Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9514 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26969/2007 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO

133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 53198/05 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 27/02/06, depositato il 26/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 26 luglio 2006 la corte d’appello di Roma ha condannato la Presidenza del consiglio al pagamento in favore di T.C. di un’indennità di Euro 2.000,00 per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al tar del Lazio il 12 gennaio 1999 e definito con sentenza del 20 novembre 2 003;

che il T. ha proposto ricorso per cassazione e che la Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che è manifestamente fondato il motivo del ricorso principale con il quale si censura il provvedimento impugnato per aver fatto decorrere gli interessi dalla data del provvedimento stesso e non invece dalla data della domanda;

che resta assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso con il quale si lamenta che le spese siano state liquidate in misura inferiore al minimo legale;

che non essendovi ulteriori accertamenti da compiere può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che le spese seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 2.000,00 in favore del ricorrente al tasso legale dalla data della domanda; condanna la Presidenza del consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 480 per onorari, Euro 310 per diritti ed Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, quanto al giudizio di merito, e in Euro 900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per il giudizio di cassazione con distrazione, per entrambi i giudizi, a favore dell’avv. Angelo Giuliani che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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