Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9503 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. II, 21/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5324-2005 proposto da:

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA, in persona del Commissario pro tempore

Dott. S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO

GOZZOLI 62, presso lo studio dell’avvocato FALCHI GIAN LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORNANO NICOLETTA,

MOSSA LUIGI, MELIS CARLO AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE EMANUELE,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

BIPIESSE RISCOSSIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2099/2004 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il comune di Quartu Sant’Elena propone ricorso per cassazione contro M.N., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Cagliari, n. 2099/2004, che ha accolto l’opposizione a cartella n. (OMISSIS) della Bipiesse riscossioni spa perchè l’iscrizione a ruolo deve essere preceduta dall’avviso a versare ed il Comune non aveva fornito la prova che le note n. 2005 e 2014 del 4.8.99 fossero state effettivamente notificate.

11 ricorrente denunzia: a) violazione di norme procedurali ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. per l’erroneo richiamo in dispositivo all’art. 615 c.p.c.; b) violazione di norme procedurali per non essere consentito mutare il rito specialissimo di cui all’art. 689, comma 81; c) violazione della stessa legge e delle norme regolanti il rito civile; d) delle norme regolanti il rito civile; e) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2 e art. 157 c.p.c. perchè la costituzione del convenuto non sana i vizi dell’atto.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

L’opposizione a cartella esattoriale, ove non siano svolti argomenti in funzione recuperatoria dei vizi degli atti pregressi, configura, equivalendo detto documento al precetto, un giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi nei termini perentori di legge (Cass. 20.4.06 n. 9180, Cass. 8.2.06 n. 2819, Cass. 18.7.05 n. 15149).

Il GP ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda trattandosi di un ricorso in opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 che aveva tutti i requisiti di forma e di sostanza dell’opposizione ex art. 615 c.p.c..

Premesso che prima di procedere alla emissione della cartella l’ente impositore deve trasmettere al debitore invito di pagamento, il GP ha dedotto che le note nn. 2005 e 2014 del 4.8.1999, con le quali il comando della P.M. invitava ad ulteriori versamenti rispetto alle somme precedentemente inviate, non vi era prova fossero state notificate.

Questa ratio decidendi non risulta censurata, donde il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 600 di cui 400 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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