Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9509 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23599-2018 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA SICILSERVICES, in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ARNO 38 presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA MONCADA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE LO

GIUDICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO

FILIPPO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRES IRAP e sanzioni per l’anno di imposta 2009, emesso a seguito di verifica, sia per profili di rito, sia contestando la fondatezza delle riprese;

la CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza del 10 gennaio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo preliminarmente che l’appello non abbia rivolto specifiche censure alla sentenza di primo grado, limitandosi alla riproposizione delle censure articolate nel ricorso introduttivo, salva una ricostruzione “storica” dei fatti di causa, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53;

nel merito, il giudice di appello ha evidenziato che l’accesso ai locali che ha preceduto l’emissione dell’atto impugnato è avvenuto con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e che non risultava alcuna “autonomia” del luogo in cui è stata rinvenuta la documentazione rispetto alla abitazione del contribuente; ha, inoltre, rilevato che il provvedimento impugnato è stato sottoscritto su delega di firma del Direttore ed è stato correttamente notificato; ha ritenuto, infine, il giudice di appello che l’avviso sia correttamente motivato e fondato nel merito, evidenziando la non deducibilità dei costi “promiscui” e dei costi per operazioni inesistenti, nonchè dei costi per sponsorizzazioni;

propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e all’art. 2697 c.c., ritenendo che non sia stato prodotto in primo grado l’atto di delega del Direttore Provinciale, con conseguente nullità dell’avviso per mancata sottoscrizione del Direttore dell’Ufficio, essendo il sottoscrittore dell’atto accertativo privo di poteri; ciò sarebbe comprovato, ad avviso del ricorrente, dalla produzione di altro documento prodotto in grado di appello; deduce, in ogni caso, come il documento prodotto in grado di appello non sarebbe idoneo a dimostrare il potere di firma del funzionario;

1.2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’accesso propedeutico all’emissione dell’atto impugnato, nel corso del quale si è rinvenuta documentazione extracontabile utile ai fini dell’accertamento, sia avvenuto in luogo non “autonomo”, nè separato rispetto all’abitazione del legale rappresentante del ricorrente; rileva il ricorrente come l’immobile in oggetto non fosse nella disponibilità del ricorrente e fosse di proprietà di terzi e che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello, la consulenza tecnica di parte prodotta in atti evidenzierebbe la autonomia di tale immobile (locale) rispetto all’abitazione del legale rappresentante del ricorrente, immobile rispetto al quale non vi era alcuna autorizzazione all’accesso;

1.3. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, dell’art. art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame della doglianza formulata dal contribuente, alla luce della documentazione prodotta, circa la proprietà di terzi del locale ove era stata rinvenuta la documentazione rilevante ai fini dell’accertamento, non avendo dato il giudice di appello contezza della documentazione prodotta dal contribuente e non avendo indicato il punto della consulenza tecnica sulla base della quale ha fondato il proprio convincimento;

1.4. le censure della ricorrente, come correttamente contestato dall’Agenzia controricorrente, non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Corte territoriale, articolata sulla preliminare declaratoria di inammissibilità del gravame proposto dal contribuente per difetto di specificità dei relativi motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, nonchè sul rigetto nel merito del gravame, a sua volta articolato in diversi punti di decisione, di carattere preliminare (oggetto di specifici motivi censura in questo giudizio), nonchè attinenti al merito della pretesa tributaria;

1.5. la decisione è sorretta, infatti, da una doppia ratio, avendo la CTR affermato sia l’inammissibilità del gravame, sia l’infondatezza nel merito delle doglianze della contribuente articolate nel suddetto gravame, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro la preliminare statuizione processuale di inammissibilità dell’appello;

1.6. in particolare, il giudice di appello ha osservato: “osserva preliminarmente il Collegio che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dispone che l’appello deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici di impugnazione (…) Nella fattispecie che qui ci occupa il contribuente con il proprio atto di gravame non rivolge alcuna censura al primo giudicato limitandosi preliminarmente a una ricostruzione storica dei fatti di causa e a una riproposizione dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo senza formulare censure alla sentenza di I grado. In buona sostanza l’appellante anche in questa sede propone le stesse argomentazioni che aveva esposto in sede di prime cure senza formulare specifiche censure nei confronti del primo giudicato”; ne consegue che l’argomento relativo alla inammissibilità dell’appello è stato compiutamente sviluppato e costituisce idonea e autonoma ratio decidendi, avendo adeguatamente sviluppato l’argomento in fatto che le censure sono meramente ripetitive di quelle di primo grado e che le stesse non si articolano in specifiche censure della decisione di primo grado (“primo giudicato”);

1.7. nel qual caso, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2016, n. 4293, Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16314);

1.8. il ricorso risulta, pertanto inammissibile, stante la mancata censura della prima preliminare ratio decidendi, non avendo interesse il ricorrente all’esame dei suindicati motivi, essendo la sentenza retta dalla menzionata ratio non oggetto di impugnazione;

2. le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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