Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9500 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6773/11 proposto da:

Fidia S.p.A., in persona del suo legale pro tempore

A.G. elettivamente domiciliata in Roma, Via Monti Parioli n. 48,

presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Marini, che anche disgiuntamente

con l’Avv. Andrea Codemo, la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 13/06/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 20 gennaio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

marzo 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Ulisse Corea, per delega dell’Avv. Giuseppe Marini, per

la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la controricorrente e

ricorrente incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso, previa riunione al ricorso n.

9422/11, accoglimento del ricorso p.q.r. relativamente alle

sanzioni, inammissibilità o in subordine rigetto per gli altri

motivi del ricorso principale e inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 13/06/10 depositata il 20 gennaio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – in riforma della decisione n. 141/05/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – respingeva per la sua gran parte il ricorso promosso da Fidia S.p.A. contro l’avviso di accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior imponibile IVA IRAP IRPEG 2004 in relazione a vendite non fatturate, a cessioni “di beni omaggio” che dalla contribuente non erano state assoggettate a IVA e infine a costi ritenuti indebitamente dedotti.

3. La contribuente ricorreva per cassazione sulla base di undici motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

4. Con il primo complesso motivo di ricorso, nonchè con il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia per non aver dichiarato la nullità dell’avviso causa la mancata allegazione del richiamato PVC della G.d.F., ma la censura è all’evidenza infondata perchè come ha correttamente ritenuto il giudice regionale il PVC era stato comunicato alla contribuente che quindi ne aveva avuto conoscenza (Cass. sez. trib. n. 407 del 2015; Cass. sez. trib. n. 18073 del 2008); sia per non aver dichiarato la nullità dell’avviso causa l’acritica adesione alla PVC, ma la censura è anche questa volta infondata perchè come ha esattamente ricordato il giudice regionale l’ufficio ben può motivare l’avviso riportandosi ai rilievi contenuti nel PVC mostrando così di condividerli e in tal modo ponendo il contribuente in grado di esercitare in pieno il proprio diritto difensivo (Cass. sez. trii:). n. 21119 del 2011; Cass. sez. trib. n. 2907 del 2010).

4.1. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver spiegato le ragioni per cui “l’attività compiuta dall’Agenzia delle Entrate sarebbe stata da ritenersi incensurabile”, il motivo è però all’evidenza inammissibile perchè in realtà la doglianza si risolve in una censura di diritto che pertanto avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come appena più sotto è stato invero fatto (Cass. sez, trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

4.2. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver annullato l’avviso causa la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l’accertamento analitico condotto dall’ufficio D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d); ma anche questa doglianza è infondata perchè, come ha esattamente osservato il giudice regionale, l’accertamento in parola prescinde da una contabilità tenuta in modo formalmente corretto (Cass. sez. trib. n. 23550 del 2014; Cass. trib. n. 14068 del 2014).

4.3. Con il quinto motivo la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè quest’ultima aveva ritenuto provata la ripresa senza una sufficiente spiegazione, nonostante che la motivazione dell’avviso fosse basata su di una “doppia presunzione”; con il sesto motivo di ricorso la CTR veniva censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver adeguatamente spiegato quale fosse stato il tipo di accertamento utilizzato dall’ufficio; con l’ottavo motivo la CTR veniva censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver sufficientemente spiegato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’ufficio per l’accertamento; con il nono motivo la CTR veniva censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver sufficientemente spiegato quali fossero le presunzioni sulle quali era fondata la ripresa D.P.R. n. 600 cit., ex art. 39, comma 1, lett. d); ora, anche in disparte l’inammissibilità conseguente alla non trascrizione dei richiamati documenti (Cass. sez. 6^ n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3^, n. 8569 del 2013), tutti questi riassunti motivi, che sono da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, anche se non sempre linearmente, perchè nella illustrazione degli stessi talune volte sembrano ridondare nel vizio di omessa pronuncia, mentre talune altre sembrano voler coinvolgere le argomentazioni giuridiche adottate dalla CTR, unitariamente considerati sono comunque nella direzione di una complessiva svalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, alla quale nella sostanza si addebita di aver ritenuto provata l’evasione d’imposta sulla scorta di un apprezzamento documentale non condiviso dalla contribuente; sennonchè, come noto, il diverso apprezzamento degli elementi di prova non può in questa sede essere sindacato quando la sua spiegazione sia sufficiente e non contraddittoria, per es. come qui avvenuto laddove la CTR ha ritenuto i “buoni” relativi alle spedizioni una documentazione extracontabile dimostrativa di cessioni non fatturate (Cass. sez. H n. 24754 del 2015; Cass. sez. lav. n. 17477 del 2007).

4.4. Con il decimo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di norme in tema di deducibilità di costi e perdite, ma nella sostanza dolendosi invece di accertamenti di fatto compiuti dalla CTR che non avrebbe correttamente valutato le contrarie prove documentali offerte a dimostrazione della deducibilità delle sopravvenienze passive e delle perdite su crediti; cosicchè, ancora in disparte l’inammissibilità per difetto di autosufficienza conseguente alla mancata trascrizione della numerosa documentazione richiamata (Cass. sez. 6^, n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013), il motivo sarebbe comunque inammissibile perchè la censura appropriata sarebbe stata quella prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. 1^, n. 1646 del 2014; Cass. n. 7394 del 2010).

4.4. Con l’undicesimo motivo la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver valutato positivamente la prove offerte a dimostrazione della deducibilità delle perdite, ma il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza causa la mancata trascrizione della numerosa documentazione richiamata (Cass. sez. 6^ n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3^, n. 8569 del 2013).

4.5. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “per non aver in alcun modo spiegato” la scelta dell’ufficio di non applicare la “normativa” in tema di concorso di sanzioni, ma il motivo è inammissibile perchè anche qui viene censurata una insufficiente spiegazione di un ritenuto error in iudicando che è irrilevante se non si traduce in una violazione di legge da denunciarsi perciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’ufficio censurava la CTR ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando insufficiente motivazione circa l’accertamento di certezza delle tre perdite su crediti riconosciute alla contribuente dal giudice regionale in ragione di specifici documenti, documenti che peraltro non vengono trascritti, con la conseguente preliminare inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza (Cass. sez. 6^, n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013).

6. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale;

compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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