Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9507 del 30/04/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9507 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
SENTENZA
sul ricorso 8720-2009 proposto da:
COMUNE LUCCA 00378210462, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE
43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO,
1
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2014
234
FASCIONE
ENRICO
FSCNRC54A04G702K,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio
dell’avvocato
rappresenta e difende;
4
DI
MEO
STEFANO,
che
lo
Data pubblicazione: 30/04/2014
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 56/2009 del GIUDICE DI PACE di
PISA, depositata il 15/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Guido Meloni con delega depositata in
udienza dell’Avv. Fabio Lorenzoni difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Di Meo Stefano difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
(7’t
Svolgimento del processo
1)Con opposizione all’esecuzione proposta nel settembre 2008,
Enrico Fascione impugnava una cartella di pagamento, per
l’importo di euro 150,82 emessa da Equitalia Get spa di Pisa, in
relazione a verbale n.79926/2005/P elevato il 27.5.2005 dalla
Deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione,
utilizzando il bollettino precompilato inviatogli dall’ente
locale.
Il comune resisteva, deducendo che l’importo versato dall’attore
era carente quanto alle spese postali.
Il giudice di pace di Pisa accoglieva la domanda con sentenza del
9/15 gennaio 2009, con la quale: dichiarava Equitalia Get estranea
al giudizio; accoglieva l’opposizione; respingeva la richiesta di
condanna del Comune alle spese ex art. 96 c.p.c., ma lo condannava
al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.840.
Il comune di Lucca ha proposto ricorso immediato per cassazione,
notificato 1’8 aprile 2009.
Fascione ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2)
Preliminarmente va precisato che il mezzo di impugnazione della
sentenza del giudice di pace è stato correttamente individuato
nell’immediato ricorso per cassazione, secondo il disposto
dell’art. 616 c.p.c., nel testo
ratione temporis
applicabile
(Cass. 1402/11; 20324/10).
n. 8720-09 D’Ascola rei
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polizia municipale di Lucca.
3)La sentenza impugnata ha accertato che l’opponente effettuò il
pagamento della sanzione in misura ridotta, versando l’importo di
111,50
euro, di cui
103
per sanzione e
8,50
per spese; che il
Comune, rilevata la mancanza del versamento di euro
3,25 per spese
postali di compiuta giacenza aveva iscritto a ruolo l’intero
29,25;
che la
compiuta giacenza non si era verificata perché il verbale non era
tornato al mittente, ma era stato ritirato dall’attore e pagato
entro quindici giorni.
Per rafforzare i motivi di accoglimento dell’opposizione, il
giudice di pace ha aggiunto che la procedura seguita dall’ente non
era corretta, giacchè ai sensi del comma
2 dell’art.
389 Reg. es.
CdS la somma avrebbe dovuto essere trattenuta dall’ente in acconto
sul dovuto, iscrivendo a ruolo solo la differenza.
4)Con il primo motivo di ricorso il Comune, dopo aver precisato
che la somma di euro
3,25 si
riferiva non al costo di compiuta
giacenza, ma al costo della seconda raccomandata inviata dagli
agenti postali per comunicare l’avvenuto deposito della
raccomandata presso l’ufficio postale, sostiene che tale costo va
posto a carico del trasgressore.
Con il secondo motivo, complementare al primo, il ricorrente
sostiene di aver correttamente applicato l’art.
del Regolamento e l’art.
389 secondo comma
203 c.3 del codice della strada, i quali
hanno il tenore che segue.
Art. 389:Ricevibilltà ed effetti dei pagamenti
n. 8720-09 D’Ascola rei
12 41
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importo della sanzione e una maggiorazione di euro
<< 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a
quanto previsto dal Codice, non ha valore quale pagamento ai fini
dell'estinzione del'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in
acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma
dell'articolo 203, comma 3, del Codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale , pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del
ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma
3, del Codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo
all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata
quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma
riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del Codice,
unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo
27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»
Art. 203 c.3. Ricorso al prefetto
«Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma
pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento.»
