Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9516 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 402/2007 proposto da:

C.R., C.E., C.S., C.A.,

C.L., C.G. in qualità di eredi di T.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA MARIA TERESA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 51114/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.10.05, depositato il 20/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. ha chiesto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di una causa iniziata davanti al giudice del lavoro di Napoli con ricorso del 10 ottobre 2001 decisa con sentenza del 27 settembre 2004.

Con decreto dell’8 febbraio 2005 la corte d’appello di Roma, ritenuta ragionevole una durata di due anni e irragionevole il ritardo di un anno, attesa la modestia della pretesa fatta valere, avente ad oggetto la corresponsione di un’indennità di accompagnamento, ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 300,00, oltre agli interessi dalla data del decreto e le spese giudiziali. Avverso il decreto della corte d’appello di Roma C.E., C.S., C.A., C.L., C.G. e C.R., quali eredi della T., deceduta il (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano che la corte territoriale si sia irragionevolmente discostata dagli standard medi di liquidazione dell’indennità utilizzati dalla corte di Strasburgo e abbia omesso di liquidare il bonus di Euro 2.000.

Il motivo è, in parte, manifestamente fondato.

Infatti la corte territoriale si è discostata in modo irragionevole dai criteri di liquidazione normalmente seguiti dai giudici italiani, in conformità con gli orientamenti della corte di Strasburgo.

Quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non appare decisivo il richiamo alla sentenza della corte Europea dei diritti dell’uomo 10 novembre 2004, Zullo, perchè se la decisione richiamata ha ritenuto di riconoscere tale somma in caso di violazione del termine di durata ragionevole nei giudizi aventi particolare importanza, tra le quali ha annoverato le cause previdenziali, non ne deriva automaticamente che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di particolare importanza. Spetta infatti al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus. Tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatti da compiere può procedersi alla decisione del merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., liquidando un’indennità di Euro 750,00 per un anno di ritardo.

Quanto alle spese giudiziali, vanno liquidate per intero quelle relative al giudizio di merito mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle del giudizio di cassazione, con distrazione a favore dell’avv. Maria Teresa Marra che se ne dichiara antistataria.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 750,00 in favore dei ricorrenti in solido oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 445 per onorari, Euro 280 per diritti ed Euro 100 per esborsi quanto al giudizio di merito e, previa compensazione fino alla metà, in Euro 300 per il giudizio di cassazione, in entrambi i casi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, disponendo che tali spese siano distratte a favore dell’avv. Maria Teresa Marra che se ne dichiara antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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