Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9516 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 04/04/2019), n.9516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11468/2013 proposto da:

Comir S.a.s. di G.C. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Farsetti Massimo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Verde Giovanni, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, (già Amministrazione

Straordinaria), in persona del curatore prof. avv. S.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 32, presso lo

studio dell’avvocato Bertone Pasquale, rappresentato e difeso

dall’avvocato D’Aiello Gian Paolo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comir S.a.s. di G.C. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Farsetti Massimo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Verde Giovanni, giusta procura

a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal cons. Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto le opposizioni allo stato passivo proposte sia dal creditore Comir s.a.s. di G.C. & C. sia dalla Amministrazione straordinaria della (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione (e poi dalla Curatela del relativo fallimento che ha proseguito il giudizio dopo la sua interruzione) avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato aveva ammesso il credito in prededuzione “per Euro 149.799,37 in luogo di Euro 274.296,77 richiesti, per costi di revisione annuale degli automezzi, in relazione a lavorazioni effettuate successivamente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria”.

2. In motivazione il Tribunale ha confermato: i) la natura prededucibile del credito, trattandosi di prestazioni attinenti a beni strumentali all’esercizio dell’impresa, delle quali la procedura di amministrazione straordinaria aveva “inteso appropriarsi senza riserve” ed il cui collaudo era stato comunque effettuato “dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, da tecnici incaricati dal commissario”, insorgendo il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo solo con l’accettazione dell’opera da parte del committente ex art. 1665 c.c., u.c., e non al momento della stipula del contratto (citando in tal senso Cass. n. 21599 del 2010); ii) la quantificazione del credito operata dal giudice delegato, essendo fondata l’eccezione di inopponibilità – per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. – del contenuto della racc. del 31/10/2007, ricevuta dalla (OMISSIS) il 05/11/2007, ossia della nota con cui l’appaltatore aveva aggiornato la tariffa oraria ed i “tempari” applicati “avvertendo che, in mancanza di riscontro, avrebbe considerato accettate le nuove condizioni”, così come dei successivi preventivi; iii) l’impossibilità di quantificare il corrispettivo dovuto per la manodopera, stante la mancata allegazione dei “tempari relativi alle varie case costruttrici ed ai diversi modelli di autobus” come espressamente pattuito all’esito della gara di appalto, con conseguente mancato assolvimento del relativo onere probatorio.

3. Avverso detto decreto la Comir ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui la Curatela del fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale articolato su cinque motivi, sul quale la ricorrente principale si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità del decreto “per violazione dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 2704 c.c.) in quanto ha rigettato il ricorso accogliendo un’eccezione non proposta”, ossia l’eccezione di mancanza di data certa della documentazione prodotta dalla COMIR.

2. In subordine, il secondo mezzo imputa al decreto una “ulteriore violazione dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 2704 c.c.), in quanto fondato sull’inesistenza della data certa che controparte non ha contestato e, che per di più, ha implicitamente ammesso”.

3. In ulteriore subordine – “qualora si ritenga la questione della data certa rilevabile d’ufficio e che non vi sia stata un’ammissione della ricezione della scrittura” – con il terzo motivo di denunzia la “violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2704 c.c.”, per avere il tribunale escluso “che la certezza della data sia ricavabile dal timbro postale apposto sulla busta contenente il plico con i documenti che la parte assume contenenti nel plico medesimo”.

4. Infine, e sempre in ulteriore subordine, il quarto mezzo prospetta la “violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c.”, per avere il tribunale “accolto un’eccezione – non proposta per il cui accoglimento sarebbe stata necessaria la prova dei “tempari” applicabili in mancanza di quelli convenuti contrattualmente”, mentre “avrebbe dovuto rigettare l’eccezione per mancanza di prova da parte della curatela”.

5. Le varie censure, logicamente connesse, presentano tutte profili di infondatezza o di inammissibilità.

5.1. Innanzitutto il primo motivo è palesemente infondato poichè, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice” (Sez. U, 4213/2013; Sez. 1, 27504/17; Sez. 6-1, 16404/18).

5.2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, tanto più perchè in palese contrasto con l’inequivoca affermazione, contenuta nel decreto impugnato, che “la curatela ha eccepito che tale documento (la nota del 31.10.2007 ricevuta dalla (OMISSIS) il 5.11.2007), come i successivi preventivi, non hanno data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.”.

5.3. Dello stesso decreto la terza censura non coglie la ratio decidendi, incentrata non già sul mancato ricevimento della nota contenuta nella raccomandata in questione, bensì sulla mancanza di data certa del preteso accordo (peraltro basato su una clausola di cd. silenzio-assenso unilateralmente predisposta) che aveva carattere novativo rispetto agli originari accordi contrattuali. In ogni caso, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per cui “In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale (sicchè il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), perchè la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita” (Sez. 1, 08/02/2018 n. 3046; Sez. 6- 1, 05/10/2017 n. 23281).

5.4. Il quarto motivo è invece infondato poichè, gravando sul creditore l’onere della prova del corrispettivo pattuito da ammettere al passivo fallimentare, nessuna violazione del criterio di riparto dell’onere della prova risulta addebitabile al tribunale.

