Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9503 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33946-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4109/16/2018 della COMMISSIONI- TRIBUTARIA

REGIONALI della CAMPANIA, depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO

D’AQUINO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a redditi di partecipazione relativi all’anno di imposta 2006, con il quale veniva contestato alla contribuente, a seguito di PVC, la partecipazione al 33,33% alla “sdf C.A., C.A., C.M.”, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;

la CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR di Napoli, con sentenza in data 2 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’avviso di accertamento privo di motivazione;

propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; l’intimata non si è costituita in giudizio;

la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nella parte in cui è stato ritenuto il difetto di motivazione per mancata allegazione o riproduzione del precedente PVC al quale faceva riferimento quello notificato alla contribuente, a carico di un terzo (GS 14 SRL), che costituirebbe atto presupposto del PVC notificato alla contribuente; deduce il ricorrente che l’attività ispettiva è stata eseguita direttamente nei locali della società di fatto;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, dell’art. 2739 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata viola il principio del contraddittorio, deducendo come la ricorrente abbia chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione della società di fatto, con la conseguenza che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio doveva svolgersi nel contraddittorio con gli altri soci della SDF e con la società stessa;

i due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, nei quali viene censurato il parametro della corretta incardinazione del contraddittorio, sono fondati limitatamente a tale aspetto;

in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA contestuale relativo a società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass., Sez. V, 27 settembre 2018, n. 23261; Cass., Sez. V, 25 giugno 2014, n. 14387), principio applicabile anche al caso in cui il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento sia promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, dovendosi il giudizio svolgere nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perchè la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025); principio ulteriormente ribadito nel caso in cui l’Ufficio proceda, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26071), anche solo in parte (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21340), atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (e delle società di fatto, cui si applica il regime delle prime) e, di conseguenza, dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, con conseguente nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, svoltosi senza la necessaria partecipazione dei soci e della società, litisconsorti necessari;

nella specie, il presente giudizio verte sulla configurabilità o meno di una società di fatto, come risulta dalla sentenza impugnata, “sdf C.A., C.A., C.M.”, ai fini della pretesa tributaria dell’Ufficio, che da tale presupposto scaturisce, applicandosi l’indirizzo di questa Corte secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa dei gruppo sociale comporta il litisconsorzio processuale tra tutti i soggetti coinvolti, non potendo la decisione conseguire il suo scopo se non resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15566);

accertata l’esistenza di una società di fatto tra la ricorrente e gli altri soci e risultando che i giudizi relativi ai tre soci ed alla società di fatto sono stati trattati, in modo distinto e separato, il ricorso va accolto in relazione a tale aspetto, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori profili, dichiarandosi la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame, a contraddittorio integro con i soci e la società, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso;

cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per nuovo esame a contraddittorio integro con soci e società, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA