Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9508 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21735-2017 proposto da:

GESTIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BASILIO FERRARI;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1410/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE CATANZARO, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato il diniego di rimborso disposto a carico della società Gestioni srl per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione. Il giudice di appello compensava altresì le spese del giudizio.

Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso principale affidato ad un motivo la Gestioni srl, mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Merita di essere esaminato con priorità, rispetto al ricorso principale concernente il regime delle spese processuali, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1. Secondo l’Agenzia i giudici della C.T.R. avrebbero errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di spedizione, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’elenco attestante la consegna della raccomandata all’Ufficio postale, recante il timbro dell’ufficio postale nonchè, dall’avviso di ricevimento-sul quale risultava il timbro a stampa della data di spedizione ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Il ricorso incidentale è fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione.

Inoltre, la CTR, escludendo tout court la valenza dell’elenco attestante l’invio delle raccomandate che l’Agenzia aveva indicato come dimostrativo dell’invio dell’impugnazione, non risulta abbia minimamente valutato la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalle sentenze delle S.U. sopra ricordate, secondo la quale, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass. n. 24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006).

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello incidentale va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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