Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9508 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato SCIAMANNA ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTALLINI ALBERTO, giusta

procura che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., ASSM – AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI

SPA, BONFIGLI METANO SNC, B.L., T.G., COMUNE

DI TOLENTINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 571/2009 del TRIBUNALE di MACERATA del

15.5.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. S.B. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 25 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Macerata ha dichiarato il proprio difetto di “giurisdizione” (scilicet: competenza) e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sulla controversia introdotta da esso ricorrente contro la Bonfigli Romeo s.d.f., B.L., danni B., e T.G., nella quale venne ordinato l’intervento iussu iudicis del Comune di Tolentino e della ASSM s.p.a..

Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso. Peraltro, il ricorso risulta proposto e notificato alla Bonfigli Metano s.n.c., mentre la sentenza è pronunciata nei riguardi di una Boritigli Romeo s.d.f., onde parte ricorrente va invitata a prendere posizione su questa circostanza.

p. 2. L’istanza è soggetta alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile sia per la mancanza del requisito dell’esposizione del fatto, sia per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Sotto il primo aspetto, nella prima pagina del ricorso, che dovrebbe esporre il fatto sostanziale e processuale, non si fornisce alcuna indicazione riguardo alla pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente con la domanda, posto che non si identificano i suoi fatti costitutivi ed il relativo petitum. Ne essi emergono dall’illustrazione delle ragioni a sostegno del ricorso. Inoltre, non si fornisce alcuna precisazione in ordine alle ragioni per cui venne disposta la chiamata ai sensi dell’art. 107 c.p.c., di due delle parti.

In tal modo risulta del tutto inosservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, applicabile anche al regolamento di competenza (da ultimo Cass. n. 20395 del 2009).

4. – In ordine all’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., si rileva che esso è applicabile anche al ricorso per regolamento di competenza (ex multis, Cass. (ord.) n. 7536 del 2008).

Nella specie l’illustrazione delle ragioni dell’istanza non si conclude con alcun quesito di diritto.

E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie (ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009; se fosse stato proposto prima, sarebbe, intatti, stata necessaria per predicare l’applicabilità dell’abrogazione, una disposizione retroattiva) non viene, infatti, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi della citata legge, art. 58, comma 5, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366 bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, così riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel citato art. 58, comma 1 e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo efficacemente criticate dalla memoria del ricorrente.

In essa, infatti:

a) si enuncia del tutto apoditticamente e senza alcuna attività dimostrativa che il requisito della esposizione sommaria emergerebbe dal terzo punto della premessa alla pagina due del ricorso, là dove si fa riferimento a una non meglio specificata domanda di risarcimento danni, che sarebbe accessoria ad una non meglio identificata domanda principale (“formulata dall’attore S., di “non trovarsi sottacqua”);

b) si sostiene, in manifesta contraddizione con il principio di autosufficienza dell’esposizione del ricorso, che il fatto sostanziale e processuale emergerebbe dalla c.t.u. e da altri atti processuali cui si fa rinvio, nonchè che il quesito sarebbe “insito” nella proposizione dell’istanza di regolamento e per tale ragione non sarebbe stato formulato.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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