Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9501 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. II, 21/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 21/04/2010), n.9501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A.G., rappresentata e difesa dall’avv. Pannone

Ottavio, con il quale è elett.te dom.ta in Roma, via S. Pellico n.

24, presso lo studio dell’avv. Carello Cesare Romano;

– ricorrente –

contro

D.B.G., D.B.P., D.B.M. e D.

B.V., quali eredi di M.M.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 23990/2003 R.G. proposto da:

D.B.G., D.B.P., D.B.M. e D.

B.V., quali eredi di M.M.L.,

rappresentati e difesi dall’avv. Gian Paolo D’Aiello e con lui

elett.te dom.ti in Roma, v.le Angelico n. 35, presso il Dott.

Massimiliano D’Aiello;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere n. 3492/2002,

depositata il 16 dicembre 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l’avv. Cesare Romano CARELLO, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 maggio 1992 il Pretore di Teano, in accoglimento della domanda proposta nel marzo 1983 dalla sig.ra M.M. L., determinò in base alle risultanze delle mappe catastali il confine tra un fondo di proprietà dell’attrice e uno di proprietà della convenuta sig.ra F.A.G., e dispose l’apposizione di termini corrispondenti.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 16 dicembre 2002, ha respinto l’appello della sig.ra F. e condannato l’appellante alla metà delle spese del grado, compensando la metà residua.

Avverso la sentenza di appello la soccombente ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, notificandolo – presso il difensore che aveva rappresentato la sig.ra M. nel giudizio di secondo grado – agli eredi di questa sigg. G., P., M. e D.B.V., i quali si sono costituiti con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi.

Disposta da questa Corte l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra M. o dei suoi singoli eredi, la ricorrente ha provveduto a nuova notifica nei confronti dei sigg.

P., M. e D.B.V., i quali hanno risposto con nuovo controricorso e ricorso incidentale sostanzialmente identici ai precedenti, salvo la mancata riproposizione dell’eccezione di nullità della (originaria) notifica del ricorso.

La ricorrente ha anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi principale ed incidentale vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Va altresì dato atto della corretta instaurazione del contraddittorio nella fase di legittimità, essendo pacifica la circostanza del decesso della sig.ra M., che era stata parte del giudizio di appello, e la qualità di eredi di essa in capo agli intimati e controricorrenti.

3. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale, pur a parole riconoscendo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che il riferimento ai confini risultanti dai dati catastali è utilizzabile solo in caso di mancanza o insufficienza delle indicazioni emergenti dai titoli di acquisto delle proprietà confinanti, si sia poi, in realtà, basato esclusivamente su quei dati, a dispetto delle chiare indicazioni dell’atto di provenienza di entrambe le proprietà in discussione, ossia l’atto di divisione di un orignario unico appezzamento di terreno, rogato dal notaio Zarone il 30 settembre 1942, nel contenuto riferitone dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio;

e che ciò il Tribunale abbia fatto non solo immotivatamente, ma altresì sostenendo incongruamente che in tal modo si riusciva a contenere nel minimo le differenze rispetto alle superfici indicate nel titolo di provenienza, e trascurando che la misura della superficie risultante dall’applicazione del criterio adottato dai giudici presentava invece scostamenti, rispetto a quella risultante dal titolo, maggiori della misura corrispondente all’attuale confine di fatto.

3.1. – La censura – che si sostanzia nella denuncia di vizi di motivazione nella valutazione dell’insufficienza dei dati risultanti dal titolo (con conseguente illegittimità del ricorso al criterio sussidiario delle mappe catastali) – è inammissibile perchè trascura di considerare i seguenti essenziali passaggi della motivazione della sentenza impugnata: quello in cui il Tribunale chiarisce che l’insufficienza delle indicazioni provenienti dall’atto Zarone – e dunque l’inevitabilità del riferimento alle risultanza catastali – deriva dal fatto che l’atto di divisione “non contiene punti di riferimento delle varie particelle in cui l’originario unico fondo veniva smembrato”, ma soltanto l’estensione della superficie di ciascuna di esse; e quello in cui, nel confutare l’obiezione del notevole scostamento della misura della superficie del fondo dell’appellante risultante dal confine catastale rispetto alla misura indicata nell’atto Zarone, il Tribunale osserva che “la situazione superficiaria tra i fondi oggetto della presente controversia non può essere limitata al confronto tra le loro estensioni ma, facendo essi parte in origine di un unico appezzamento, andrebbe comunque valutata tenendo conto anche delle estensioni degli altri fondi in cui quell’unico appezzamento è stato smembrato”. In questi passaggi – non fatti oggetto di specifica censura nel ricorso – sta, invero, il cuore della motivazione della sentenza impugnata: secondo la quale, in altri termini, la mancanza di punti di riferimento nell’atto Zarone impediva la esatta individuazione, sul terreno, delle singole porzioni ricavate dalla divisione, e le differenze delle estensioni dei fondi delle parti in causa risultanti dall’applicazione del reciproco confine secondo le mappe catastali, rispetto alle estensioni indicate nell’atto Zarone, non erano significative se si prescindeva dalle altre porzioni, risultanti dalla divisione, estranee al giudizio.

4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 116, 345 e 356 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale, nel risolversi per la determinazione del confine secondo le mappe catastali, non abbia considerato le risultanze della prova testimoniale espletata “sulla circostanza della esistenza da molto tempo di un filare di piante di ciliegi posto dalla F. sul fondo a circa 1.50 mt dalla linea di confine attuale tra i due fondi”.

4.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, il quale non riporta – se non nei termini generici sopra testualmente riferiti – il contenuto delle testimonianze in questione, ma si limita, sul punto, a fare rinvio ai verbali di causa.

5. – Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1158 e ss. c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si censura il rigetto dell’eccezione di usucapione della striscia di terreno risultante dal confine di fatto, ancora una volta lamentando l’omessa considerazione, da parte dei giudici, della prova testimoniale espletata in proposito.

5.1. – Anche questo motivo è inammissibile, come il precedente, per la omessa indicazione, nel ricorso, dell’esatto contenuto della prova in questione.

6. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce l’improcedibilità dell’appello per l’omesso deposito del fascicolo di parte dell’appellante.

6.1. – Il motivo, avente ad oggetto questione pregiudiziale di rito non rilevabile di ufficio in sede di legittimità (ma soltanto nel giudizio di appello) sollevata dalla parte interamente vittoriosa nel merito, e dunque priva di interesse a ricorrere se non in caso di accoglimento del ricorso principale (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 5456/2009 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), è assorbito dalla accertata non accoglibilità di quel ricorso.

7. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione, si censura la statuizione di parziale compensazione delle spese processuali di secondo grado, osservando che la giustificazione in proposito addotta dal Tribunale – secondo cui la questione era “abbastanza complessa” e l’incertezza dei confini “piuttosto giustificata” – poteva valere per il giudizio di primo grado, non già per quello di appello, che aveva fatto seguito a una sentenza pretorile contenente già tutte le risposte dovute.

7.1. – Il motivo è inammissibile perchè contiene, in effetti, non già la deduzione di un vizio logico della motivazione sul punto, quanto, piuttosto, una diversa valutazione delle ragioni indicate dai giudici a fondamento della disposta compensazione parziale delle spese.

8. – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti, con condanna della ricorrente principale ai due terzi delle spese del giudizio di legittimità, compensato il restante terzo, attesa la sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti in solido, dei due terzi delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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