Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9507 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 08/07/2019, dep. 22/05/2020), n.9507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20709-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.A., CA.SA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE SANTIS, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

B.N., M.A., G.B., K.S.,

P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO EMO 147, presso

lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che li rappresenta e difende;

– Controricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5160/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stato respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. e Ba.An.Ma. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della suddetta società.

2. – Il ricorso si basa su tre motivi ed è illustrato da memoria.

Resistono con controricorso alcuni dei creditori istanti ( P.R., K.S., B.N., G.B., M.A., C.A., Ca.Sa.), non anche il Fallimento, cui l’impugnazione è stata ritualmente notificata.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 1, comma 2, e art. 15, comma 4. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere intrinsecamente inattendibili i bilanci comprovanti la sussistenza dei requisiti di non fallibilità: rileva, in proposito, che le ichiamate norme non richiedono che i detti bilanci siano depositati presso il registro delle imprese, nè che il deposito conferisca speciale attendibilità ai suddetti documenti.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata per nullità della sentenza e del procedimento, oltre che per violazione dell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente asserisce che l’attendibilità dei bilanci non dovesse essere suffragata da ulteriori elementi di prova, essendo i medesimi assistiti da una presunzione di veridicità. La Corte di merito, dunque, non avrebbe potuto ritenere che essa istante avesse mancato di assolvere al proprio onere probatorio, con riguardo alla dedotta sua non fallibilità. Aggiunge che con riferimento alla non fallibilità non era stata sollevata contestazione quando alla ricorrenza dei pertinenti requisiti.

Col terzo motivo è lamentata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 c.c. ss.. Assume l’istante: che aveva dimostrato “come l’ammontare complessivo dei debiti dell’esercizio 2014 fosse inferiore a quello riportato nello stato passivo approvato dal Tribunale”; che la Corte di appello aveva reputato inattendibili tutti i bilanci depositati nonostante la contestazione formulata in primo grado fosse limitata a un solo bilancio; che la prova dei requisiti di non fallibilità desumibili dai bilanci non erano stati contestati; che il giudice del reclamo non era stato investito dalle parti della questione relativa al mancato deposito dei bilanci nel registro delle imprese.

2. – I motivi non hanno fondamento e il ricorso deve essere respinto.

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 20 dicembre 2018, n. 33091; Cass. 31 maggio 2017, n. 1374. Infatti: “Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell’imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali, sicchè – in tali casi – il “giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di consequenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31 maggio 2017, n. 13746 cit.). Correttamente, pertanto la Corte di merito ha ritenuto inattendibili i bilanci, pacificamente non depositati presso il registro delle imprese.

Nè può sostenersi che al giudice del reclamo fosse precluso valorizzare detta circostanza. Anzitutto l’istante non ha nemmeno dedotto che gli odierni controricorrenti si fossero astenuti dal dedurre la circostanza in fase di reclamo (laddove, di contro, gli odierni controricorrenti hanno affermato il contrario). D’altro canto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, per il che, in linea di principio, risultano ad esso inapplicabili le disposizioni degli artt. 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835; Cass. 6 giugno 2012, n. 9174). Ma, a monte, è da osservare come la questione dell’avvenuto deposito del bilancio presso il registro delle imprese non integri, comunque, un’eccezione in senso stretto: la circostanza che ne costituisce oggetto non costituisce un fatto impeditivo della non fallibilità, la cui deduzione è rimessa all’iniziativa esclusiva delle controparti del fallito, ma rappresenta, piuttosto, un elemento di giudizio che il tribunale, prima, e la corte di appello, poi, devono prendere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento, a loro devoluto, circa l’attendibilità del documento portato al loro esame. In detta prospettiva non colgono nel segno nemmeno le ulteriori censure, svolte nel corpo del secondo e del terzo motivo, con cui si pretenderebbe di conferire autonomo rilievo alla condotta processuale assunta dai controricorrenti rispetto alle risultanze dei bilanci (condotta che oltretutto è stata descritta in modo del tutto generico, senza dar conto delle difese svolte dalle parti indicate negli atti di primo e secondo grado: e quindi evidenziando, sul punto, un difetto di autosufficienza). Anche a tale riguardo, infatti, quel che rileva è il valore probatorio che il giudice del merito è in grado di conferire ai bilanci prodotti, i quali – in termini generali – costituiscono la base documentale imprescindibile del giudizio da compiersi, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548; in senso conforme, Cass. 23 novembre 2018, n. 30516).

E’ solo da aggiungere, ma il rilievo è del tutto ovvio, che l’accertamento, in concreto, circa l’adempimento o meno dell’onere probatorio suddetto sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per il vizio di motivazione, nemmeno denunciato.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei due gruppi di ricorrenti costituitisi separatamente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per P.R., K.S., B.N., G.B. e M.A., in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge e per C.A. e Ca.Sa. nel medesimo importo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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