Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9515 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. II, 09/04/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19379-2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avv. SILVIA BETTELLA;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE PADOVA, PROCURATORE GENERALE PROCURA

GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2023/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.J. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

Respinta la domanda in primo grado, l’impugnazione proposta dal richiedente era dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2023 pubblicata il 15.5.2019. L’appello, osservava la Corte territoriale, era stato proposto oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado, giusta le regole del procedimento sommario di cognizione a loro volta richiamate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1, applicabile ratione temporis.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso affidato a un unico motivo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Sebbene la notifica del ricorso sia nulla per essere stata effettuata non al Ministero dell’Interno domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, ma alla Commissione territoriale come domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia, non ne va disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., essendo altrimenti inammissibile il ricorso stesso.

E’, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questo S.C. (a partire da S.U. n. 6826/10) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza disporre le preventive attività di rinnovazione o di integrazione, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.

2. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1 e art. 702-quater c.p.c., poichè la Corte distrettuale avrebbe errato nell’indicare inspiegabilmente quale data di notificazione dell’atto di citazione in appello una data – quella del 29.6.2018 – non desumibile dagli atti e non rispondente a quella effettiva, ossia il 28.5.2018.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non coglie (e di riflesso non contrasta) la prima delle due alternative rationes decidendi poste a base della pronuncia impugnata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, da ultimo e per tutte, n. 17182/20).

2.1.1. – Nella specie, la prima ratio si fonda su ciò, che l’ordinanza appellata è stata depositata in udienza all’esito della camera di consiglio del 2.10.2017, sicchè essa doveva reputarsi conosciuta o comunque conoscibile dalle parti ai sensi dell’art. 134 c.p.c.; con la conseguenza che il termine di 30 gg. per l’appello decorreva dalla stessa data dell’udienza.

La seconda ratio procede, invece, dalla precisazione che “(l)’ordinanza è stata comunicata alla parte dalla Cancelleria il 27.4.2018”, e che l’appello sarebbe stato notificato il successivo 29.6.2018, a termine già scaduto.

Tali essendo le due rationes decidendi, il motivo mira a confutare la seconda, deducendo una diversa data di notifica della citazione in appello, ma non anche la prima (peraltro corretta: cfr. n. 14478/18, secondo cui in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.). Rispetto alla quale è indifferente sia la data della successiva e superflua comunicazione alle parti, non avendo questa il potere di riaprire un termine scaduto o di ridefinirne la decorrenza; sia la data di notifica della citazione in appello – 28.5.2018, come si afferma in ricorso, piuttosto che 29.6.2018, come si legge in sentenza – giacchè nell’un caso come nell’altro l’appello era comunque e ampiamente tardivo.

3. – Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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