Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9515 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9515 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BISCHI Carla, in proprio e nella qualità di erede della defunta RAGGI Gina, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Fabrizio Dini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giacomo Bianchi in
Rama, via Mazzini, n. 55;
– ricorrente contro
COMANDINI Maria Luisa, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Paolo
Emilio Comandini e Salvatore °restano, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via De’ Prefetti, n.
26;

Data pubblicazione: 30/04/2014

- controricorrente e nei confronti di
BISCHI Paolo e BISCHI Giovanni;
– intimati –

positata il 6 aprile 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Fabrizio Dini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi, il quale ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato il 22 marzo
2000, Maria Luisa Comandini convenne in giudizio dinanzi al
Tribunale di Urbino Giovanni Bischi, Carla Bischi, Paolo Bischi, Gina Raggi, Maria Ambrosi e Luana Ambrosi, onde ottenere
sentenza dichiarativa di usucapione a proprio favore su un appezzamento di terreno antistante la sua abitazione censito al
catasto terreni del Comune di Urbino alla part. 13623, foglio
167, mapp. 228;
che si costituirono Giovanni Bischi, Carla Bischi, Paolo
Bischi e Gina Raggi, contestando la domanda avversaria e formulando eccezioni pregiudiziali di rito;

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avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 14tde-

che, in particolare, Carla Bischi e Gina Raggi eccepirono
il loro difetto di legittimazione passiva, avendo esse alienato, anteriormente al giudizio, la loro quota di comproprietà
sul terreno comune a Giovanni Bischi e Paolo Bischi con rogito

che Maria Ambrosi e Luana Ambrosi vennero dichiarate contumaci;
che il Tribunale di Urbino, con sentenza in data 17 maggio
2003, così provvide: dichiarò che Maria Luisa Comandini aveva
acquistato per maturata usucapione il diritto di proprietà esclusiva sulla porzione di terreno in oggetto e condannò i
convenuti Giovanni Bischi e Paolo Bischi alla rifusione delle
spese di lite sostenute dall’attrice; respinse la domanda nei
confronti di Carla Bischi e di Gina Raggi per difetto di legittimazione passiva (così accogliendo l’eccezione delle convenute cui la stessa parte attrice aveva prestato la propria
adesione), condannando la Comandini alla rifusione degli oneri
di procedura da queste sostenuti; dichiarò, infine, irripetibili le spese processuali nei confronti di Maria Ambrosi e
Luana Ambrosi;
che, pronunciando nel giudizio di gravame svoltosi tra gli
appellanti Giovanni Bischi e Paolo Bischi e l’appellata Maria
Luisa Comandini, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza
resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 aprile
2007, ha respinto l’impugnazione dei Bischi e confermato la

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del notaio Bernardi Fabbrani del 17 settembre 1997;

decisione di primo grado, ponendo a carico degli appellanti le
spese dell’appello;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
ha proposto ricorso Carla Bischi, in proprio e quale erede di
Gina Raggi, con atto notificato il 20 ed il 21 maggio 2008,

che ha resistito, con controricorso, Maria Luisa Comandini;
che gli altri intimati – Paolo Bischi e Giovanni Bischi non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che con l’unico mezzo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 331, 350 e 102 cod. proc. civ.,
rilevandosi che – poiché sussiste litisconsorzio necessario
nel giudizio di accertamento di intervenuta usucapione a danno
dei comproprietari di un fondo – la sentenza di appello sarebbe nulla per effetto della nullità del procedimento, in quanto
l’atto di impugnazione è stato proposto dai convenuti Giovanni
Bischi e Paolo Bischi soltanto verso l’attrice Maria Luisa Comandini, mentre nei confronti degli altri convenuti – Carla
Bischi, Gina Raggi, Maria Ambrosi e Luana Ambrosi – non è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio

ex

art. 331

cod. proc. civ., e neppure è stata disposta la notificazione
dell’atto di appello ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.;
che il motivo è inammissibile;

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sulla base di un motivo;

che, poiché la sentenza di primo grado (accogliendo
un’eccezione delle convenute cui aveva aderito la stessa attrice) ha riconosciuto l’estraneità alla causa di usucapione
di Carla Bischi e di Gina Raggi (avendo rilevato che costoro

giudiziale già prima dell’introduzione del giudizio di usucapione, e pertanto dichiarandone il difetto di legittimazione
passiva), e poiché nessuno ha denunziato in appello
l’erroneità di tale sostanziale estromissione, su tale estraneità al giudizio della Bischi e della Raggi si è formato il
giudicato, sicché esse – già irretrattabilmente escluse dal
processo, tra l’altro su loro richiesta, con la sentenza di
primo grado – non possono più porre, per la prima volta in
cassazione, la necessità della loro partecipazione al giudizio
di appello, né hanno interesse a dolersi della mancata partecipazione di altre parti pretermesse (nella specie, Maria Ambrosi e Luana Ambrosi);
che,

pertanto,

ricorso

assorbito

l’esame

dell’eccezione, sollevata dalla controricorrente, relativa alla mancata prova, da parte della Bischi, della qualità di erede della Raggi – deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

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non erano più comproprietarie del fondo oggetto della domanda

La Corte

dichiara il ricorso inammissibile e

condanna la

ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla
controricorrente, che

liquida

in complessivi euro 2.700, di

cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 febbraio
2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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