Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9506 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9506 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 30/04/2014

SENTENZA

sul ricorso 12046-2008 proposto da:
LINNEA SRL IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO E LEGALE
RAPP.TE,

P. 1.04449711003,

elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato
BORROMEO CARLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
73

BARBERINI

ANGELA C.F.BRBNGL53L57H5010,

BARBERINI

MARIA C.F.BRBMRA45S62H501Q, BARBERIRI O BARBERINI
MAURO

C.F.BRBMRA47C25H501P,

C.F.BRBSRG49M02H501G,

BARBERINI
BARBERINI

SERGIO
CARLO

f)(11

C.F.BRBCRL44C09H501T, IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI
EREDI DI

‘DI

CARLO GIUSEPPINA DELFINA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLA1
N.16/A, presso lo studio dell’avvocato CONTI PIERO,
che li rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1286/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

4/2

:/vt

Fatto e diritto
1) Dal controricorso depositato dai signori Barberini si apprende
che Linnea srl, già Ardeatina 193 srl ha chiesto la cassazione
della sentenza 1286 emessa dalla Corte di appello di Roma il 15
marzo 2007 per due motivi, che secondo parte resistente sono

mancato avveramento della condizione sospensiva prevista nel
contratto”.
2) Il ricorso, notificato il 28 aprile 2008, è così confezionato:
La prima parte, intitolata “FATTI DELLA CAUSA”, reca testualmente:
«i signori Barberini Mauro, Sergio, Angela, Maria, Carlo in
proprio e nella qualità di eredi di Di Carlo Giuseppina Delfina,
nonché Ceci Michela, vocavano in giudizio, innanzi il tribunale di
Roma, la società Ardeatina 193 Sri, con atto di citazione che si
fotoriproduce quale parte integrante e sostanziale del presente
atto>>
Seguono sette pagine di fotocopie dell’atto di citazione.
Vi è poi una pagina contenente le seguenti due righe: «si
costituiva in giudizio la società Ardeatina 193 Sri con comparsa
di costituzione e risposta che si fotoriproduce quale parte
integrante e sostanziale del presente atto>>.
Segue la fotocopia di tale atto.
In una successiva pagina si

preannuncia la fotoriproduzione

dell’atto di appello notificato dalla società attrice, nuovamente
denominatasi Linnea srl.
Segue la fotocopia di tale atto.
n. 12046-08 D’Ascola rei

3

riconducibili ad uno stesso fatto: “la non addebitabilità del

In una pagina successiva è introdotta la fotoriproduzione
dell’atto di comparsa di costituzione e risposta depositato da
parte Barberini in grado di appello.
Viene successivamente dedicata una pagina a due righe di
preannuncio della fotoriproduzione della sentenza di appello.

dedicate a una parte intitolata “I MOTIVI DI RICORSO”.
Il primo motivo riferisce che la Corte di appello ha condannato la
convenuta appellante al pagamento di 150 milioni di lire ritenendo
che “l’obbligo di pagamento fosse sottoposto alla condizione
(sospensiva) non avveratasi per fatto imputabile alla odierna
ricorrente.” Si aggiunge che la corte d’appello è incorsa in
errore di diritto allorché ha ritenuto che “l’evento non si è
verificato per causa imputabile alla Linnea e che pertanto la
condizione di esigibilità del credito è da considerarsi avverata,
ai sensi dell’articolo 1359 c.c.”
Dopo una trattazione di una pagina riguardante il soggetto, la
Socoma srl, che avrebbe potuto iniziare un’azione giudiziaria e
l’affermazione che il non aver intrapreso “l’azione di liberazione
del terreno” non potrebbe “in alcun modo imputarsi alla Linnea
(già Ardeatina) che non ne era amministratore”, la censura si
chiude con il seguente “quesito di diritto ex art. 366 bis”:
“Dica la Suprema Corte se i soci non amministratori di società a
responsabilità limitata possano intraprendere azioni giudiziarie
in rappresentanza, nome e conto della società stessa e e/o se

n. 12046-08 D’Ascola rei

4

2.1) Le ultime quattro pagine del ricorso così confezionato sono

possano

giuridicamente

imporre

agli

amministratori

di

intraprenderle”
2.2)11 secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione sulla
“imputabilità alla Linnea srl del mancato avveramento della
condizione sospensiva”, dopo aver riportato, nella penultima

censura la motivazione per insufficienza e contraddittorietà
limitandosi a rinviare “onde evitare inutili ripetizioni” a quanto
già “in precedenza detto, da intendersi in questa sede per
ripetuto e trascritto alla lettera, considerandosi, quindi, il
precedente motivo, riportato letteralmente e nella sua interezza”.
3) Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile.
Esso è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, che hanno di recente
accuratamente approfondito la questione, (SU 5698/12): «In tema
di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.
366,

n.

3,

cod.

proc.

civ.,

la pedissequa riproduzione

dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un
verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si
dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si e’ articolata; per altro verso,

e’ inidonea a

soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione del fatti, in
quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la
scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di
ricorso.»
n. 12046-08 D’Ascola rei

5
(tk—

pagina del ricorso, alcuni passi della sentemnza impugnata,

3.1)

E’

stato più volte chiarito

costituisce onere del ricorrente

(v. Cass.

10244/13)

che

operare una sintesi del fatto

sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e
valutazione delle censure,

al fine di evitare di delegare alla

Corte un’attivita’, consistente nella lettura integrale degli atti

rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del
ricorso, e’ di competenza della parte ricorrente e, quindi, del
suo difensore.
Si badi che il caso odierno non è equivalente all’ipotesi in cui
la parte del ricorso destinata alla esposizione sommaria dei fatti
della causa sia costituita dalla riproposizione del fatto come
riportato nella sentenza impugnata.
In tale ipotesi,

che si differenzia perché non è caratterizzata da

un sovrabbondante assemblaggio di tutti gli atti e dell’intera
sentenza,

il ricorrente – come hanno spiegato le Sezioni Unite –

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