Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 950 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. II, 17/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 17/01/2020), n.950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28147-2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CAPUANA, 10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BRIGNOLO GORLA;

– ricorrente –

contro

LINEA 4 IMMOBILIARE SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO VOLONTE’;

– controricorrente –

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.CAPUANA 10,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERDINANDO BILOTTI;

– ricorrente incidentale –

e contro

PI.RO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1716/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La snc Linea 4 Immobiliare evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Busto Arsizio sez. dist. di Saronno Pi.Ro. – venditore – ed i consorti M.- P. – acquirenti – per aver pagato il compenso in relazione alla compravendita di un alloggio,affare relativamente al quale aveva svolto opera di mediazione. Resistettero i tre soggetti convenuti contestando la pretesa della società attrice ed, all’esito della trattazione istruttoria della lite, il Tribunale lombardo rigettò la domanda.

Avverso la prima decisione interpose appello la snc Linea 4 Imm. e, resistendo i tre appellati,la Corte d’Appello di Milano,accolse il gravame condannando e il venditore e gli acquirenti a pagare al mediatore il compenso di Euro 4.500,00 ciascuno.

La Corte ambrosiana ebbe a rilevare come il tessuto probatorio acquisito in causa lumeggiava come in effetti l’affare venne propiziato dalla società appellante anche se poi gli interessati operarono per dissimulare un tanto e così non corrispondere il compenso al reale mediatore.

Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale hanno proposto separati ricorsi per cassazione P.D. e M.D., articolando entrambi due motivi di doglianza.

La snc Linea 4 Immobiliare s’è costituita a resistere con controricorso illustrato anche con nota difensiva,mentre il Pi. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.D. appare privo di fondamento e va rigettato,mentre va accolta l’impugnazione mossa da P.D..

Con il primo motivo di doglianza il M. denunzia violazione delle norme ex artt. 1754 e 1755 c.c. poichè la Corte di merito ha ritenuto fondata la pretesa del mediatore pur in accertato difetto della codicio iuris della conclusione della affare asseritamente propiziato, posto che esso ricorrente – acquirente dell’alloggio – mai ebbe contatto alcuno con il presunto mediatore.

Il dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non concorre posto che il M. denunzia vizio di violazione di legge ma sostanzia l’argomentazione critica con la mera proposizione di una valutazione alternativa del tessuto probatorio rispetto a quella adottata dalla Corte ambrosiana per supportare la sua conclusione.

Difatti i Giudici lombardi, sulla scorta della ricostruzione temporale degli avvenimenti, hanno ritenuto provato che l’interesse dell’acquirente M. relativamente all’alloggio – poi acquistato dal venditore Pi. – venne propiziato dalla visita effettuata dalla P. – sua futura moglie – presso il medesimo alloggio per il tramite del mediatore inizialmente incaricato dal venditore Pi., ossia la srl Linea 4 Immobiliare.

Dunque la Corte ambrosiana ha rispettato i canoni posti dagli artt. 1754 e 1755 c.c., poichè, in base agli elementi probatori acquisiti in atti e valutati, ha ritenuto che l’affare, poi concluso dal M. con Pi., fu propiziato dall’intervento fattivo del mediatore snc Linea 4, poichè il medesimo alloggio visitato pochi giorni prima dalla P. sua futura – due mesi dopo – moglie.

La Corte ambrosiana ha ritenuto fondamentale, ai fini della conclusione dell’affare, appunto la visita della P., e non rilevante che, formalmente, il contratto sia preliminare che definitivo furono stipulati tra il medesimo venditore ma con diverso acquirente,poichè un tanto avvenne in momento di poco successivo alla scadenza dell’incarico di mediazione affidato alla snc Linea 4 Immobiliare.

L’argomentazione svolta nel ricorso a sostegno della censura mossa si sostanzia in una critica a detta ricostruzione fattuale della vicenda contrattuale che pertiene alla prudenza del Giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione come nella specie.

Con la seconda ragione di doglianza il M. denunzia vizio di omessa od insufficiente e contraddittoria motivazione a sensi dellàart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 su fatti decisivi.

