Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9514 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. II, 09/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23244 – 2019 R.G. proposto da:

N.Y., alias N.N., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla

via degli Ottavi, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano

Scaringella, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Fabio

Loscerbo, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2997/2019 del Tribunale di Bologna;

udita la relazione nella camera di consiglio del 17 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. N.Y. alias N.N., cittadino del (OMISSIS), originario del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 2997/2019 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso proposto da N.Y. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso N.Y.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Il ricorso è improcedibile.

6. Il ricorrente, così come del resto la cancelleria ha debitamente certificato in data 17.11.2020, ha depositato la copia autentica del decreto n. 2997/2019 del Tribunale di Bologna in forma incompleta, priva delle pagine successive alla pagina n. 5.

7. Vero è che la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 8.7.2020, n. 14347; Cass. sez. un. 3.10.2016, n. 19675, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia incompleta, benchè autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 c.p.c., comma 3, esso sia tempestivo e l’impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta, perchè l’oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia).

8. E tuttavia è da escludere nel caso di specie che il ricorso possa essere vagliato in relazione a tutti gli esperiti mezzi di impugnazione.

E’ sufficiente rimarcare, per un verso, che la copia autentica del decreto depositata “si arresta”, allorchè era “in corso” la disamina della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. c) (“possono, al riguardo, richiamarsi, quanto alla situazione di sicurezza del (OMISSIS) le seguenti fonti: Asylum Research Consultancy (ARC), (OMISSIS) Country Report, June 2015, available at:”: così decreto impugnato, parte finale della pagina 5), sicchè l’incompletezza afferisce sia a siffatta forma di protezione sia alla protezione umanitaria, verosimilmente disaminata dal Tribunale di Bologna successivamente.

E’ sufficiente rimarcare, per altro verso, che il profilo finale del quarto motivo di ricorso (indicato con la lett. D)) concerne la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. c) ed il quinto ed il sesto motivo di ricorso (indicati rispettivamente, con la lett. E) e con la lett. F)) concernono la protezione umanitaria.

Innegabilmente dunque il ricorrente non ha assolto l’onere prefigurato a pena di procedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

9. In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente, N.Y. alias N.N., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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