Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9511 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. II, 09/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23350 – 2019 R.G. proposto da:
J.O., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Lucia Paolinelli,
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza dei Consoli, n.
62, presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 8107/2019 del Tribunale di Ancona;
udita la relazione nella camera di consiglio del 17 novembre 2020 del
consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. J.O., cittadino del (OMISSIS), di religione (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che aveva abbandonato il suo paese d’origine a motivo della sua omosessualità; che aveva avuto una relazione omosessuale con il suo datore di lavoro, sicchè temeva per la sua vita e la sua incolumità, siccome in (OMISSIS) l’omosessualità costituisce reato; che suo padre, fervente musulmano, lo aveva diseredato e messo al bando; che aveva dapprima raggiunto il Senegal, poi il Mali, il Niger e la Libia e dalla Libia si era imbarcato per l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto n. 8107/2019 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da J.O. avverso il provvedimento della commissione.
Evidenziava il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente non potevano reputarsi attendibili, siccome incongrue, lacunose e non circostanziate con riferimento ad aspetti essenziali.
Evidenziava quindi che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ex lett. a) e b).
Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ex lett. c).
Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Evidenziava segnatamente che, in caso di rimpatrio, il ricorrente non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità; che rivestivano valenza a tal fine, per un verso, l’inattendibilità delle sue dichiarazioni, per altro verso, il netto miglioramento della situazione sociopolitica del (OMISSIS), per altro verso ancora, la mancata allegazione di elementi idonei a dar atto dello sradicamento del ricorrente dal paese d’origine.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso J.O.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32; il vizio di motivazione.
Deduce che il tribunale ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni, recependo acriticamente i rilievi della commissione territoriale.
Deduce che il tribunale avrebbe dovuto avvalersi dei suoi poteri istruttori officiosi, onde acquisire informazioni aggiornate sulla situazione sociopolitica esistente nel suo paese d’origine ed assumere in tal guisa riscontri a conferma delle sue dichiarazioni, in particolare circa le persecuzioni pur allo stato praticate in (OMISSIS) ai danni degli omosessuali, così come emerge dal Rapporto di “Amnesty International” relativo al 2017/2018.
Deduce dunque che ha errato il tribunale a negargli lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria cit. art. 14, ex lett. a) e b).
Deduce altresì che dalle fonti internazionali e dal sito (OMISSIS) della Farnesina si desume che la situazione sociopolitica del (OMISSIS) è tuttora precaria in considerazione delle attività di gruppi terroristici nell’area del (OMISSIS).
Deduce dunque che ha errato il tribunale a negargli la protezione sussidiaria art. 14 cit., ex lett. c).
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), dell’art. 3 C.E.D.U. e dell’art. 10 Cost.; il vizio di motivazione.
Deduce che il tribunale ha disconosciuto la protezione umanitaria e nondimeno non ha provveduto, previamente, ad acquisire riscontro della situazione di grave instabilità sociopolitica esistente in (OMISSIS).
Deduce che il riconoscimento della protezione umanitaria si sarebbe appieno giustificato in considerazione della sua inclinazione omosessuale, del totale suo sradicamento dal paese d’origine, del suo pieno inserimento nella realtà socioeconomica italiana, quale comprovato dalla conoscenza della lingua italiana e dall’offerta di lavoro rivoltagli ed in corso di perfezionamento.
7. I rilievi postulati dalla delibazione di ambedue i motivi di ricorso tendono, almeno in parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea di entrambi i mezzi di impugnazione, che comunque sono privi di fondamento e da respingere.
8. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
9. Su tale scorta, nel segno dunque del (novello) dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua le censure rilevanti in parte qua si qualificano, e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.
Da un canto, il Tribunale di Ancona ha dato compiutamente conto della incongruenza e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
Tra l’altro il tribunale ha puntualizzato che il ricorrente aveva della sua presunta vicenda fornito una versione differente rispetto a quella narrata al momento del suo arrivo in Italia (cfr. decreto impugnato, pag. 2).
D’altro canto, il ricorrente indubbiamente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“non corrisponde al vero che (…) si sia contraddetto”: così ricorso, pag. 16).
10. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
Su tale scorta del tutto legittimo è il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi, del tutto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).
11. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).
12. In questi termini, nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, il Tribunale di Ancona ha ancorato il suo dictum.
Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In particolare ha evidenziato che le risultanze dei reports internazionali, tra cui il report “E.A.S.O.” risalente al dicembre del 2017, danno conto del netto miglioramento della situazione sociopolitica del (OMISSIS) a seguito della fine della dittatura e dell’insediamento del nuovo presidente.
Per altro verso, il tribunale ha di certo disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi astratta di cui alla lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
Per altro verso ancora, il ricorrente, in fondo, non adduce a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione più recenti sulla situazione socio – politica attualmente esistente in (OMISSIS) (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).
A nulla vale in particolare il riferimento alle risultanze del sito (OMISSIS) della Farnesina (cfr. ricorso, pag. 21), trattandosi di “notizie” destinate al pubblico dei turisti (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).
13. Da ultimo, con riferimento alla protezione umanitaria, devesi rimarcare, previamente, che le ragioni di doglianza al riguardo addotte non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.
Ovvero il ricorrente non censura puntualmente l’affermata mancata allegazione di elementi idonei a dar atto del suo sradicamento dal paese d’origine (cfr. decreto impugnato, pag. 7).
14. In ogni caso con le doglianze in punto di “umanitaria” J.O., al più, censura il giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.
Ebbene, in quest’ottica, nuovamente nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.
Da un lato, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” rilevanti alla luce della già citata pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite possano scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale anconetano ha in parte qua ancorato il suo dictum.
Dall’altro, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.
15. In pari tempo non può non darsi atto che il ricorrente sollecita questo Giudice al riesame delle risultanze di causa (“ha effettuato di recente un periodo di prova presso una azienda di confezioni a (OMISSIS) e ivi ottenuto una seria proposta di assunzione”: così ricorso, pag. 21).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
16. Si tenga conto infine che il tribunale ha reputato inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente. Il che esplica valenza anche ai fini dell'”umanitaria”.
17. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.
18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021