Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9515 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 22/05/2020), n.9515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7026/2018 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Villante,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto da S.I., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le sue domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, la protezione sussidiaria od umanitaria.

Il giudice del gravame ha anzitutto ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo, in base al quale lo stesso, proveniente dal distretto di (OMISSIS), nella regione del (OMISSIS), viveva con la propria famiglia nel villaggio di (OMISSIS), ove la maggioranza degli abitanti è sunnita mentre la sua famiglia è sciita. Il (OMISSIS) si era tenuto nella sua abitazione un rito (OMISSIS), drammaticamente interrotto da un gruppo di (OMISSIS) armati di bastoni, che avevano saputo del rito per la presenza di un megafono che aveva ampliato i rumori provenienti dall’interno dell’abitazione. La richiesta di intervento alla Polizia era stata vana. Quindi, il (OMISSIS) lo stesso gruppo aveva ucciso a colpi di pistola suo padre mentre rientrava a casa con lui. Egli era allora fuggito con il resto della famiglia a Karachi, ove un suo amico gli aveva promesso ospitalità. Mentre si trovava in un bosco per nascondersi in attesa di un autobus, aveva sentito il mullah pronunciare attraverso un megafono una fatwa nei suoi confronti, che attribuiva ad ogni sunnita il diritto di ucciderlo. Aveva, pertanto, lasciato il (OMISSIS), dopo aver portato in salvo la sua famiglia, ed aver appreso che la sua abitazione era stata incendiata.

La Corte territoriale, come già aveva fatto il Tribunale, ha ritenuto inattendibile il richiedente. Ha, al riguardo, in particolare, giudicato poco credibile che un rito (OMISSIS) celebrato all’interno di un’abitazione fosse stato trasmesso all’esterno con un megafono se, come dichiarato dallo stesso richiedente, gli altri abitanti del villaggio erano in prevalenza (OMISSIS). Nè risultava comprensibile che, atteso che la Polizia non era intervenuta nell’occasione, i responsabili dell’aggressione avessero saputo di essere stati denunciati organizzando quindi a breve una spedizione punitiva. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto poco credibile che il richiedente, che fuggiva, dovesse essere minacciato di morte dal mullah, che avrebbe, invece, protetto i responsabili di un omicidio. Alla luce di tali considerazioni, che rendevano inattendibile il racconto del richiedente, il giudice di secondo grado ha escluso il pericolo di una persecuzione religiosa ai danni dello stesso in caso di suo rientro in (OMISSIS).

Nè sussisteva, ad avviso della Corte di merito, pericolo di tortura per S.I., non avendo egli commesso alcun reato, e nemmeno era configurabile il pericolo derivante da attacchi terroristici, pressochè inesistente nei villaggi.

La non credibilità del richiedente è altresì alla base del mancato riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria, per la non configurabilità di una situazione di vulnerabilità in caso di rientro in (OMISSIS).

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.I. sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente e mancata valutazione delle reali condizioni di vita in (OMISSIS). Si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente, denunciandosi la violazione dell’obbligo officioso di approfondimento istruttorio con particolare riguardo alle condizioni generali del Paese di origine del richiedente.

La censura è inammissibile. Essa, infatti, oblitera del tutto la ratio decidendi della pronuncia della Corte, che si incentra sulla non credibilità del racconto dell’attuale ricorrente, dalla quale il giudice di secondo grado desume la inesistenza del pericolo di una persecuzione religiosa nei suoi confronti.

2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e artt. 2 e 14, lett. b), nonchè erronea, contraddittoria motivazione ed omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte territoriale avrebbe omesso di provvedere alla valutazione delle allegazioni del richiedente alla stregua dei parametri normativi di credibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

La doglianza è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, evocato dal ricorrente, dispone che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Dunque, tra i parametri normativi di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale si annovera anche quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni dello stesso. Ed è proprio a tale criterio che si è ispirata la Corte territoriale nella sua discrezionale valutazione. A fronte dell’apprezzamento di non plausibilità di dette dichiarazioni le censure del ricorrente risultano del tutto generiche, non indicando specificamente quale o quali dei parametri normativi di credibilità sarebbero stati violati.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. b) e c), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, erronea, contraddittoria motivazione ed omessa valutazione di elementi di fatto e di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte territoriale nel non riconoscere la protezione sussidiaria al ricorrente, dovendosi ritenere fondato, a differenza di quanto opinato dal giudice di secondo grado, il rischio di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine, avuto riguardo all’attuale situazione generale di detto Paese, a prescindere da una esposizione diretta del richiedente al pericolo.

La censura è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha specificato in quale atto del giudizio di merito abbia dedotto, oltre alla situazione di violenza indiscriminata, quella di conflitto armato, che, assieme alla prima, costituisce il presupposto del danno grave che legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) disposizione invocata dal ricorrente.

4. – Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omessa valutazione di fatto e di diritto ed erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Osserva il ricorrente che tale misura, che presenta caratteristiche non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori, va riconosciuta ai soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi o per ragioni di carattere oggettivo, laddove la Corte di merito ha rigettato la domanda sulla sola base della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

La doglianza è inammissibile, risolvendosi in una generica critica alla decisione assunta dal giudice di secondo grado, priva di riferimento alle specifiche ragioni individuali idonee a configurare una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

5.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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