Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9516 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 22/05/2020), n.9516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9457/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1154/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le sue domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria od umanitaria.

Il giudice del gravame ha anzitutto ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo, in base al quale lo stesso, orfano di madre, era stato affidato ad uno zio materno, militare dell’esercito (OMISSIS). Dopo l’arresto di quest’ultimo, avvenuto il 2 gennaio 2013, un suo amico gli aveva consigliato di fuggire, essendo in pericolo perchè al corrente di informazioni scottanti relative ad attività criminale dello zio. Egli, pertanto, si era trasferito dapprima in Senegal, poi in Mali, Burkina Faso, Niger, ed, infine, era arrivato in Italia.

La Corte territoriale, come già aveva fatto il Tribunale, ha ritenuto inattendibile la narrazione del S., con particolare riferimento alle motivazioni addotte a giustificazione dell’espatrio ed al nesso tra l’arresto dello zio ed il rischio da lui corso. Il giudice di seconde cure ha poi ravvisato una chiara contraddizione tra la versione dei fatti resa dal richiedente innanzi alla Commissione territoriale, cui aveva riferito che lo zio faceva parte dei servizi segreti e che egli era solo a conoscenza che lo stesso andava a prelevare delle persone, e le dichiarazioni rese in sede di ricorso, allorchè aveva precisato che, per quanto a sua conoscenza, lo zio avrebbe ucciso alcune persone ostili al governo. La Corte ha, poi, osservato che la situazione generale del (OMISSIS), caduto il regime dittatoriale durato ventidue anni, e caratterizzato da torture, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione in un clima di impunità, era radicalmente cambiata con l’intervento dell’esercito senegalese il 20 gennaio 2017, che aveva riportato al potere il presidente già eletto A.B., ed era in fase di stabilizzazione.

Nè sussisteva, ad avviso della Corte di merito, in capo al richiedente una condizione di particolare vulnerabilità.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.A. sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS). La motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta, secondo il ricorrente, da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, quali quella secondo la quale il (OMISSIS) ha subito una dittatura ultraventennale caratterizzata da violazione dei diritti umani, torture, detenzioni arbitrarie, mancanza di ogni legalità, e quella secondo la quale il ricorrente non correrebbe alcun rischio in caso di ritorno nel suo Paese di origine, ora – e dunque solo dal gennaio 2017 – in fase di stabilizzazione. Secondo il ricorrente, non potrebbe non essere esposto a gravi rischi per la propria incolumità un soggetto che rientri in un Paese in cui è stato necessario l’intervento armato di uno Stato terzo per cercare di ristabilire un principio di democrazia, con un tentativo ancora in essere e della cui riuscita nulla è dato sapere.

La censura è priva di fondamento.

La Corte di merito ha esaminato in modo particolareggiato la situazione del (OMISSIS), descrivendo, sulla base delle fonti ufficiali di informazione puntualmente citate (siti internet del Ministero degli Esteri, Amnesty International, Nazioni Unite, Peace Reporter, Human Right Watch), la evoluzione politica del Paese, passato da un grave quadro di dittatura ad una nuova fase di riapertura di spazi di democrazia e libertà, per effetto del ritorno al potere del Presidente A.B. dovuto all’intervento dell’esercito senegalese. Le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a scalfire tale documentata descrizione, cui contrappongono una personale interpretazione degli eventi politici che hanno attraversato il Paese ed una prognosi perplessa in ordine alla definitiva stabilizzazione di un quadro democratico.

2.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale dello stesso, che lo porrebbe in una situazione di serio pericolo, ignorata dai giudici di merito, che hanno recepito acriticamente le conclusioni cui era pervenuta detta Commissione.

La doglianza è inammissibile, siccome del tutto generica. Ed infatti, il ricorrente non offre alcuna argomentazione a sostegno della censura, limitandosi alla immotivata ed apodittica critica della decisione impugnata, e riservando alle ulteriori doglianze oggetto del ricorso la relativa motivazione.

3.- Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere insussistente una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno del (OMISSIS). Secondo il ricorrente, le ipotesi sub b) (tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante) e sub c) (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile) previste dall’invocato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 quali condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria si attaglierebbero perfettamente al caso di specie, come risulta dalla situazione del (OMISSIS) quale descritta nel 2017 dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri Viaggiare sicuri).

La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.

Essa si limita sostanzialmente a contrapporre il proprio apprezzamento della situazione generale del (OMISSIS), sulla base delle richiamate fonti di informazione, a quello operato non implausibilmente, alla stregua dell’esame delle fonti puntualmente citate, dalla Corte di merito nell’esercizio della propria discrezionalità. Ed in tal modo finisce per impingere inammissibilmente nel merito del giudizio.

4. – Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19. Ai sensi della normativa di riferimento, il ricorrente avrebbe avuto diritto, quanto meno, alla protezione umanitaria, in presenza di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Nella specie, il rimpatrio porrebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate.

Anche tale doglianza è inammissibile.

La protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero parametri di benessere, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (cfr. Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Nella specie, il ricorrente non ha allegato, al di là della invocazione del diritto alla salute ed all’alimentazione, alcuna specifica individuale condizione di vulnerabilità, mentre la Corte di merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, esponendo le ragioni per le quali ha reputato non sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione: onde si tratta di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non sindacabili nella presente sede.

5.-Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del principio di non refoulement, applicabile ad ogni forma di trasferimento forzato. Nella specie, la condizione del Paese di origine del ricorrente che lo esporrebbe a gravi conseguenze in caso di rientro nel suo Paese di origine, e la preminenza della tutela della persona umana, avrebbero imposto il riconoscimento della protezione internazionale in una delle sue forme.

Anche questo motivo risulta inammissibile.

Il ricorrente ripropone, sub specie di violazione del principio di non refoulement, le censure già svolte nei confronti della sentenza impugnata, che non ha riconosciuto in suo favore nè la protezione sussidiaria nè quella umanitaria, senza considerare che, come già chiarito nei paragrafi che precedono, la Corte territoriale ha fornito ampia ed articolata spiegazione delle ragioni che hanno impedito la emissione del provvedimento invocato dal richiedente.

6. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA