Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9509 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F., EDILVERDI SRL in persona del suo amministratore

unico, S.M.L., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI

ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SPADA MARIO, giuste

deleghe in calce all’atto di citazione;

– ricorrenti –

contro

ASPRA FINANCE SPA società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit

e per essa Unicredit Credit Management Bank SpA (già UGC BANCA SPA),

società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, quale mandataria,

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della società Unicredit Credit Management Bank SpA,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 21,

presso lo studio dell’avvocato SCIARRILLO DANIELE, che la rappresenta

e difende, giusta procura generale alle liti per atto notaio Maurizio

Marino di Verona, in data 14.7.2008, n. rep. 64918, n. racc. 17058,

che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 27900/08 del TRIBUNALE di MILANO del

23.5.09, depositato il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. L.F., S.M.L. e la s.r.l.

Edilverdi hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 25 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio introdotto da essi ricorrenti contro la Banca di Roma s.p.a.

per ottenere la restrizione e/o la riduzione delle ipoteche da detto istituto bancario iscritte in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho.

La sospensione è stata disposta dal Tribunale sull’assunto che la stessa domanda fosse oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai qui ricorrenti contro il suddetto decreto, pendente in grado di appello davanti alla Corte d’Appello di Milano sull’impugnazione da parte della banca della sentenza che aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto.

Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria l’Unicredit Credit Managment Bank, per conto dell’Aspra Financc s.p.a. (evocata con il ricorso come soggetto identificabile con la Banca di Roma).

p. 2. Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 366 bis c.p.c. (ora abrogato) è applicabile anche al ricorso per regolamento di competenza (fra le tante, Cass. (ord.) n. 17536 del 2008) e lo è anche nel caso di istanza contro provvedimento di sospensione (in termini, ex multis, Cass. (ord.) n. 13194 del 2008, cui adde Cass. (ord.) n. 4329 del 2009, a proposito dell’ambito di applicabilità dell’art. 366 bis c.c., in relazione al motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

Nella specie l’illustrazione delle ragioni dell’istanza non si conclude con alcun quesito di diritto.

4. – E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie (ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: se fosse stato proposto prima, sarebbe, infatti, stata necessaria per predicare l’applicabilità dell’abrogazione, una disposizione retroattiva) non viene, infatti, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi della citata legge, art. 58, comma 5, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366 bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, cosi riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel citato art. 58, comma 1, e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella sua memoria parte ricorrente sostiene che non sarebbe condivisibile la giurisprudenza di questa Corte che ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., al regolamento di competenza, ma lo fa con argomenti che o non si fanno carico di quanto scrutinato dalla giurisprudenza citata nella relazione e comunque sono stati già da essi esaminati, o con argomenti desunti da Cass. sez. un. n. 22059 del 2007, che escluse l’applicabilità della norma al regolamento preventivo di giurisdizione, ma non solo lo fece valorizzando il suo carattere di mezzo di tutela non costituente impugnazione, ma si limitò a registrare l’affermazione dell’applicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., al regolamento di competenza proprio per la sua natura di mezzo di impugnazione (come, del resto, ben messo in evidenza dalla giurisprudenza richiamata nella relazione).

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Per mera completezza va rilevato che anche nella memoria la resistente insiste inutilmente a sostenere che l’istanza sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di procura speciale, senza considerare che è consolidato l’insegnamento che sottrae il regolamento di competenza all’art. 365 c.p.c. (per tutte, Cass. n. 4157 del 1999).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA