Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9515 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 17/07/2018, dep. 04/04/2019), n.9515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23985/2013 proposto da:

Coopservice Società Cooperativa per azioni, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Coli Paolo,

giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore Dott.

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Traniello Gradassi Stefania,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) (già (OMISSIS)) S.r.l. con socio unico;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2018 dal cons. Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’impugnazione proposta da Coopservice Società Cooperativa per azioni avverso l’ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. con socio unico (già (OMISSIS) S.r.l., di cui Coopservice soc.c.oop. p.a. era socio unico), in prededuzione, del credito di Euro 12.500,00 a titolo di canoni ed Euro 700.000,00 a titolo di indennizzo L. Fall., ex art. 79, insinuato dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a. a seguito dello scioglimento del contratto del 16 giugno 2011 con cui (OMISSIS) S.p.a. in bonis aveva concesso in affitto a (OMISSIS) S.r.l. la propria azienda (oggetto di contratto obbligatorio di cessione in pari data), per poi avanzare in data 27 giugno 2011 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente rinunziata in data 13 aprile 2012, dopo che l’affittuaria (ridenominata (OMISSIS) S.r.l.) aveva presentato istanza di fallimento in proprio in data 2 marzo 2012 – con dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 30/04/2012 – cui aveva fatto seguito analoga istanza di autofallimento della concedente (OMISSIS) S.p.a., anch’essa dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo in data 19/04/2012.

2. Avverso il suddetto decreto Coopservice ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo (articolato su plurimi profili) e corredato da memoria, cui il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria; al contrario l’intimato Fallimento (OMISSIS) S.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo proposto si articola in plurimi profili ed è rubricato a pag. 26 del ricorso come violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 79 e 104-bis, artt. 1373,1453 e 2561 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c. nonchè come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

2. La principale contestazione afferisce al fatto che tanto il giudice delegato quanto il tribunale avrebbero accolto una domanda di indennizzo L. Fall., ex art. 79 mai formulata, se non in sede di verifica, essendosi precisato solo nella “comparsa di risposta” che “la richiesta di insinuazione di Euro 2.686.084,75… doveva reputarsi… quale richiesta indennitaria in ragione della L. Fall., art. 79 per la mancata restituzione dell’azienda integra, laddove il valore dell’azienda veniva per l’appunto mutuato dalla indicazione consensuale ivi contenuta”.

3. La complessa censura, sviluppata in circa sei punti, presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

4. Innanzitutto essa prospetta confusamente vizi eterogenei (motivazionali ed errores in iudicando) che peraltro non trovano puntuale corrispondenza nell’ampia parte argomentativa, e ciò in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 1, n. 11222 del 2018; Sez. 2, n. 2954 del 2018, n. 4934 del 2017 e n. 21016 del 2016; Sez. 3, n. 16657 del 2017, c.p. n. 3554 del 2017, n. 3248 del 2012 e n. 19443 del 2011; Sez. L, n. 27458 e n. 23265 del 2017; Sez. T, n. 19133 del 2016).

5. In secondo luogo essa difetta di specificità, quantomeno con riguardo alla principale contestazione enucleabile dal corpo del motivo – ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c. – che risulta per un verso smentita dalle difese trascritte a pag. 25 del controricorso (attestanti che nella istanza di insinuazione al passivo era ripetutamente rivendicato l’indennizzo di cui alla L. Fall., art. 79, “da identificarsi nel ripristino del valore aziendale siccome contrattualmente convenuto epurato delle somme previamente corrisposte dal conduttore”), per altro verso superata dalla congrua motivazione resa sul punto dal giudice a quo, il quale, esaminando gli atti di causa, ha ritenuto che, “per come meglio chiarito in sede di udienza di verifica attraverso le osservazioni, la domanda di ammissione al passivo formulata da (OMISSIS) non si riferisca al “mancato saldo del residuo prezzo per la cessione d’azienda” ma all’indennizzo per lo scioglimento del contratto di affitto d’azienda (senza che ciò possa ritenersi violato l’art. 112 c.p.c.)”.

6. Anche la censura motivazionale fa riferimento non già a fatti, bensì a deduzioni ed argomentazioni, quali quelle contenute nell’impugnazione L. Fall., ex art. 98, interi brani della quale sono trascritti da pag. 31 a pag. 34.

7. I rilievi svolti da pag. 34 a pag. 40 attengono poi a valutazioni di merito (incentrate per lo più sul mancato pagamento dei canoni, sulla retrocessione della forza lavoro e sugli elementi cognitivi utili per la determinazione dell’indennizzo) che – in quanto volte ad ottenere una rivisitazione (e differente ricostruzione) delle risultanze istruttorie – sono inammissibili in sede di legittimità, spettando al giudice del merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 19547 del 2017, n. 962 del 2015, n. 26860 del 2014).

8. Nè i rilievi svolti a pag. 37 sul tenore del provvedimento assunto dal giudice delegato colgono nel segno, in quanto il riferimento ivi contenuto ad alcuni aspetti della fattispecie concreta (come il fatto che “lo scioglimento del contratto da parte del curatore non ha ulteriormente contribuito alla diminuzione del valore dei contratti”) risulta strumentale alla riduzione in via equitativa dell’indennizzo L. Fall., ex art. 79, sicchè non pare che ne sia stata colta l’effettiva ratio decidendi.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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