6. Passando all’esame del ricorso incidentale, va preliminarmente rilevata l’inconsistenza del rilievo contenuto a pag. 2 del relativo controricorso circa la presenza o meno dell’autorizzazione del giudice delegato, stante il chiaro disposto della L. Fall., art. 31, comma 2.

6.1. Quanto al primo motivo di ricorso incidentale, la Curatela deduce la “violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20,L. Fall., artt. 111, 111-bis, 52 e 93 ex art. 360 c.p.c., nn. 3-4, poichè il credito di Comir, anche se prededucibile nella procedura di amministrazione straordinaria, avrebbe dovuto essere accertato secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo V L. Fall.”.

6.2. Il secondo mezzo prospetta la correlata censura di “violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla inammissibilità ovvero improcedibilità per irritualità della domanda di Comir ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

6.3. Parimenti il terzo denuncia la “violazione della L. Fall., artt. 111, 111-bis, 52 e 93 ex art. 360 c.p.c., n. 3-4, poichè il credito di Comir, anche se prededucibile poichè sorto in occasione o in funzione di una procedura concorsuale, nel conseguente fallimento avrebbe dovuto essere accertato secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo V L. Fall., non sottraendosi al concorso formale”.

7. Le tre censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, vanno disattese, poichè risulta dagli atti (v. controricorso di Comir, pag. 2, 4 e 5) che il creditore ha presentato una prima istanza di pagamento in prededuzione, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 52, rispetto alla quale, stante l’opposizione del Commissario straordinario, il giudice delegato ha proceduto con le forme del successivo art. 53 (che rinvia alla L. Fall., art. 93); contro tale provvedimento entrambe le parti hanno proposto separate opposizioni L. Fall., ex art. 98 (come si evince dalla intestazione del decreto impugnato), le quali sono state così riunite e decise dal tribunale. Risulta altresì che, dopo l’interruzione del processo per il fallimento di (OMISSIS), la Comir aveva spiegato sia atto di riassunzione che autonoma istanza di ammissione al passivo, la quale è stata dichiarata inammissibile con provvedimento del 19 luglio 2012 proprio in ragione della pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo. Alla luce di quanto precede risulta infine inammissibile, sia per novità sia per carenza di interesse, la censura di violazione del cd. contraddittorio incrociato con i restanti creditori.

8. Il quarto motivo di ricorso incidentale allega la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. poichè il Tribunale ha accolto il ricorso disponendo il pagamento di un credito non provato”.

8.1. La censura è inammissibile poichè, oltre a difettare di specificità, solo apparentemente riguarda i criteri di ripartizione dell’onere della prova, mentre nella sostanza involge questioni di merito, la cui valutazione non è consentita in questa sede.

9. Con il quinto mezzo si lamenta infine la “violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20,L. Fall., art. 111 e art. 1665 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il credito vantato da Comir nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria fosse prededucibile” per il solo fatto che il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione e il collaudo dell’opera, e quest’ultimo era avvenuto dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, per il tramite dei tecnici incaricati dal Commissario.

9.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

9.2. In primo luogo esso non tiene conto che il tribunale, oltre a collegare la prededucibilità del credito al momento temporale del collaudo (cfr. verbali del 18/01/2010 e 25/02/2010, successivi all’apertura dell’Amministrazione straordinaria in data 22/07/2009), ha valorizzato anche il fatto che la procedura avesse “inteso appropriarsi senza riserve dell’opera svolta dall’istante” e che si trattasse comunque di “prestazioni attinenti a beni strumentali all’esercizio dell’impresa”; aspetti che, peraltro, involgono questioni di merito (cfr. controricorso al ricorso incidentale, pag. 7 e s.).

9.3. La censura difetta altresì di specificità, in quanto non indica quali fossero in concreto le pattuizioni del contratto di appalto inter partes, specie quanto a modalità di pagamento del compenso (se per stati di avanzamento o meno), con ciò impendo di individuare una fattispecie concreta ben definita cui applicare i principi variamente elaborati in materia da questa Corte (v. Cass. n. 21599/10, per cui “In tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente ex art. 1665 c.c., u.c., e non già al momento stesso della stipulazione del contratto”; cfr. Cass. n. 6852/95, per cui “Il principio della prededucibilità delle spese, sancito dalla L. Fall., art. 111, n. 1, va esteso anche ai debiti sorti in sede di amministrazione controllata e contratti per la finalità propria della procedura stessa, rimanendo estranei alla nozione di debiti di massa quelli sorti anteriormente all’apertura della detta procedura. Tale regola trova eccezione soltanto nell’ipotesi in cui la continuazione dell’esercito dell’impresa, per le particolari caratteristiche del rapporto, dia luogo a prestazioni insuscettibili di assurgere ad entità giuridiche autonome e costituenti, invece, momenti esecutivi di una obbligazione rigidamente indivisibile, in guisa da attrarre necessariamente nell’orbita dell’amministrazione controllata l’intero ed unico credito. Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che ricorra la menzionata eccezione relativamente al corrispettivo dell’appalto, quando sia stato pattuito il pagamento per stati di avanzamento”).

10. Al rigetto tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese processuali tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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