Secondo il comune il massimo edittale previsto per le sanzioni di
cui si tratta era complessivamente di euro 418; la metà di tale
n. 8720-09 D'Ascola rei o bh 5 al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a importo era di euro 209; sottraendo da questo importo la somma
effettivamente pagata di euro 111,50 residuava dovuta "la somma di
circa euro 100,00" alla quale erano da aggiungere le spese dovute a Equitalia, ditalchè la pretesa di 150,82 euro esposta in
cartella esattoriale doveva ritenersi congrua. Essi muovono dal presupposto che il pagamento parziale (comma l
art. 389) che fa scattare la maggior iscrizione a ruolo (non il
pagamento in misura ridotta, ma "una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale", art. 203 c.3) sia
una somma riferita al cumulo di sanzione e spese del procedimento,
con assimilazione di queste ultime alla sanzione.
Questa tesi è stata affermata da Cass. 14181/2012, che risulta
così massimata: «Le spese postali sostenute dall'amministrazione
per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione
al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a
titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha
diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura
ridotta, di cui all'art. 202 del codice della strada, il
trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi
l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e
che l'amministrazione puo' procedere esecutivamente per il
recupero della differenza.»
La sentenza citata ha fondato tale convincimento sulla lettura
dell'art. 201 C.d.S., comma 4 ("Le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento
n. 8720-09 D'Ascola rei (A7 6 5) I motivi sono infondati. della sanzione amministrativa pecuniaria"), dell'art. 202 C.d.S.,
comma 1 ("Per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla fissato dalle singole norme"), dell'art. 203 C.d.S., comma 3
(soprariportato), in combinato disposto con l'art. 389 Reg, commi
1 e 2, contenente il regolamento del C.d.S. (riportato supra al paragrafo 4) e in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 16.
Ha sostenuto che << nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra "le
spese di accertamento e di notificazione" di cui al comma 4 dell'art. 201
cit. (tra le quali sono indubbiamente incluse le spese postali di cui
trattasi) e "le spese del procedimento", di cui al comma 3 dell'art. 203
cit.>> e che queste ultime pertanto «concorrono, con la sanzione
edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore
deve corrispondere per conseguire il beneficio. Il comma l dell’art. 202
va, infatti, letto unitamente al coma 4 dell’art. 201 in forza del quale
le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; detta norma
è di portata generale e non può, quindi, intendersi derogata dal
successivo art. 202, dovendo ritenersi che – proprio perché quest’ultima
disposizione nulla dice in merito alle spese del procedimento – non
contenga alcuna eccezione al principio fissato dall’art. 201 che fa
carico al trasgressore le spese di procedimento. Tanto è confermato anche
dalla disposizione di carattere generale nel sistema, contenuta dalla L.
n. 689 del 1981, art. 16, dal momento che l’assenza nel comma 1 dell’art.
202 dell’inciso “oltre alle spese del procedimento” (presente, invece,
n. 8720-09 D’Ascola rei
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contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo
nella L. n. 689, art. 6, comma l) non autorizza a ritenere che l’art. 202
contenga altra deroga rispetto alla disposizione di portata generale di
cui all’art. 16 cit., oltre quella espressamente prevista relativa alla
misura della sanzione.
In definitiva anche le spese postali sono incluse tra “quanto previsto
intendersi l’oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento,
così come determinate dall’ente impositore.»
5.1)
Il Collegio della Seconda sezione civile non condivide questa
lettura, che trascura la netta differenziazione che il legislatore
ha posto tra importo della sanzione e spese del procedimento, che
vengono distintamente indicati in ogni articolo e soprattutto in
quelli specificamente rilevanti.
Scontato che si ragiona qui fuori dell’ipotesi di proposizione di
ricorso al prefetto, il comma 3 dell’art. 203 fa scattare
l’efficacia di titolo esecutivo del verbale “Qualora nei termini
previsti …. non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta”.
Solo questa è la condizione che rende esecutivo il verbale (e
giustifica quindi la successiva cartella) per una somma non più
pari al minimo edittale (il pagamento in misura ridotta di cui
all’art. 202 c.1 del codice), ma per la somma “pari alla metà del
massimo della sanzione e per spese del procedimento” (art. 203
ultimo inciso, che tiene distinte le spese dalla sanzione).
E’ dunque artificioso condizionare la maggior pretesa al mancato
versamento integrale di una somma che va oltre il pagamento in
misura ridotta e che ingloba le spese nella sanzione.
n. 8720-09 D’Ascola rei
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dal codice” cui fa riferimento l’art. 389 del regolamento, dovendo
Il comma 1 dell’art. 389, quando si riferisce a un pagamento
inferiore alla misura “prevista dal codice”, si riferisce al
pagamento della sanzione e non di altre voci.
