Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9509 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9509 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 4910-2009 proposto da:
KARL NINZ NNZKRLM5426A952M, NINZ SPA, IN PERSONA DEL
LEGALE RAPP.TE P.T. NINZ KARL, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. BORRIELLO
GENNARO;
– ricorrenti –

2014
240

contro

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 003900900215, IN PERSONA
DEL DIRETTORE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

Data pubblicazione: 30/04/2014

dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALFREDO PISCHEDDA,
RENATE VON GUGGENBERG;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

210/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Luca Graziani con delega depositata
in udienza dell’Avv. Michele Costa difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 29/11/2008;

Svolgimento del processo

1)Nel 2006 L’Agenzia Provinciale per l’ambiente di Bolzano
irrogava a Ninz Karl e alla spa Ninz Firedoors, obbligata in
solido, sanzione amministrativa di 774 euro oltre spese, per

non avere l’intimato ottemperato alle prescrizioni in tema di
immissioni rumorose impartite all’azienda con lettera dell’Ufficio
Aria e Rumore del 13 febbraio 1997.
I trasgressori si opponevano, eccependo la prescrizione della
pretesa per decorso dei cinque anni dalla data dell’accertamento,
risalente al gennaio 1997.
Eccepivano altresì che la notifica dell’atto di contestazione era
avvenuta il 21 agosto 2006, cioè oltre i 90 giorni dalla data di
accertamento della violazione (18 maggio 2006), previsti dall’art.
4 co 2 della L.P. n. 9 del 1977.
Il tribunale di Bolzano con sentenza depositata il 18 febbraio
2008 rigettava l’opposizione.
Anche la locale Corte di appello il 29 novembre 2008 ha disatteso
le ragioni di opposizione.
Gli ingiunti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato
tempestivamente il 13 febbraio 2009, resistito da controricorso
dell’amministrazione provinciale.
Motivi della decisione
2)La Corte di appello, diversamente dal tribunale, nel confermare
il rigetto dell’opposizione, ha riconosciuto che effettivamente
con nota 14 maggio 1998 la Provincia aveva dato atto della
n.4910 -09 D’Ascola rei

3

violazione dell’art. 18 c. 6 della legge prov. N. 66 del 1978, per

circostanza che la Ninz si era uniformata al rispetto dei valori
limite provvedendo ad effettuare un intervento definito “serio”
per l’isolamento delle fonti di rumore.
Nel contempo ha affermato che la Ninz avrebbe dovuto continuare a
mettere in pratica dette prescrizioni, rimaste valide e non

3)11 primo motivo di ricorso lamenta vizi di motivazione e
violazione degli artt 28 L. 689/81, 9 della L.P. 9/77; 8 e 18
della L.P. n. 66 del 1978
La tesi dei ricorrenti è volta ad affermare che, a seguito delle
prescrizioni antirumore impartite nel 1997 e adempiute nel 1998,
non fosse più possibile contestare violazioni dei limiti di rumore
senza ripercorrere l’intero iter amministrativo relativo alla
verifica delle immissioni, ad eventuali nuove prescrizioni, al
termine per le deduzioni in opposizione di cui all’art 18 cit.
In sostanza, afferma parte ricorrente, vi sarebbero due sole
possibilità di inquadramento della nuova sanzione: o “deve
ritenersi inflitta per la violazione del ’97, ed allora il diritto
della P.A. è ampiamente prescritto, oppure trattasi di sanzione
,
inflitta per la nuova violazione del 2006 ed allora in questo caso
la P.A. ha disatteso le norme di cui all’art. 18 della 1.p.
n.66/78”.
La censura non è fondata.
La prescrizione della sanzione non sussiste perché l’accertamento
della violazione contestata è del 2006, epoca in cui è stato
effettuato

un

n.4910 -09 D’Ascola rei

controllo

sul

rispetto

delle

disposizioni
4

bisognevoli di continua conferma.

prescrittive emesse nel 1997 e confermate con il rigetto del
ricorso allora proposto contro di esse al Comitato VIA.
La violazione è infatti costituita dalla mancata osservanza
dell’obbligo di porre in essere e mantenere misure atte a
garantire il rispetto dei limiti di legge per le immissioni.

sufficiente ad attestare la mancata osservanza di tale obbligo,
che non è obbligo che si esaurisce con unico comportamento, ma
implica il mantenimento delle condizioni tali da impedire che il
funzionamento dell’impianto cagioni immissioni oltre i limiti.
Diverso avviso si sarebbe potuto avere in presenza di una
specifica disposizione prescrittiva, per un isolato e specifico
fine, che si esaurisse cioè in un comportamento istantaneo.
Al contrario, nella specie, nel contestare la nuova violazione,
desunta superamento dei limiti tabellari, l’amministrazione ebbe a
precisare che le disposizioni impartite nel febbraio 1997 avevano
ancora “pieno valore” (cfr ricorso pag. 3).
Ebbe così_ a chiarire, ove ve ne fosse stato bisogno, che quel
generico ordine di non superare i limiti previsti dall’art. 6 del
dpgp n. 4 del 1989 (ricorso pag. 4) prescriveva genericamente
misure per il rispetto dei limiti tabellari.
3.1)Parte ricorrente lamenta che non sia stato nuovamente avviato
il complesso procedimento di verifica delle immissioni che le
avrebbe consentito di usufruire di nuovi termini per l’adeguamento
a eventuali nuove prescrizioni. Trattasi di pretesa infondata,
giacché, come ha osservato la Corte di appello il fatto che ad un
n.4910 -09 D’Ascola rei

IN

5

La verifica del superamento dei limiti fissati è di volta in volta

controllo effettuato nel 1998 fosse risultato effettuato un
“serio” intervento per l’isolamento delle fonti di rumore, non
legittimava la rimozione di tali misure, né costringeva ad
attivare un nuovo iter per “impartire sempre le stesse
prescrizioni”.

è volta alla risoluzione stabile dei fenomeni e non alla sporadica
loro interruzione.
L’amministrazione sarebbe stata tenuta ad avviare un nuovo
procedimento, secondo la normativa provinciale invocata, qualora
avesse inteso imporre nuove disposizioni; non così in occasione
della verifica del rispetto delle prescrizioni generiche impartite
in precedenza e da osservare permanentemente.
4)

Anche il secondo motivo di ricorso merita il rigetto.

E’ denunciato un vizio di motivazione in ordine ai rilievi
fonometrici, ritenuti insufficienti per la breve durata delle
misurazioni (misurazioni della Tabella A di cui alla perizia
notificata con l’atto di contestazione del 2006) e la mancata
esclusione del rumore provocato dal traffico (misurazioni della
Tabella B).
La Corte di appello ha esaurientemente spiegato che riteneva
sufficiente il tempo di misura “breve” perché era applicabile
l’art. 5 comma 5 del dpgp n.4/89, trattandosi di

“rumori

costanti”.
Questa considerazione non è stata oggetto di specifica adeguata
critica.
6

nA910 -09 D’Ascola rei
71-)

Se così fosse resterebbe vanificato il senso della normativa, che

4.1) Rientra poi nell’ambito degli apprezzamenti del giudice di
merito l’aver ritenuto che era insignificante la influenza del
traffico veicolare, argomentata con congruo e logico riferimento
alla grande distanza del sito dalla via di traffico più vicina,
alla presenza di case facenti da schermo e alla scarsa differenza

della preponderanza del rumore proveniente dalla fonte Ninz su
ogni piccola differenza derivante dal traffico.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 1.200 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della
civile tenuta il 21 gennaio 2014.

sezione

tra rumore – inteso come disturbo – diurno e notturno, a riprova

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