Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9513 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26938/2007 proposto da:

V.P., D.V.M., R.M.V.,

elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE PINTURICCHIO 21, presso lo

studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che le rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 52 880/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/02/06, depositato il 19/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Roda Ranieri, (delega avvocato Ferdinando Emilio

Abbate), difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 19 luglio 2006 la corte d’appello di Roma ha condannato la Presidenza del consiglio al pagamento in favore di V.P., D.V.M. e R.M.V. di un’indennità di Euro 8.000,00 per l’irragionevole durata di un giudizio iniziato davanti al tar del Lazio nell’aprile 1993 e definito con sentenza del 10 dicembre 2003;

che la V. e gli altri ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione e che la Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva; che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che è manifestamente fondato il motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato per aver fatto decorrere gli interessi dalla data del provvedimento stesso e non invece dalla data della domanda;

che resta assorbito il motivo con il quale si lamenta che le spese siano state liquidate in misura inferiore al minimo legale;

che non essendovi ulteriori accertamenti da compiere può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che le spese seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 8.000,00 in favore dei ricorrenti al tasso legale dalla data della domanda; condanna la Presidenza del consiglio al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 490 per onorari, Euro 600 per diritti ed Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per il giudizio di cassazione con distrazione a favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA