Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9507 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Perugia, con ordinanza R.G. 54 77/08, depositata il 18.6.09, nel

procedimento pendente fra:

D.M.;

T.M.R.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 18 giugno 2009 ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio nella controversia fra D.M. a T.M.R., a seguito della riassunzione conseguente alla declaratoria su di essa della propria incompetenza da parte del Giudice di Pace di Perugia.

La controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta dal D. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla T. per il pagamento di prestazioni professionali d’avvocato.

Nel costituirsi a seguito dell’opposizione la T., oltre a chiedere la reiezione dell’opposizione, svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per lesione del proprio decoro e della propria immagine professionale, quantificandoli in euro cinquantamila. Instava, altresì, la condanna dell’opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in misura da liquidarsi in via equitativa.

Il Giudice di Pace, con sentenza del 26 maggio 2008, dichiarava la propria incompetenza su tutta la controversia.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. L’istanza è soggetta alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il Tribunale, nell’ordinanza di elevazione del conflitto sostiene che il Giudice di Pace ha dichiarato erroneamente la propria incompetenza su tutta la causa, mentre avrebbe dovuto separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella riconvenzionale e rimettere al Tribunale soltanto quest’ultima, trattenendo l’altra, su cui sussisteva la sua competenza funzionale. Il Tribunale sostiene, inoltre, che anche la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere trattenuta dal Giudice di Pace.

p. 3.1. L’istanza di regolamento appare tempestivamente proposta nel rispetto della preclusione alle questioni sulla competenza, imposta dall’art. 38 c.p.c., ed operante anche per il potere ufficioso di cui all’art. 45 c.p.c..

L’istanza è fondata quanto alla prospettazione intesa a sostenere che la rimessione poteva riguardare soltanto la riconvenzionale, ma non la causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte il carattere funzionale della competenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo comporta che, allorquando l’opposizione sia radicata davanti al giudice di pace e venga introdotta una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente, che è convenuto sostanziale, esorbitante la competenza del medesimo e riconducibile a quella del tribunale, non possono operare le regole sulla cedevolezza della competenza del giudice non togato, espresse nell’art. 40 c.p.c. ed il giudice di pace deve separare le due cause e rimettere al tribunale solo la riconvenzionale, trattenendo la causa di opposizione al decreto (ex multis, Cass. n. 24743 del 2006).

La stessa regola non può che valere quando venga proposta – come nella specie – una domanda riconvenzionale da parte dell’opposto, che pure è attore in senso sostanziale (sui limiti di ammissibilità della quale si veda Cass. n. 13086 del 2007, ma la questione è qui irrilevante).

Ne discende che dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale sulla riconvenzionale della T. e quella del Giudice di Pace sulla causa di opposizione al decreto.

Quanto alla domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, poichè essa è proponibile contro la parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e, quindi, la sua proposizione suppone che la formula abbia di mira l’atteggiamento processuale della controparte, appare evidente – come ha adombrato il Tribunale – che essa, in quanto proposta dalla T. non può che essere stata proposta in riferimento all’atteggiamento tenuto dal D. con la proposizione dell’opposizione e, quindi, configurarsi come accessoria ad essa. In riferimento alla riconvenzionale, viceversa, una sua proposizione si sarebbe dovuta correlare alla resistenza ad essa del D., che, non vi era stato al momento in cui venne proposta.

Deve, dunque, dichiararsi che la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, in quanto accessoria all’opposizione a decreto ingiuntivo, va anch’essa rimessa al Giudice di Pace.

Nulla esclude che, riassunta la riconvenzionale davanti al Tribunale, la T. possa svolgere analoga domanda in relazione all’atteggiamento del D. su di essa”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Perugia sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e sulla correlata domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., mentre va dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia sulla domanda riconvenzionale proposta dal T..

Il termine per la riassunzione può fissarsi in mesi sei (ex art. 50 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della presente (si vedano: Cass. n. 8024 del 2003;

Cass. (ord.) n. 18795 del 2007).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Perugia sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e sulla correlata domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Dichiara la competenza del Tribunale di Perugia sulla domanda riconvenzionale proposta dal T.. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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