Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 950 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/01/2017, (ud. 26/01/2016, dep.17/01/2017),  n. 950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al N.R.G. 17564 del 2010, proposto da:

ENEL PRODUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Livia Salvini, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI EDOLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli

Avvocati Giovanni Contestabile, Andrea Trebeschi e Cesare Trebeschi,

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via

delle Quattro Fontane n. 15;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n.

71/2010, depositata in data 13 aprile 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato Luisa Salvini e, per il

controricorrente, l’Avvocato Andrea Trebeschi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il

rigetto del primo motivo, con dichiarazione della giurisdizione del

giudice tributario e rimessione della causa alla sezione competente

per l’esame degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Edolo, nel contesto di un più ampio contenzioso, notificò, per quanto qui rileva, il 7.5.2003 all’ENEL Produzione S.p.A. (di seguito ENEL) ingiunzione fiscale per l’anno 2000 per sovracanoni di pompaggio d’acqua afferenti l’impianto d’accumulo idrico a servizio della locale centrale di produzione di energia elettrica.

L’ENEL impugnò l’atto sia dinanzi alla CTP di Brescia, sia dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano.

Per quanto attiene al contenzioso tributario, l’organo adito respinse il ricorso, ritenendo sussistente la propria giurisdizione e disattendendo nel merito i motivi di ricorso.

Su appello dell’ENEL, la CTR della Lombardia – sez. staccata di Brescia -emetteva due provvedimenti: il primo reso in forma di ordinanza (la n. 12/64/10, depositata il 15 aprile 2008), che confermava la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, ancora contestata da ENEL, e disattendeva l’ulteriore istanza d’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri Comuni rivieraschi verso i quali la società riteneva sussistente l’interesse alla ripartizione del sovracanone di pompaggio; il secondo (sentenza n. 71/64/10 depositata il 13 aprile 2010), che, salvo che in punto di domanda d’indennizzo da ingiustificato arricchimento, per il quale affermava la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava nel merito l’appello proposto, ritenendo sussistente il diritto all’esazione del sovracanone di pompaggio da parte dei soli comuni rivieraschi dell’impianto di pompaggio (Edolo e, per una minima parte, Sonico, peraltro estraneo alla vicenda processuale).

La società ha proposto ricorso per cassazione, in forza di sette motivi, avverso la sentenza n. 71/64/10 nonchè, “per quanto occorrer possa” (così testualmente) per la cassazione della separata ordinanza n. 12/64/10 anch’essa notificata, come la sentenza, in data 30 aprile 2010.

Il Comune di Edolo ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’udienza pubblica dell’8 aprile 2015, in vista della quale le parti avevano depositato memoria, la Quinta Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, essendo proposta questione di giurisdizione.

La causa è stata quindi discussa dinnanzi alle Sezioni Unite all’udienza del 26 gennaio 2016, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è affidato a sette motivi.

1.1. – Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza e dell’ordinanza impugnate rese dalla CTR della Lombardia con le quali il giudice di secondo grado ha riconosciuto la propria giurisdizione in materia di c.d. sovracanoni di pompaggio (L. 30 aprile 1999, n. 136, ex art. 28, comma 4), denunciando “violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 (art. 360 c.p.c., n. 1)”.

La ricorrente ritiene sussistente in materia la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della natura indennitaria e non tributaria del relativo prelievo e del tenore del richiamato R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 che, alla lettera c), devolve ai tribunali regionali delle acque pubbliche “le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”.

1.2. – Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per “violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 52 e 53, della L. 22 dicembre 1980, n. 925, artt. 1 e 2, della L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 28, comma 4, e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, comma 9, lett. b) (art. 360 c.p.c., n. 3)”, sostenendo che il combinato disposto delle relative disposizioni, nel riferirsi alla nozione di Comuni rivieraschi, diversamente da quanto affermato dai provvedimenti impugnati, debba interpretarsi nel senso che il cd. sovracanone di pompaggio spetti a tutti quegli enti locali il cui territorio sia interessato dalle rive del corso d’acqua deviato nel tratto compreso “tra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione” (così come previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 52, comma 1), mentre è del tutto indifferente la collocazione delle strutture dell’impianto di pompaggio.

