Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9502 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. II, 21/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 21/04/2010), n.9502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 965/2005 proposto da:

M.A. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CANTORE 17 INT 13, presso lo studio dell’avvocato ARCURI GABRIELLA

C/O ST TABANO;

– ricorrente –

contro

P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO ARNALDO

C/O ST SABATINI TOTA, rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE

Salvatore;

– controricorrente –

e contro

MU.AM.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 303/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato INSONNA Stefania, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VETERE Salvatore, difensore della resistente che ha

chiesto rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ha impugnato, nei confronti di P.I. e Mu.Am., con ricorso notificato il 29.12.04, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, depositata il 10.5.04, confermativa di quella di 1^ grado che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della ritardata ed imperfetta esecuzione del contratto d’opera (fornitura e posa in opera di moquette, pulitura soffitti e infissi del suo studio legale) “inter-partes”, stipulato nel (OMISSIS) ed eseguito dagli intimati,dopo numerose diffide, solo alla fine di (OMISSIS), anzichè nei tre giorni pattuiti.

Lamenta: 1) la violazione dell’art. 2735 c.c., omessa motivazione, Barche i giudici di merito non avevano tenuto conto che c’era “la prova piena e completa”, come spiegato da tutti i testimoni, che il Mu. gli chiese “genuflesso, perdono per i danni ingentissimi” causatagli dalle “sue inadempienze”; e non certo “l’inconsapevole moglie casalinga P.; 2) la violazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., omessa motivazione, dato che il contratto per la messa in opera della mouquette l’aveva concluso con il Mu., non con la moglie P. “intestatrice dell’impresa di pulizia del marito”, pattuendo espressamente il termine dei tre giorni a decorrere dal 1 agosto; e malgrado il lavoro fosse stato compiuto oltre i termini pattuiti, con notevolissimi danni alla sua attività professionale “intensissima proprio nel mese di (OMISSIS)”, aveva corrisposto la somma di L. 8.000.000. Ma nella sentenza impugnata vi era “una totale pretermissione degli accadimenti” ed, in particolare, con assoluto travisamento dei fatti e violazione del principio di buona fede, si dichiarava “che sarebbe intervenuta una proposta scritta accettata” priva di termini essenziale per l’esecuzione dei lavori, nonostante che dalla “documentazione e dalle prove compitamente acquisite” risultasse che il termine essenziale per l’esecuzione dei lavori fosse “stato pattuito inequivocamente”; 3) la violazione degli artt. 1218, 1184 e 1223 c.c., omessa motivazione, dato che sebbene le concordi risultanze istruttorie” dimostrassero tutt’altro (testimonianze rese da colleghi avvocati, tutti stimatissimi) era stato condannato al pagamento della ulteriore somma di L. 4.00.000, nè gli intimati avevano dimostrato che il ritardo nella prestazione non era loro imputabile; 4) violazione di legge, omessa motivazione, dato che, “i giudici di 1^ e 2^ grado hanno scordato le norme di legge cogenti la relazione alle accertate ma omesse risultanze probatorie”, nè avevano tenuto conto della prodotta dichiarazione dei redditi dalla quale si evinceva “per relationem” il danno subito;

5) violazione dell’art. 1162 c.c., omessa motivazione, dato che i giudici di merito avevano omesso di esaminare l’esito probatorio attinto dalle analitiche testimonianze e delle “incessanti diffide ai convenuti pel rispetto del fustrato termine; 6) la violazione degli 1219,1667, omessa motivazione; dato che i giudici avevano “omesso, infine, di disaminare i ricchissimi ed armonici risultati probatori e non hanno applicato il coerente principio di diritto neppure sul punto”, essendo egli “esonerato dalla costituzione in mora dei convenuti in base all’art. 1219 c.c., comma 2, punto 3, tuttavia “sovrabbondantemente” aveva contestato con telegramma gli illeciti commessi dal Mu. (“la moglie chi l’ha mai vista?????)”;

considerato che i convenuti erano tenuti a garantire i vizi dell’opera, ritualmente contestati”.

L’intimata resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetto de, inammissibilità si manifesta il 1^ motivo, che non attacca in alcun modo l’effettiva “ratio decidendi”, secondo cui il contratto concluso per iscritto, privo di termine essenziale, esclusivamente dalla P., era stato dalla medesima eseguito nel congruo termine di un mese; mentre il ricorrente da parte sua non aveva in alcun modo provato i lamentati vizi dell’opera, denunciati in modo estremamente generico e vago.

Parimenti inammissibile è il 2^ motivo che fa riferimento, in violazione al principio dell’autosufficienza, ad una imprecisata “documentazione”, ed allo stesso tempo ripropone una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto dei giudici di merito, sorrette da adeguata e logica motivazione.

Inammissibile è anche il 3^ motivo; estraneo com’è alla menzionata “ratio decidendi”.

Inammissibile per giuridica incomprensibilità è il 4^ motivo.

Il 5 ^ e il 6^, infine, si concentrano anch’essi in inammissibili quanto generiche doglianze di merito non consentite in questa sede.

Al rigetto segue la condanna alle spese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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