del committente al pagamento della somma di Lire 3.454.837.667, oltre rivalutazione e interessi, del D.P.R. n. 1063 del 1992, ex artt. 35 e 36. L’ente si costituì, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda.

Interrotto per fallimento dell’attore, il giudizio fu poi riassunto dalla Abrusci Costruzioni s.p.a.; si costituì anche la Regione Basilicata. Con ordinanza emessa ex art. 186 quater c.p.c., il Goa condannò l’ente convenuto al pagamento della somma di lire 10.266.328.665 oltre rivalutazione e interessi, rigettando la domanda nei confronti della Regione.

L’Ente appellò l’ordinanza; si costituirono la Regione Basilicata e l’Abrusci Costruzioni s.p.a..

Con sentenza non definitiva del 12.11.04, la Corte di appello di Bari rigettò le varie eccezioni preliminari (dichiarando la legittimazione attiva della Abrusci Costruzioni s.p.a., poi trasformata in s.r.l.); disposta c.t.u., con sentenza definitiva dell’8.8.13, il giudice di secondo grado accolse parzialmente l’appello, condannando: l’Ente appellante al pagamento in favore dell’Abrusci Costruzioni s.r.l. della somma di Euro 2341,11 oltre interessi legali e moratori, e della somma di Euro 184.313,10 oltre interessi legali dal 16.7.93; la suddetta società a restituire all’Ente la differenza tra le somme liquidate con la stessa sentenza e quelle riscosse in esecuzione dell’ordinanza appellata, oltre interessi.

L’Abrusci Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste il Commissario liquidatore con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che: il giudice d’appello non aveva pronunciato sulle eccezioni sollevate nell’atto di costituzione in secondo grado (in ordine all’inammissibilità del gravame per giudicato, non essendo state impugnate le decisioni del giudice di primo grado circa questioni costituenti presupposto logico della decisione; in tema di nullità/inammissibilità dell’appello per inesistenza dei dedotti vizi motivazionali e per la mancanza di specificità dei motivi); il Tribunale non aveva pronunciato sull’eccezione d’inutilizzabilità della seconda c.t.u. nella parte in cui il consulente aveva effettuato una nuova valutazione dei danni – oggetto delle riserve – benchè non fosse stata impugnata la quantificazione del Tribunale; il giudice d’appello aveva omesso di esaminare l’eccezione d’inammissibilità del secondo motivo di gravame dell’Ente, in ordine alla mora del committente, non avendo l’appellante esplicitato le ragioni dell’impugnazione.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 23,53,54 e 64,attraverso la formulazione di vari critiche.

Al riguardo, premesso che la Corte d’appello ha ritenuto che la riserva n. 2, considerata tempestiva, non legittimasse la richiesta di pagamento – perchè l’asserita negligenza dell’Ente per i ritardi nell’emanazione dei decreti d’occupazione d’urgenza e nell’acquisizione delle aree era priva di effetti – la ricorrente si duole che il committente aveva riconosciuto l’indisponibilità delle aree avendo peraltro concesso una proroga di 12 mesi il 20.6.87, omettendo di attivare la procedura di cui all’art. 23 del contratto.

Circa la riserva n. 5, riguardante gli oneri di risistemazione della zona occupata da terzi, ritenuta dalla Corte d’appello non tempestiva, il ricorrente lamenta che: l’appellante non aveva dedotto la genericità della stessa riserva e che il rilievo di genericità del giudice di secondo grado non era fondato, in quanto la riserva fu iscritta in occasione del 21 SAL e ribadita con il 22 SAL (specificando l’intervenuta risistemazione delle aree occupate da terzi); atteso che tali opere erano realizzabili solo dopo l’intervenuta cessazione dell’abusiva occupazione di estranei, già oggetto della seconda riserva, la tempestività della riserva n. 5 era da ritenere desumibile dalla seconda riserva in quanto relativa a fatti qualificabili come continuativi rispetto a quelli oggetto della stessa riserva n. 5.

Circa la riserva n. 3, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia considerato infondata la richiesta dell’impresa in ordine al risarcimento dei danni per la ricostruzione della pista di servizio per causa di forza maggiore, in quanto i rifacimenti di tale pista erano stati eseguiti ad ogni stagione invernale ed iscritti a riserva nel primo atto successivo al loro verificarsi.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per essere stato il ricorso proposto nei confronti dell’Ente e non della Gestione Commissariale, in quanto la legge aveva disposto l’immediata soppressione dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, e il trasferimento provvisorio delle sue funzioni ad altro soggetto designato (il Commissario liquidatore).

Invero, va osservato che in tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l’estinzione del soggetto rappresentato, ancorchè non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese ex lege dall’Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio jus postulandi dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l’Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l’Ente cessato, non possono considerarsi nulli nè il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato, nè la notifica del ricorso medesimo presso l’Avvocatura (Cass., n. 4648/13).

Pertanto, il ricorso è ammissibile, sebbene notificato all’Ente soppresso, essendosi costituita la Gestione Commissariale attraverso il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Il primo motivo, nella prima parte relativa alle eccezioni di nullità della sentenza impugnata, per omessa pronuncia sulle eccezioni d’inammissibilità per giudicato (avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione alcuni fatti che ne costituivano il presupposto logico-giuridico ma non oggetto di specifici motivi d’appello), è inammissibile poichè generico, non avendo la ricorrente chiarito i suddetti fatti.

Inoltre, non sussiste alcuna omessa pronuncia avendo la Corte d’appello rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione con la sentenza non definitiva emessa il 12.11.04, che peraltro non è stata impugnata.

Il profilo del motivo afferente all’eccezione d’inutilizzabilità della ctu, è inammissibile poichè, da un lato, il ricorso non riporta l’appello nè la ctu espletata in primo grado e quella rinnovata in appello e, dall’altro lato, esso è relativo ad una mera difesa.

E’ altresì inammissibile il profilo del motivo concernente l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità del motivo d’appello con cui l’Ente aveva criticato l’erronea applicazione della rivalutazione e degli interessi sulle somme riconosciute per le riserve.

Al riguardo, parte ricorrente si duole che l’appellante non abbia esplicitato le ragioni dell’impugnazione – in violazione dunque dell’art. 345 c.p.c. – ma non riporta il contenuto dell’atto d’appello, non consentendo la verifica della fondatezza della doglianza.

Il secondo motivo è infondato.

Invero, circa la riserva n. 2, la Corte territoriale ha correttamente applicato le varie norme richiamate in ordine alla tardività della riserva, con ampia motivazione. Inoltre, circa la riserva n. 5, va escluso che i motivi della riserva fossero gli stessi di quelli relativi alla riserva n. 2, come argomentato dal giudice d’appello.

In particolare, la Corte territoriale ha specificato che la riserva n. 5, per come fu riformulata all’atto del 22 sal, riguardando anche i ritardi delle opere subiti per risistemare le zone occupate da terzi, afferiva anche ad occupazioni diverse da quelle contemplate dalla riserva n. 2, in quanto di gran lunga anteriori alla stessa formulazione della riserva.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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