Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 951 del 16/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 951 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 18894-2006 proposto da:
MANGIAPIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MAR DELLA CINA 200, presso lo studio dell’avvocato
CASINOVI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato VESCE
ENRICO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GIZZI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA
DI RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato RAGO MARCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SIMEONE CORRADO,
CARRANO LUIGI, come da procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente

Data pubblicazione: 16/01/2013

avverso la sentenza n. 11205/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 21/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2012 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Il 19 maggio 1999 Giorgio Gizzi chiedeva ed otteneva decreto
ingiuntivo per 2.239.000 oltre interessi e spese, quale quota parte di
oneri condominiali da lui anticipati e di pertinenza dell’ingiunto
Giovanni Mangiapia nella sua qualità di comproprietario col Gizzi di
una unità immobiliare. Per errore materiale il Giudice di Pace
ingiungeva il pagamento non già al Giovanni Mangiapia, ma allo stesso
Gizzi, che il decreto ingiuntivo aveva richiesto. Il decreto in questione
veniva poi notificato il 16 giugno 1999 al Mangiapia con notifica
ricevuta dal coniuge.
Successivamente, circa due anni più tardi, Gizzi chiedeva ed otteneva
la correzione dell’errore materiale relativo all’inversione del nominativo
dell’ingiunto e il provvedimento corretto, emesso in data 5/6/2002,
veniva notificato a Mangiapia il 4 novembre 2002.
2. — Giovanni Mangiapia proponeva opposizione in data 13 dicembre
2002, deducendo di non essere tenuto alle spese condominiali.
Costituitosi il Gizzi rilevava la tardività dell’opposizione e comunque
ne chiedeva il rigetto.
3. – Il Giudice di Pace adito, con decisione del 28 gennaio 2004,
dichiarava inefficace il decreto opposto perché tardivamente notificato,
condannando il Gizzi al pagamento delle spese. In particolare il
Giudice di Pace riteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo,
così come originariamente emesso (cioè nei confronti del Gizzi)

Ric. 2006 n. 18894 sez. 52 – ud. 28-09-2012

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SERGIO DEL CORE, che conclude per il rigetto del ricorso.

dovesse considerarsi inesistente con la conseguenza che la successiva
notifica, effettuata all’esito della correzione materiale (4 novembre
2002), era tardiva.
4. — Giorgio Gizzí impugnava tale sentenza e il Tribunale di Napoli,
nel contraddittorio col Mangiapia, accoglieva l’appello, ritenendo valida

mani della moglie del Mangiapia. Osservava ancora il giudice
dell’appello che non sussisteva neanche nullità del decreto ingiuntivo
poiché l’evidente inversione delle parti costituiva un mero errore
materiale, agevolmente percepibile dalla semplice lettura del testo del
ricorso raffrontato al decreto ingiuntivo, non avendo il Mangiapia
proposto alcun ricorso nei confronti del Gizzi. La validità della prima
notifica escludeva, quindi, la tardività riscontrata dal primo giudice,
dovendosi semmai ritenere tardiva l’opposizione proposta al decreto
ingiuntivo corretto. Quanto al merito dell’opposizione il giudice
dell’appello la rigettava per essere generiche e comunque non provate
le deduzioni dell’opponente (non essere tenuto al rimborso della quota
per essere in corso il giudizio di divisione e per avere il Gizzi
incamerato i frutti e le rendite dell’immobile oggetto della divisione).
5. – Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Resiste l’intimato.

Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Ha errato il giudice dell’appello a ritenere valida la
notifica del primo decreto ingiuntivo, dovendosi comprovare
adeguatamente la consapevolezza del Mangiapia di essere destinatario
del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altro soggetto. Il
Mangiapia, “bracciante agricolo semianalfabeta”, non era in grado di

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la prima notifica, effettuata nei termini di cui all’articolo 644 c.p.c. a

comprendere il complessivo significato degli atti ricevuti. In ogni caso,
il primo decreto ingiuntivo non era passato in giudicato nei confronti
del Mangiapia. La legittimazione di quest’ultimo a impugnare non
poteva che sorgere dopo la correzione materiale al decreto ingiuntivo.
In ogni caso non si trattava di errore materiale.

1.2 – Col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicnione
dell’articolo 112 cp.c. e comunque omessa, insufficiente, contraddittoria
motivnione”

quanto alla ritenuta tardività e infondatezza

dell’opposizione. Il primo decreto ingiuntivo era inesistente, mentre
quello opposto era affetto da nullità. Conseguentemente era legittima
l’opposizione agli atti esecutivi. Il giudice aveva, altresì, errato a
ritenere infondata l’opposizione, perché spettava all’opposto, attore
sostanziale, provare il suo credito e ciò l’opposto non aveva fatto.
2. 1 motivi, strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente. Sono infondati.
La notifica del primo decreto ingiuntivo non può ritenersi inesistente,
così come assume il ricorrente, poiché essa fu effettuata nei suoi
confronti. Egli risultava essere debitore della somma ingiunta,
dovendosi in tal senso ragionevolmente interpretare il contenuto del
ricorso e del relativo decreto ingiuntivo notificato. La mera inversione
delle parti, così come correttamente affermato dal giudice
dell’impugnazione, costituiva un evidente e comprensibile errore
facilmente riscontrabile, anche da persona, come sostenuto,

semianalfabeta” in ragione di due circostanze concomitanti,

chiaramente indicate nella motivazione della decisione impugnata,
relativa l’una al chiaro contenuto del ricorso allegato al decreto
ingiuntivo, l’altra all’insussistenza di qualsiasi identica pretesa
creditoria, a posizioni invertite, da parte del Mangiapia nei confronti
del Gizzi. Di conseguenza tale decreto doveva essere impugnato nei
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termini di legge. Né la successiva notifica del decreto ingiuntivo
corretto poteva determinare uno spostamento della decorrenza in
avanti del termine per impugnare, proprio in conseguenza di quanto su
affermato.
In ogni caso, occorre osservare che resiste alle censure avanzate l’altra

cui “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 40 giorni dalla
pronuncia comporta, ai sensi dell’articolo 644 codice procedura civile, l’inefficacia
de/provvedimento, vale dire rimuove l’intimazione di pagamento con essa espressa e
osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in
difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come
domanda giudiziale. Ne deriva che ove su della domanda si costituisca il rapporto
processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la
quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del
processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza
l’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche
di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass.
n. 21050 del 28/09/2006 Rv. 593112; Cass. n. 8955 del 18/04/2006 Rv. 590701).
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 600,00 curo per compensi e 100,00 per spese,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 28 settembre 2012
L’ESTENS9RE

IL PRESIDENTE

ratio decidendi, spesa dal giudice a quo e fondata sul principio secondo

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