Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9512 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28114-2018 proposto da:

C.V., per sè e nella qualità di madre ed unico genitore

esercente la relativa responsabilità e legale rappresentante del

figlio minore S.G., in nome e per conto del Sig.

S.R. (deceduto il (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2315/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/202(1 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO

FILIPPO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente S.R. ebbe ad impugnare alcuni avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2008 eseguiti con metodo sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 38, a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti del contribuente, invitato al contraddittorio a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;

la CTP di Salerno ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto l’appello dell’Ufficio; ha ritenuto il giudice di appello che non sussiste l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale nel caso di specie a termini della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nè deve esservi osservanza del termine dilatorio ivi previsto, non essendo stato eseguito un accertamento presso il contribuente, posto che l’avviso di accertamento è stato notificato a seguito di consegna volontaria della documentazione da parte del contribuente e non previo accesso presso la sede dell’impresa; nel merito, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non ha fornito valide spiegazioni circa la movimentazione bancaria e riguardo l’accreditamento di somme, prive di apparente giustificazione;

propone ricorso per cassazione, in qualità di erede del contribuente, C.V., anche in qualità di genitore del figlio minore S.G., affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deducendo che non sia stato concesso il termine dilatorio previsto da tale disposizione, essendo stato l’avviso di accertamento notificato meno di sessanta giorni dalla notifica del secondo verbale redatto in contraddittorio con il contribuente, ritenendo applicabile tale principio anche agli accertamenti a tavolino;

con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 2, e artt. 38 e 42, alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e agli artt. 2697,2727,2728,2729 c.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ritenendo inconferenti le prove contrarie addotte dal contribuente; deduce che il D.P.R. cit., art. 32, non legittima di per sè l’accertamento e deduce che erroneamente la presunzione di maggior reddito è stata applicata al contribuente non imprenditore; contesta la pregnanza del fatto costituito dai meri versamenti, con conseguente malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere della prova;

il primo motivo è infondato, avendo accertato la sentenza impugnata che non c’è stato accesso nei locali dell’impresa o presso il domicilio del contribuente; nel qual caso, non sussiste obbligo del contraddittorio preventivo, trattandosi di tributi interni, essendosi stabilito che in assenza di accesso nei locali dell’impresa, come in caso di accertamenti a tavolino, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 6219), salvo che si tratti (come nota il ricorrente) di tributi armonizzati (Cass., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 20036);

il secondo motivo è parimenti infondato, avendo questa Corte affermato il principio che in materia di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, questi ha l’onere di dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10480); si è, difatti, osservato che il D.P.R. ult. cit., art. 32, introduce una presunzione legale, in base alla quale prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, circostanza rispetto alla quale il contribuente è tenuto a dare la prova contraria (Cass., Sez. VI, 5 maggio 2017, n. 11102; Cass., Sez. V, 29 luglio 2016, n. 15857);

quanto, poi, alla deduzione secondo cui tale norma non si applicherebbe ai contribuenti non imprenditori e non professionisti (deduzione che, in quanto tale, sarebbe di per sè inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati forniti elementi per ritenere che il de cuius fosse persona fisica, nè essendo stata illustrata l’effettiva ricaduta di tale asserzione ai fini del motivo proposto), la stessa è in contrasto con il principio affermato da questa Corte, secondo cui la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519);

la restante parte del motivo è invece inammissibile, nella parte in cui invoca violazione degli artt. 2697,2727, 2728 e 2729 c.c., posto che il ricorrente invoca una revisione del ragionamento decisorio compiuto dal giudice del merito; si osserva, al riguardo, come il vizio di violazione di legge, come anche il vizio di falsa applicazione di legge implicano una questione interpretativa, laddove l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto insufficienti le prove contrarie addotte dal contribuente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054);

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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