Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9506 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. II, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIERRO FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI POZZUOLI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2580/2004 del GIUDICE DI PACE di POZZUOLI,

depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 29.3.03 P.A., titolare di rivendita di generi di Monopolio in Pozzuoli, proponeva opposizione all’ordinanza- ingiunzione n. 3888/RC del 27.3.03, notificata il 4.4.03, emessa su rapporto dei Vigili Urbani di Pozzuoli del (OMISSIS) per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7 e 22 e della L. n. 689 del 1981, art. 13, per avere iniziato nell’esercizio di tabaccheria la vendita di merci di profumeria e cartoleria senza la preventiva comunicazione al Comune e il conseguente rispetto del termine di gg. 30 dalla comunicazione, asserendo, invece, che si trattava di solo approvvigionamento di merce di profumeria e cartoleria e di averne fatto regolare comunicazione al Comune con atto depositato il 22.6.99.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune produceva la richiesta documentazione (prot., 2690 del 28.11.03) e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il giudice di pace di Pozzuoli con sentenza n. 2580-04, depositata il 21.6.04, rigettava l’opposizione e compensava le spese.

Rilevava il giudice di pace che risultava dal verbale dei vigili urbani che la ricorrente ebbe a porre in vendita articoli di profumeria e cartoleria prima del decorso dei trenta giorni dalla comunicazione al Comune per la vendita dei nuovi articoli, come previsto dal D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7 e 22.

Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente esponendo quattro motivi:

1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, sul diritto di difesa, non essendo stata accolta la richiesta di ascoltare i verbalizzanti: 2) violazione della citata legge, artt. 11 e segg. e D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7 e 25 e segg. in riferimento alla circolare ministeriale dell’8.5.99, che regola, in maniera diversa dall’apertura dell’esercizio commerciale, l’ipotesi di ampliamento di attività, ritenendo sufficiente la sola comunicazione al Comune ed esclude l’attesa dei trenta giorni per la vendita di articoli affini;

3) erronea valutazione del fatto, avendo i vigili urbani constatato l’esposizione di articoli di profumeria e cartoleria nello stesso locale e non in nuovo locale, in relazione al quale era richiesta l’attesa dei trenta giorni dalla comunicazione al Comune:

4) difetto di motivazione, avendo la ricorrente contestato l’effettiva vendita al pubblico dei prodotti di profumeria e cartoleria, senza che i Vigili urbani abbiano potuto affermare che si sia trattato di vendita al pubblico senza l’attesa dei trenta giorni dalla comunicazione al Comune.

I primi due motivi sono infondati, perchè era rimessa alla discrezionalità del giudice di merito servirsi, ai fini delle decisione, degli elementi contenuti nel verbale di constatazione ovvero assumere chiarimenti dai vigili verbalizzanti.

Lo stesso è a dirsi circa il divieto di porre in vendita articoli aggiuntivi a quelli per i quali già è stata concessa l’autorizzazione alla, vendita, senza il rispetto del termine di giorni trenta dalla comunicazione al Comune, risultando il verbale di constatazione del 29.6.99 e la comunicazione al Comune appena in data 22.6.99, in contrasto, cioè, col termine di giorni trenta previsto dal D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7 e 22.

Diverso discorso è a farsi circa l’interpretazione dei requisiti logistici necessari per la vendita di nuovi prodotti in aggiunta a quelli autorizzati:

Ben vero, il disposto della normativa di riferimento (D.Lgs n. 114 del 1998) espressamente prevede, ai fini della vendita di prodotti aggiuntivi a quelli autorizzati, la disponibilità degli spazi sufficienti secondo i piani predisposti con legge regionale, tenuto conto dell’ubicazione dell’esercizio, nonchè di una serie di requisiti specificamente elencati nell’art. 7 citato Decreto legislativo.

Viceversa, il verbale di contestazione si limita ad indicare che sono stati esposti in vendita prodotti di profumeria e di cartoleria senza alcun riferimento ai requisiti specificamente elencati ai fini della necessaria comunicazione al Comune e senza fornire alcun’altra circostanza utile ai fini di stabilire se si sia trattato di semplice predisposizione alla vendita o di effettiva vendita al pubblico …

Conseguentemente in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Pozzuoli.

PQM

Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta gli altri;

cassa per quanto esposto in motivazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Pozzuoli.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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