Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9501 del 30/04/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 9501 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 8455-2009 proposto da:
ROTONDI

LUCIANO

RTNLCN28M07A485Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 37 ST TRIBUTARIO
DEIURE, presso lo studio dell’avvocato ORAZI FABRIZIO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente T.

contro

Data pubblicazione: 30/04/2014

BANCA D’ITALIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
2013
1982

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91,
presso lo studio dell’avvocato CAPOLINO OLINA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARCUCCI MONICA, D’AMBROSIO RAFFAELE;
– controricorrente –

^.

r.
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositat9 il 01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
l’Avvocato

Orazi

Fabrizio

difensore

del

ricorrente che conferma la volontà di rinuncia agli
atti;
udito l’Avv. D’Ambrosio Raffaele difensore della
controricorrente che aderisce alla rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

udito

Rilevato in fatto e in diritto
che Rotondi Luciano ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
emesso

ex art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Corte

d’appello di Roma depositato il l aprile 2008;
che si è costituita con controricorso la Banca d’Italia;
che in data 25 settembre 2013 è stato depositato atto di rinuncia al

aderito la controricorrente e da uno dei suoi difensori;
che stante l’accettazione della rinuncia al ricorso, Non v’è luogo
alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così_ deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

ricorso sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore, al quale ha

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