Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9508 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9508 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 720-2013 proposto da:
BEVILACQUA DALILA (RICORSO NON DEPOSITATO AL 09/01/2013);
– ricorrenti contro

PREFETTURA ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO P.T.
P.I.80197350582, MINISTERO INTERNO IN PERSONA DEL
2014
236

MINISTRO P.T.

2.I.80014130929, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/04/2014

avverso la sentenza n. 6534/2012 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE CHE HA CONCLUSO PER
IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO.

D’ASCOLA;

Fatto e diritto
1. Bevilacqua Dalila il 15/16 novembre 2012 ha notificato ricorso
per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Roma, n.
6534/12 depositata il 29.03.2012, resa nel giudizio di appello
proposto dalla ricorrente avverso il Ministero dell’Interno e la

2.

Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da

certificazione della Cancelleria di questa Corte.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, difesi
dall’avvocatura dello Stato, hanno però resistito, depositando
controricorso notificato a parte ricorrente il 7 dicembre 2012.
La causa è stata avviata a trattazione in pubblica udienza.
3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la
parte alla quale sia stato notificato un ricorso per ccusazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso
– ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il
ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cpc, di richiedere
l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare
l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere
ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto
dall’art. 370 cpc e trovando giustificazione nell’interesse del
controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente
possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il
termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008
e, così in motivazione, Cass. 29297/11).
n. 720-12 D’Ascola rei

3

Prefettura di Roma.

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la
ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 600,00

debito.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il
Il Consigliere est.

21 gennaio 2014
Il Presidente

(seicento) per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA