Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 951 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 20/01/2021), n.951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12002-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VETURIA 44, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2542/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/10/2014 R.G.N. 234/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, accogliendo in parte l’impugnazione proposta da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritti per decorso del termine quinquennale i contributi previdenziali portati da una cartella di pagamento propedeutica a fermo amministrativo cui si era opposto S.C., ha rigettato il motivo d’appello principale proposto dalla stessa Equitalia Sud s.p.a., relativo all’applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti contributivi richiesti con la cartella non opposta, ed ha accolto il motivo dell’appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamando il dictum di Cass. 12263 del 20076, rilevò la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese all’intimazione;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a sulla base di un motivo;

l’INPS ha resistito con controricorso;

S.C. non ha espletato attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 e dell’art. 2946 c.c., in ragione del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito contributivo il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, senza considerare l’effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l’applicabilità del termine decennale previsto per l’actio iudicati;

la censura è infondata poichè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato:

nulla va disposto per le spese atteso che S.C. non ha svolto attività difensiva e che l’Inps ha aderito alle ragioni della ricorrente rimasta soccombente, al fine di evitare una pronuncia favorevole al S..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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