Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9503 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. II, 09/04/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 09/04/2021), n.9503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20725-2019 proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSIA BALDI ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORTONA, VIA

ROVERETO 19;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2019 della CORTE di APPELLO di GENOVA

depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.B., nato a (OMISSIS), proponeva ricorso avanti al Tribunale di Genova avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale o, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente (che aveva fatto ingresso in Italia in data 18.7.2015) narrava di essere fuggito dalla regione di (OMISSIS) nel sud-ovest del Paese in data 1.7.2013 in quanto perseguitato dai creditori del padre deceduto e picchiato dalla polizia; di essersi spostato nella capitale (OMISSIS) per curarsi fino al luglio 2014; di avere svolto lavoro saltuario per tre mesi quale saldatore; di essersi trasferito in Algeria (dal 10.7.2014 al 5.10.2014 dove aveva lavorato con un amico, e poi in Libia dove era stato incarcerato per sette mesi prima di giungere in Italia; di essere fuggito dal sue paese di origine lasciando la moglie incinta la quale aveva partorito sua figlia dopo la sua fuga in Algeria, lasciando anch’essa il (OMISSIS), forse per il Senegal, e con la quale non aveva più contatti; di non avere residui legami in (OMISSIS), poichè suo padre era deceduto e la madre e la sorella si erano trasferite altrove anch’esse perdendo i contatti con lui; di non poter tornare in quanto non era in grado di saldare l’ingente debito ereditato dal padre, essendo quindi a rischio di torture e vessazioni sia da parte dei creditori che della polizia di cui portava i segni sul corpo.

Il Tribunale, dal canto suo, rilevava che il richiedente aveva riferito che il motivo del suo allontanamento dal paese di origine era dovuto al fatto che una persona del suo villaggio aveva prestato due vacche a suo padre, che non le aveva restituite dato che dopo un mese erano morte e poco dopo era morto anche il padre; e che il proprietario ne pretendeva la restituzione o il corrispettivo in denaro.

Con ordinanza in data 30.12.2017, il Tribunale rigettava interamente il ricorso.

Contro tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello, davanti alla Corte distrettuale, che veniva rigettato con sentenza n. 860/2019, depositata il 7/06/2019.

Avverso tale sentenza B.B. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (la) falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, atteso che la Corte di merito ha espressamente ammesso che un pò in tutto il (OMISSIS) la situazione è tutt’altro che tranquilla.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (la) falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, là dove la Corte di merito è pervenuta ad un giudizio di insussistenza di vulnerabilità.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (la) falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 8, comma 2, lett. b) Direttiva del Consiglio CE 2005/85”, giacchè la Corte d’appello ha attuato solo in apparenza le indagini sulla situazione nel paese di origine del richiedente e sull’effettività del pericolo.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i primi tre motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2.3. – Va inoltre rilevato che la valutazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per la attribuibilità delle singole protezioni costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale trattandosi di circostanze relative ad una vicenda meramente personale e familiare del richiedente, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria e non attraverso forme di violenza coercizione (perantro neppure ipotizzata in capo al ricorrente) in ragione della mancata restituzione del prestito non restituito. Tali corcostaze inducono a ritenere il richiedente quale “emigrante economico”, non riconducibile alla previsione di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra e al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8; laddove, sotto tale profilo, il giudice di merito ha, peraltro, comunque accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 – la insussisteza del timore del ricorrente di essere sottoposto a vessazioni, senza possibilità di ottenere tutela.

2.4. – Ciò posto, questa Corte osserva come, viceversa, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (la) omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112”, giacchè la Corte di merito non ha motivato neppure le ragioni di una ritenuta inopportunità della richiesta istruttoria di nuova audizione del richiedente formulata nell’atto di appello.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – La Corte distrettuale ha congruamente motivato il diniego di protezione umanitaria, per il fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto, la narrazione dei fatti operata dall’istante, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto i giudici di merito a denegare la misura in esame (Cass. n. 4455 del 2018). Nè il ricorrente – oltre a generiche dissertazioni sui principi giuridici in materia ed alla riproposizione di temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità personale.

4. – Il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA