Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9500 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33038-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3161/ 7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata

i103/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. (OMISSIS) srl (successivamente fallita) impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in conseguenza dell’omesso versamento, per l’anno di imposta 2002, dell’imposta Irap ed Iva.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso annullando la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni ed agli interessi confermando il pagamento delle imposte dovute.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e l’Ufficio proponeva appello incidentale;la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Puglia dichiarava l’estinzione del processo in quanto, il giudizio di appello interrottosi a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuente era stato tardivamente riassunto.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia- delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo d’impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., in virtù del principio di integrazione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 1, nonchè del D.Lgs. n. 346 del 1992, artt. 35 e 41, art. 43, comma 2, e art. 45, comma 2, in relazione con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR ha errato nel non far decorrere il termine semestrale per la riassunzione del processo interrotto a seguito di fallimento della arte privata dalla comunicazione, avvenuta in data 5.1.2017 della comunicazione, del provvedimento con il quale veniva formalmente dichiarata l’interruzione.

2. Il motivo è infondato.

2.1 I giudici di seconde cure hanno accertato che ” alla pubblica udienza del 17.1.2013, alla presenza dei procuratori sia l’Agenzia dell’Entrate che di Equitalia Pragma spa, il Collegio dichiarava l’interruzione del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40, comma 1, lett. a), stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento della srl (OMISSIS) giusta sentenza del Tribunale di Taranto del 8.6.2011 allegata al verbale di udienza “.

2.2 Dallo stesso verbale di udienza del 17.1.2013 riprodotto nel ricorso risulta che l’ordinanza con cui è stata disposta l’interruzione del processo è stata emessa subito dopo la discussione con la conseguenza che i procuratori delle parti erano a conoscenza non solo dell’evento interruttivo ma anche del formale provvedimento di interruzione reso dal Collegio.

2.3 Si rileva del tutto irrilevante, come correttamente osservato dalla CTR, la comunicazione del provvedimento del 5.1.2017 effettuata dalla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale a seguito di informazioni richiesta dall’Agenzia delle Entrate.

2.4 Pertanto l’istanza di trattazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 43, depositata dopo oltre quattro anni dalla dichiarazione dell’interruzione è tardiva sicchè correttamente è stata disposta l’estinzione del giudizio.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4.Nulla è da statuire sulle spese, non essendosi il Fallimento

costituito.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA