Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9511 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Foggia, con ordinanza n. R.G. 1873/08, depositata il 17.6.09, nel

procedimento pendente fra:

D.L.A.;

ISMEA – ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 17 giugno 2009 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza del 28 marzo 2008, con la quale il Giudice dell’Esecuzione della Sezione Distaccata di Cerignola del Tribunale di Foggia, investito da D.L.A. dell’opposizione all’esecuzione per rilascio di un fondo rustico, minacciata dall’Ismea, Istituto per il Mercato Agricolo Alimentare, sulla base di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del Tribunale di Roma, dichiarativa della risoluzione di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato inter partes, dopo aver provveduto sull’istanza di sospensione dell’esecuzione.

A sostegno dell’opposizione il D.L. ebbe a dedurre di avere diritto di ritenere il bene fino alla soddisfazione del diritto alla corresponsione di miglioramenti apportati sul fondo in forza di una clausola del contratto dichiarato risolto e dell’assimilazione ad un contratto agrario del godimento del fondo.

Il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione ha pronunciato il provvedimento del 28 marzo 2008 provvedendo sull’istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., rigettandola, e, quindi, sul prosieguo del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., ravvisando la competenza su di esso della Sezione Specializzata Agraria.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile per una duplice ragione.

La prima è che il potere di elevazione del conflitto è stato esercitato dalla Sezione Specializzata ben oltre l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c., da considerarsi, agli effetti della preclusione – anche ai sensi dell’art. 45 c.p.c. – delle questioni di competenza, equivalente a quella cui allude l’art. 38 c.p.c. (in termini, per il rito del lavoro, da ultimo Cass. Ord.) n. 1167 del 2007, secondo la quale: “Ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., sost. dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod. proc. civ.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 cod. proc. civ., al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’art. 428 cod. proc. civ., comma 1 (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione”.

Nella specie, ancorchè l’ordinanza di elevazione del conflitto è stata pronunciata con scioglimento di una riserva di decisione assunta all’udienza del 20 maggio 2009, dopo la tenuta: a) dell’udienza fissata a seguito del ricorso in riassunzione per il 15 ottobre 2008, nella quale venne autorizzata, su richiesta, la rinotificazione del ricorso al convenuto Ismea; b) dell’udienza del 21 gennaio 2009, in relazione alla quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione, nella quale il convenuto si costituì e venne disposto rinvio dal Collegio per “l’assenza del Giudice relatore”; c) l’udienza del 18 marzo 2009, cui la causa era stata rinviata, nella quale si dispose rinvio all’udienza del 20 maggio 2009, in attesa del deposito di una relazione di accertamento tecnico preventivo da parte del c.t.u. nominato, a seguito di istanza di accertamento in corso di pendenza del giudizio di merito riassunto, depositata dal D.L..

Il potere di elevazione del conflitto, dunque, ebbe a precludersi almeno all’udienza del 18 marzo 2009, nella quale ebbe luogo l’effettiva trattazione e discussione della causa e l’adozione di un provvedimento, quello di rinvio per l’attesa del deposito dell’accertamento, che esprimeva una valutazione assolutamente non funzionale alla preservazione del potere di porre in discussione la competenza e, peraltro, nemmeno espressione – a tutto voler concedere – di istruzione sulla competenza ai fini dell’esercizio di quel potere.

Del tutto priva di fondamento si deve, dunque, considerare l’asserzione dell’ordinanza di elevazione del conflitto, là dove, quale ragione per la permanenza del potere di cui all’art. 45 c.p.c., evoca il fatto che alla prima udienza del 15 ottobre 2008 era stato richiesto e disposto rinvio per il rinnovo della notificazione del ricorso.

3.1. – La seconda ragione di inammissibilità, discende dalla circostanza che l’ordinanza del Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione non determinò gli effetti idonei a giustificare l’esercizio da parte della Sezione Specializzata del potere di cui all’art. 45, perchè la delibazione sulla competenza ai fini della competenza sul merito ebbe luogo solo con carattere ordinario.

E’ stato, infatti, statuito che “Il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. – sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all’esecuzione, a norma degli artt. 175 e segg., cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza (Cass. sez. un. n. 7128 del 1998).

E, più di recente, è stato affermato che “Il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. sia esso di prosecuzione innanzi a se del procedimento di opposizione all’esecuzione a norma degli artt. 175 e ss. cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza”.

(Cass. n. 5967 del 2001; si veda anche Cass. n. 25142 del 2006).

I principi ora riferiti, affermati in relazione all’art. 616 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 52 del 2006, restano fermi anche con riguardo al testo modificato da detta legge”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

L’istanza di regolamento di competenza è, dunque, dichiarata inammissibile.

Il termine per la riassunzione può fissarsi in mesi sei (ex art. 50 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della presente (si vedano: Cass. n. 8024 del 2003;

Cass. (ord.) n. 18795 del 2007).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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