1.3. – Con il terzo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 28, comma 9, lett. b) e della L. n. 925 del 1980, art. 2 lamenta “omessa pronuncia su un punto della controversia prospettato in appello e non esaminato dai giudici di seconde cure in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, costituito dalla domanda proposta dalla contribuente, disattesa dal giudice di primo grado e riproposta in appello, intesa ad affermare l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata per l’inesistenza del decreto del Ministero dei lavori pubblici che stabilisce, L. n. 388 del 2000, ex art. 28, comma 9, lett. b) la percentuale del sovracanone di pompaggio spettante a ciascun Comune interessato dall’impianto ovvero della ratifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – dell’accordo di ripartizione concluso tra tutti i Comuni interessati L. n. 925 del 1980, ex art. 2 (nella fattispecie essendo, peraltro, intervenuto detto accordo unicamente tra i Comuni di Edolo e Sonico).

1.4. – Con il quarto motivo, per l’ipotesi che comunque si ritenga sussistente una pronuncia implicita di rigetto della relativa domanda proposta, la società ricorrente denuncia il vizio di “omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, non emergendo in alcun modo dalla decisione impugnata il percorso argomentativo idoneo a supportare la relativa decisione.

1.5. – In via di estremo subordine – sempre in relazione allo stesso capo di sentenza – con il quinto motivo la ricorrente deduce che ove si ritenga sussistente una pronuncia implicita negativa, essa sarebbe stata emessa comunque in violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 28, comma 9, lett. b) e della L. n. 925 del 1980, art. 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo stata attivata la pretesa del Comune di Edolo in assenza sia del richiamato decreto del Ministero dei lavori pubblici cui è demandato il riparto delle percentuali dei canoni tra gli enti interessati, sia della ratifica dell’accordo tra i Comuni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

1.6. – Ancora, con il sesto motivo, la società ricorrente deduce “ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, dolendosi che il giudice di secondo grado non abbia pronunciato sul motivo d’impugnazione dell’ingiunzione, con il quale era contestato il quantum relativo alla determinazione del sovracanone, non avendo il Comune tenuto distinta la potenza riferita al pompaggio rispetto alla potenza totale dell’impianto.

1.7. – Infine, con il settimo motivo – proposto per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere rigettata dal giudice d’appello la questione relativa all’illegittimità dell’ammontare del sovracanone di pompaggio in relazione alla contestazione indicata nel paragrafo precedente – la decisione impugnata, secondo la ricorrente, dovrebbe ritenersi viziata da “omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso dell’erronea determinazione dell’importo del sovracanone di pompaggio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

2. – Il Comune di Edolo ha eccepito il difetto di procura con riguardo alla impugnazione, per quanto occorrer possa, della ordinanza n. 12/64/10.

2.1. – L’eccezione proposta dal Comune di Edolo è infondata.

In proposito, occorre rilevare che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, “alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 276 c.p.c. e seguenti. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande”; ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28 (rubricato: reclamo contro i provvedimenti presidenziali), “la commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo”.

In sostanza, nel processo tributario le ordinanze emesse nel corso del giudizio non sono impugnabili direttamente, ma le statuizioni in esse contenute possono essere censurate mediante l’impugnazione della successiva sentenza che le fa proprie.

Nella specie, il provvedimento censurato dalla società ricorrente “per quanto occorrer possa” è espressamente qualificato come “ordinanza”; e tale deve essere ritenuta proprio perchè, in base al richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, le sentenze non definitive non sono ammesse. Dunque, la detta ordinanza, con la quale la CTR della Lombardia “non definitivamente pronunciando”, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione nonchè l’istanza di integrazione del contraddittorio, deve ritenersi non impugnabile autonomamente, ma unicamente con la sentenza adottata a conclusione del giudizio, sempre che, come nel caso di specie, la statuizione adottata in via non definitiva venga fatta propria e ribadita dalla sentenza definitiva. In tale sentenza, infatti, si osserva che “con sentenza non definitiva in data 15 aprile 2008 sono stati esaminati i primi due motivi dedotti fin dall’atto introduttivo e ribaditi in sede di appello: a) in merito all’organo giurisdizionale competente a pronunziarsi in materia di sovra canoni di pompaggio, in considerazione della loro natura, ritenuta dubbia; b) sulla sopravvenuta necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni rivieraschi dell’impianto di produzione del pompaggio di Edolo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14 ovvero di autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli artt. 106 e 344 c.p.c. La Commissione, giusta il provvedimento sopra richiamato, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione nonchè l’istanza di integrazione del contraddittorio, ha disposto con separata ordinanza per il prosieguo. Pertanto questo Collegio è chiamato a decidere la vertenza in scrutinio nel merito (…)”.

