Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9511 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9511 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 13321-2008 proposto da:
LAPENNA LUCIA, RENNA PRINCIPIO RNNPNC55D03E493J,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 217 SC B, presso lo studio dell’avvocato
FUGGETTA LUCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato
NATALE CARMINE;
– ricorrenti –

2014
400

contro

BUGLIONE ROSARIA BGLRSR30S51E493F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio (4e-1-1-Jna~r25-t-e- -99f GARDIN, rappresentata e

Data pubblicazione: 30/04/2014

difesa dall’avvocato METTA FRANCESCO;
– controricorrente non chè contro

DI NOIA DONATO, DI NOIA ANNITA, DI NOIA SABATINA, DI
NOIA MAURETTA;

avverso la sentenza n. 85/2007 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato il 16.10.2000 Renna Principio e Lapenna Lucia
impugnavano la sentenza n. 374/1999 del tribunale di Melfi che, in parziale
accoglimento della domanda subordinata di essi appellanti con citazione 9.2.1999
per il trasferimento in forma specifica ex art. 2932 cc., dell’immobile in Lavello via

promessa di vendita ad opera di Buglione Rosaria, Di Noia Donato, Di Noia Annita,
Di Noia Sabatina e Mauretta, era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento
dei promissari acquirenti, in mancanza del certificato di abitabilità, con condanna
alla restituzione di lire 20.000.000, con interessi ed a corrispondere la caparra
versata di lire 4.500.000.
Anche la domanda dei convenuti di risoluzione per causa imputabile agli attori era
stata rigettata.
Gli appellanti lamentavano che erroneamente il tribunale aveva denegato di
assumere informazioni al comune di Lavello per appurare il rilascio della
concessione e la possibilità di rilascio del certificato di abitabilità e che si poteva
accogliere la domanda ex art. 2932 cc.
Buglione Rosaria svolgeva appello incidentale in ordine al rigetto della
riconvenzionale di risoluzione per inadempimento delle controparti con varie
eccezioni.
Nella dichiarata contumacia dei Di Noia la Corte di appello di Potenza, con sentenza
9 marzo 2007, rigettava gli appelli ed in riforma dichiarava la nullità del preliminare
condannando i promissari acquirenti al rilascio ed alla restituzione di euro 10.070,
90 oltre la caparra e regolando le spese, sul presupposto che nelle intenzioni delle
parti l’immobile era destinato a civile abitazione, che difettava la concessione per il
secondo piano e l’abitabilità per i due livelli ed i promissari acquirenti avevano

Toti partita 1008 mappali 1184 sub 7 e 1184 sub 8 di circa 150 mq oggetto di

avanzato istanza di concessione in sanatoria non ancora esaminata, donde
l’ incommerciabilità.
Ricorrono Renna e Lapenna con quattro motivi, resiste Buglione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 39 1. 724/1994, 40 1. 4/1985, 1421

quesito se possa dichiararsi la nullità totale o parziale di un preliminare relativo ad
un immobile in parte assentito da licenza in parte abusivo.
Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla ritenuta
incommerciabilità che poteva valere solo per il secondo piano.
Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione col momento di sintesi riferito
alle domande svolte per la sola parte di immobile assentita e non abusiva.
Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta non
esperibilità dell’azione ex art 2932 cc o quanti minoris.
Vanno esaminate prioritariamente la seconda, terza e quarta censura che non
meritano accoglimento.
La Corte di appello, con la motivazione sopra riportata, ha statuito che nelle
intenzioni delle parti l’immobile era destinato a civile abitazione, difettava la
concessione per il secondo piano e l’abitabilità per i due livelli ed i promissari
acquirenti avevano avanzato istanza di concessione in sanatoria non ancora
esaminata, donde l’incommerciabilità.
Questa statuizione ha dato luogo ad un accertamento in fatto
istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione di legge oltre che per vizi di motivazione; pertanto, onde far
valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione
deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali ma è tenuto, altresì, a

cc, 1325 n. 3 cc, 1346, 1347 cc in ordine alla dichiarata nullità del preliminare col

precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi
discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base
di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non

giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla
motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n.
13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Il d.lgs. n. 40/2006, applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza
pubblicata il 9.3.2007, prevede che ciascun motivo debba concludersi con un quesito
o momento di sintesi tendente ad una risposta positiva o negativa in concreto
funzionale all’accoglimento della domanda ( S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass.
823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).
Nella specie il secondo ed il terzo motivo sono carenti di specificità nel
riferimento a pretese domande di trasferimento parziale e non considerano che non
può ritenersi che il bene non sia oggettivamente diverso nel caso di trasferibilità di
uno solo dei due piani di un immobile oggetto del preliminare.
Il quarto motivo, nel riferimento all’azione ex art. 2932 cc od a quella
quanti minoris, implicitamente esclude la proposizione di altre domande.
Resta assorbito il primo motivo.
In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI

concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel

La Corte rigetta il secondo, terzo e quarto motivo, dichiara assorbito il
primo e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 3700 di cui 3500 per
compensi, oltre accessori.
Roma 5 febbraio 2014.
Il consigliere estensore

il Presidente

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Roma,

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