Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9500 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11075-2020 proposto da:

J.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO OPPEDISANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 571/2020 del GIUDICE DI PACE di REGGIO

CALABRIA, depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

– che J.N., cittadina della Georgia, ha proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 22/01/2020;

– che l’intimato non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e degli artt. 3 e 24 Cost., sul rilievo che il giudice di pace non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre della ricorrente (georgiano);

2. che il motivo è manifestamente fondato;

– che va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 13323 del 2018; 3931 del 2018; 18268 del 2016; 22607 del 2015) che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta;

– che, nel caso di specie, il decreto impugnato non indica neppure le ragioni della mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua georgiana, limitandosi alla seguente affermazione: “Apparendo adeguatamente motivata la scelta di tradurre il decreto in lingua veicolare ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7”;

che, pertanto, oltre a non esser dato evincere la motivazione della traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua veicolare, non risulta che nè l’Amministrazione nè il giudice di pace abbiano fatto le necessarie annotazioni richieste dal sopra illustrato orientamento di questa Corte;

– che, pertanto, il decreto di espulsione deve ritenersi nullo (Cass. n. 3676/2012) e tale nullità non può dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. n. 18878 del 2017; n. Cass. 22607 del 2015);

3. che il secondo motivo con cui è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), è quindi assorbito;

4. che il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio e, decidendo la causa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto), deve disporsi annullamento del provvedimento impugnato;

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 21/012/2020 dal Prefetto di Reggio Calabria.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in Euro 500, di cui Euro 100,00 per spese, e del presente giudizio, da liquidarsi in Euro 2.150 per compensi, di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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