5.2)
Né sembra coerente con il principio di legalità (art. 1 L.
689/81) estendere in via interpretativa l’area della sanzione,
inglobandovi gli importi dovuti per l’esazione della stessa, che
hanno natura diversa.
Sottrarsi all’interpretazione letterale, che conduce in maniera
piana a distinguere i due importi, ha un effetto che sfocia nelle
paradossali conseguenze che si sono registrate nel caso di specie,
in cui il cittadino, pur avendo prontamente manifestato la volontà
di provvedere al pagamento in misura ridotta, adempiendo alla
pretesa con l’utilizzo addirittura del bollettino precompilato
inoltratogli dagli uffici, vede la sua posizione equiparata a
quella di chi non ha inteso procedere all’oblazione o abbia voluto
farlo parzialmente per le motivazioni più varie (per esempio per
contestazioni sui calcoli del dovuto o di altra natura).
Si badi che dall’art. 201 comma 4 C.d.S e dall’art. 16 della legge
generale in tema di illecito amministrativo (L. 689/81) si
traggono, contrariamente a quanto ritiene la sentenza della Terza
Sezione, indicazioni che militano a favore della distinzione tra
pagamento della sanzione e pagamento delle spese del procedimento.
Il comma 4 citato (che è qui riportato
sub §
5) isola infatti
concettualmente le spese di accertamento e notificazione dalla
sanzione e ne fa carico al trasgressore senza confondere o
n. 8720-09 D’Ascola rei
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come avviene se si amplia il dovuto a titolo di sanzione
equiparare, come astrattamente sarebbe stato possibile, le due
voci o indicare che la seconda è comprensiva delle prime.
5.2.1)
L’art. 16, dal canto suo, nel prevedere in via generale il
pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative
pecuniarie, ne indica il criterio di calcolo e aggiunge che detto
separando le due voci del debito.
Dal complesso di questa analisi si deve inferire che il pagamento
in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a
violazione del codice della strada, effettuato in misura
corrispondente all’ammontare a titolo di sanzione indicato
dall’amministrazione, esclude l’addebito del maggior importo di
cui all’art. 203 c.2 CdS, ancorchè non risultino interamente
pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che
l’amministrazione può richiedere separatamente.
Risultano così respinti i primi due motivi di ricorso e
inammissibile il terzo, con cui parte ricorrente si duole di una
considerazione ad abundantiam contenuta nella sentenza impugnata,
con la quale il giudicante aveva rimproverato al Comune procedente
di non aver operato in via di autotutela lo sgravio della
cartella.
6)
E’ invece da accogliere il quarto motivo di ricorso, relativo
alle spese di lite.
Parte ricorrente ha rilevato che il giudice di pace ha respinto la
domanda di condanna dell’ente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., ma che ha liquidato le spese avendo riguardo alla notula
n. 8720-09 D’Ascola rei
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pagamento è ammesso “oltre alle spese del procedimento”, così
del legale di parte attrice, che commisurava il valore della causa
alla somma di euro 1.032,00 comprensiva della pretesa risarcitoria
suddetta.
Ha denunciato che in tal modo è stato violato il disposto
dell’art. 6 del d.m. n. 127 del 2004 in tema di tariffe forensi, a
soccombente, il valore della causa e’ determinato, avendo
riguardo, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di
danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
che a quella domandata”.
La censura coglie nel segno, giacchè il valore della lite sul
quale parametrare le spese legali riconosciute al vincitore
avrebbe dovuto essere la somma, ben più esigua, portata dalla
cartella esattoriale annullata.
6.1)
Restano assorbite le ulteriori considerazioni del ricorso,
volte a censurare spunti argomentativi inappropriati contenuti in
sentenza, relativi al carattere sanzionatorio della condanna alle
spese.
7)
Discende da quanto esposto l’accoglimento del quarto motivo di
ricorso, rigettati gli altri.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro
giudice di pace di Pisa per nuova liquidazione delle spese del
giudizio di merito e per provvedere anche sulle spese di questo
giudizio.
PQM
n. 8720-09 D’Ascola rei
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tenore del quale nella liquidazione degli onorari a carico del
La Corte accoglie
il quarto motivo di ricorso. Respinge nel
resto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia ad altro giudice di pace di Pisa, che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
civile tenuta il 21 gennaio 2014
Il Consigliere est.
Il Presidente
IE
sezione
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della