Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9505 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34153-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CUCINOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PESCATORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6418/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO

FILIPPO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, venivano accertati redditi derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili derivanti dalla sua partecipazione a una società (Isi SRL);

la CTP di Benevento ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 4 luglio 2018, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che non sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino, nonchè ritenendo fondato l’accertamento del reddito fondato sulla presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, rilevando come il contribuente non abbia offerto prova contraria;

propone ricorso il contribuente con un unico e pluriarticolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria, l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico e complesso motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il cui parametro normativo è ricavabile, ai fini dell’ammissibilità del motivo, dal contesto del ricorso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 e art. 6, comma 7, art. 2729 c.c., artt. 3 e 97 Cost., TFUE, artt 4, n. 3 e art. 288), denunciando l’erroneità della sentenza sotto il profilo della insussistenza del contraddittorio preventivo, assumendo la sussistenza di un obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale non solo per i tributi armonizzati ma anche per gli altri tributi, a termini del TFUE, art. 4, n. 3 e art. 288, nonchè, nel merito, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto corretto l’utilizzo delle presunzioni, anche con riferimento al divieto di doppia presunzione, pur trattandosi di società a ristretta base partecipativa;

1.2. le censure vanno integralmente disattese sulla scorta dei seguenti consolidati principi nella giurisprudenza di legittimità;

1.3. quanto all’obbligo del contraddittorio, trattandosi di tributi interni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, in caso di accertamenti a tavolino (come nella specie, non traendo origine il controllo da accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente), non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 6219), salvo che si tratti (come nota il ricorrente) di tributi armonizzati (Cass., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 20036);

1.4. quanto, invece, all’utilizzo delle presunzioni, questa Corte ha, inoltre, più volte ribadito che in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32959, Cass., Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., Sez. V, 22 novembre 2017, n. 27778, Cass., Sez. V, 18 ottobre 2017, n. 24534, Cass., Sez. V, 29 luglio 2016, n. 15824);

1.5. va, infine, incidentalmente osservato che, nel silenzio della sentenza impugnata, il ricorrente non ha dimostrato di aver contestato, oltre all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della suddetta presunzione al caso in esame, anche il mancato preventivo accertamento di utili non contabilizzati della società;

2. il ricorso va pertanto respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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