Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9504 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. II, 09/04/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 09/04/2021), n.9504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20320-2019 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO CAVICCHIOLI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BIELLA, VIA

REPUBBLICA 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2133/2018 della CORTE d’APPELLO di TORINO

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M., cittadino del (OMISSIS), proponeva ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente riferiva di essere (OMISSIS), sposato con tre figli e di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS); che la ragione del suo viaggio migratorio era stata determinata dal fatto di avere egli chiesto del denaro in prestito per acquistare un terreno da coltivare, ma che purtroppo, a causa della alluvione del marzo 2007, la coltivazione era andata perduta ed egli, non essendo più in grado di restituire il denaro, era stato minacciato dai creditori che lo avevano picchiato a tal punto da essere ricoverato in ospedale per oltre due mesi.

Con ordinanza in data 26.01.2018, comunicata il 30.01.2018, il Tribunale rigettava interamente il ricorso.

Contro tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello, davanti alla Corte distrettuale, che veniva rigettato con sentenza n. 2133/2018, depositata il 18/12/2018.

Avverso tale sentenza A.M. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 in connessione alle domande di protezione internazionale e umanitaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per erronea declaratoria della infondatezza della domanda senza esame delle doglianze formulate in sede giurisdizionale.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Il richiedente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in conseguenza di mancato esperimento di attività istruttoria d’ufficio pur in presenza di allegazioni di merito da parte sua.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “Violazione dell’art. 11 preleggi e del D.L. n. 113 del 2018 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonchè del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in combinato disposto con l’art. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”. Il richiedente contesta la erronea applicazione della disciplina portata dal D.L. n. 113 del 2018 in merito al riconoscimento della protezione umanitaria. Ed altresi lamenta la erronea interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per quanto concerne il riconoscimento della protezione umanitaria, anche in relazione al mancato riconoscimento dell’integrazione sociale e lavorativa conseguita dal richiedente quale fattore concorrente al riconoscimento della protezione in parola.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame delle ragioni poste dal ricorrente a fondamento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il richiedente contesta l’omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente in ordine alla sua situazione sociale e lavorativa. Omesso esperimento di attività istruttoria d’ufficio in ordine alla documentazione stessa.

1.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e dell’art. 115 c.p.c. in connessione alle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo l’omesso rispetto del contraddittorio in ordine alle fonti internazionali indicate dalla Corte di Appello per confutare le allegazioni del ricorrente circa la situazione di violenza generalizzata e diffusa presente in (OMISSIS).

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i motivi primo, secondo e quinto vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I motivi sono inammissibili.

2.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come, inoltre precisato con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 14006 del 2018).

2.3. – Tanto premesso, va rilevato che la Corte di merito ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del (OMISSIS) (il (OMISSIS)) in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che la situazione politica quantomeno di tale zona del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile (si sottolinea specificamente che il (OMISSIS) viene considerato una zona di accoglienza dove trovano riparo rifugiati Afgani e di altre aree del (OMISSIS)).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Nel caso, dunque, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta (come detto) da siti internazionali accreditati, specificamente richiamati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto e prodotto altrettante idonee fonti.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

3. – Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (pertanto in termini generali) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

3.2. – Per quanto sia possibile enucleare dal formulato motivo, va esaminato il profilo riguardante la contestazione della erronea applicazione da parte della Corte distrettuale della disciplina portata dal D.L. n. 113 del 2018 in merito al riconoscimento della protezione umanitaria.

Nella sentenza impugnata (pag. 7) la Corte di merito “preliminarmente ritiene doveroso valutare quale disciplina applicare trattandosi, nel caso di specie, di un provvedimento instaurato prima del 5.10.2018 ma pendente al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta, da ritenersi certamente più restrittiva e quindi, in buona sostanza, più sfavorevole rispetto a quella previgente”; e dunque, “poichè nel D.L. n. 113 del 2018 non è prevista alcuna disposizione transitoria, la Corte ritiene opportuno esaminare la domanda dell’appellante alla luce di entrambe le discipline”.

Il richiedente ritiene erronea detta argomentazione atteso che la novella di cui al detto D.L. non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in cui le domande oggetto del presente giudizio (tra cui in particolare quella di protezione umanitaria) sono state proposte prima della sua entrata in vigore, non contemplando alcuna disciplina transitoria (in tal senso, Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

A ben vedere, tuttavia, la censurata argomentazione svolta dalla Corte di merito non si traduce, nei fatti, in una valutazione e affermazione della portata nel caso specifico della entrata in vigore della nuova normativa e della applicabilità della stessa nella fattispecie, ma si configura quale mero generico obiter, tanto più inodoneo ad avere effettiva incidenza nella soluzione della controversia, in ragione del mancato esame della materia secondo i canoni della sopravvenuta disciplina di urgenza.

3.3. – In ordine, infine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il giudice di appello non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Quanto, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.”.

A tal riguardo, il motivo appare ulteriormente inammissibile anche alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

4. – Anche il quarto motivo è inammissibile.

4.1. – Questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) ha affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 18.12.2018) consente di denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro in oggetto, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

4.2. – A ciò va aggiunto che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevtabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

5. – Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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