L’articolata censura s’appalesa per parte infondata e per parte inammissibile. Difatti la nuova formulazione del vizio di legittimità disciplinato dall’evocato art. 360 c.p.c., n. 5 afferisce ad omessa valutazione di un fatto storico e non più a vizio proprio della motivazione, sicchè non ha più rilievo in sede di legittimità ogni questione circa motivazione denunziata siccome insufficiente ovvero illogica od ancora contraddittoria.

Mantiene rilievo unicamente la fattispecie di omessa motivazione, ma non sotto il profilo denunziato dal ricorrente, bensì ex art. 132 c.p.c. come vizio di nullità.

Ma al riguardo nella specie all’evidenza non concorre il vizio di nullità poichè la motivazione esiste siccome palesato dalla stessa argomentazione critica sviluppata in ricorso dal M.,il quale si limita a contrapporre diversa tesi rispetto a quella illustrata in sentenza impugnata dai Giudici ambrosiani.

Sorte diversa merita l’impugnazione sviluppata da P.D..

Difatti questa ricorrente propone con la prima ragione di doglianza bensì vizio di violazione delle medesime norme evocate dal consorte M.,ma lo sostanzia con l’osservazione critica che ella non ebbe a concludere alcun affare poichè non acquirente dell’immobile – visitato con l’ausilio del mediatore – venduto dal Pi..

L’argomento svolto colpisce la testa del chiodo in quanto la società immobiliare ha proposto domanda fondata su attività di mediazione, che effettivamente coinvolge solamente i soggetti intervenuti nel contratto propiziato.

Ma la P., invero, non concluse alcun affare con il venditore, sicchè nemmeno è tenuta a pagare il compenso al mediatore che rimane dovuto dal M., unico ed effettivo acquirente dell’alloggio oggetto del contratto propiziato.

Il concorso della P. con il marito per porre in esser situazione fattuale che consentisse di non pagare la mediazione può rilevare sotto il profilo dell’atto illecito, quando proposta tale tipo di azione, ma non ha alcun rilievo nell’ambito della proposta azione fondata sull’attività di mediazione poichè non parte della stessa.

Quindi erroneamente il Collegio ambrosiano ha condannato anche la P. a pagare, per altro in solido col M., il compenso al mediatore poichè non fu acquirente del bene oggetto del contratto propiziato e tale statuizione, ex art. 384 c.p.c., può senz’altro esser emendata direttamente da questa Corte senza necessità di rinvio.

La seconda ragione di doglianza mossa dalla P., a questo punto, rimane assorbita.

Quindi limitatamente alla posizione della P. la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con decisione nel merito e rigetto della domanda originariamente mossa dalla snc Linea 4 Immobiliare nei suoi riguardi.

In dipendenza delle decisione di rigetto della domanda, la società originaria attrice – avuto presente il valore della lite siccome fissato dalla Corte d’Appello ed operate le riduzioni dipendenti dall’effettivo impegno professionale profuso per l’attività difensiva della P. – va condannata a rifondere alla P. le spese di lite per tutti i gradi del giudizio, tassate in Euro 1.800,00 quanto al giudizio avanti il Tribunale, in Euro 1.450,00 quanto al giudizio d’appello ed in Euro 1.400,00 quanto a questo giudizio di legittimità oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Al rigetto dei ricorso proposto dal M. segue la sua condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della snc Linea 4 Immobiliare tassate in Euro 2.800,00,di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.

Concorrono in capo al ricorrente M. le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da M.D., accoglie il primo motivo di ricorso proposto da P.D., assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla posizione della P. e, decidendo nel merito,rigetta la domanda originariamente portata dalla snc Linea 4 Immobiliare contro la stessa.

Condanna il M. a rifondere alla società resistente costituita le spese di questo giudizio di legittimità tassate in Euro 2.800,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Condanna la snc Linea 4 Immobiliare a rifondere alla P. le spese di tutti i gradi del giudizio così tassate:

in Euro 1.400,00 per questo giudizio di legittimità, in Euro 1.450,00 per il grado d’appello, in Euro 1.800,00 per il giudizio avanti il Tribunale, oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente M. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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