Risulta dunque confermato che la sentenza impugnata ha fatto propria la statuizione contenuta nell’ordinanza (o sentenza non definitiva, come qualificata dalla stessa CTR) impugnata dalla società ricorrente unitamente alla sentenza che ha concluso il giudizio di appello.

2.2. – Le argomentazioni sin qui svolte consentono di superare anche il rilievo formulato dal Comune di Edolo in ordine alla limitazione del mandato conferito da ENEL PRODUZIONE s.p.a. ai propri difensori alla impugnazione della sola sentenza n. 71/64/10, sicchè i difensori non avrebbero potuto impugnare l’ordinanza n. 12/64/10. Invero, accertata la non impugnabilità in via autonoma delle ordinanze emesse dalla commissione tributaria nel corso del giudizio se non per il tramite della impugnazione della sentenza che quelle ordinanze abbia recepito, la procura speciale conferita ai difensori dal legale rappresentante di ENEL PRODUZIONE s.p.a., per l’impugnazione della sentenza n. 71/64/10 deve ritenersi del tutto idonea anche ai fini della specifica censura delle statuizioni contenute nella ordinanza non impugnabile adottata dalla stessa commissione tributaria regionale.

3. – Venendo, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale ENEL PRODUZIONE s.p.a. censura la sentenza impugnata, riproponendo la questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice specializzato (tribunale regionale delle acque pubbliche), il Collegio ritiene che lo stesso sia fondato.

ENEL PRODUZIONE s.p.a., con la memoria ex art. 378 c.p.c., ha prodotto la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 260 del 2015, emessa in un giudizio promosso da ENEL PRODUZIONE s.p.a. nei confronti del Comune di Edolo e del Comune di Sonico, in opposizione alle ordinanze di ingiunzione emesse nei suoi confronti, in particolare dal Comune di Edolo, per ottenere il pagamento dei sovracanoni per l’impianto di pompaggio ubicato nel territorio di quel Comune, relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001. Si tratta delle ingiunzioni di pagamento oggetto di impugnazione, da parte di ENEL PRODUZIONE s.p.a., anche dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, alle quali si riferisce la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia qui impugnata.

Orbene, dalla citata sentenza del Tribunale superiore emerge che il Tribunale regionale ha esaminato nel merito le opposizioni proposte da ENEL PRODUZIONE s.p.a. e le ha rigettate. Dalla sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano n. 510 del 2012, prodotta da ENEL PRODUZIONE s.p.a. in allegato alla memoria predisposta per la pubblica udienza dell’8 aprile 2015, risulta, invece, che il Comune di Edolo aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario specializzato a favore del giudice tributario, e che tale eccezione è stata espressamente disattesa dal Tribunale regionale. Con tale sentenza, peraltro, il Tribunale regionale ha rigettato le opposizioni proposte da ENEL PRODUZIONE s.p.a.

Dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 260 del 2015 emerge poi che dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ENEL ha proposto impugnazione e il Comune di Edolo si è limitato a contestare il fondamento dell’appello, chiedendone il rigetto, senza quindi introdurre una censura, sia pure condizionata, in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale regionale che aveva pronunciato la sentenza impugnata, comunque favorevole al Comune nel merito.

Il Tribunale superiore, a differenza del Tribunale regionale, ha invece accolto le opposizioni proposte da ENEL Produzione s.p.a. e ha rideterminato gli importi dovuti da quest’ultima al detto Comune in una misura sensibilmente inferiore a quella ingiunta (un ottavo dell’80% della somma di Euro 2.607.664,00), condannando ENEL PRODUZIONE s.p.a. al pagamento della somma di Euro 260.766,40, e il Comune di Edolo alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle ritenute dovute.

3.1. – Tale sentenza ha indubbia efficacia nel presente giudizio, atteso che, pur non essendo passata in giudicato quanto alle sue statuizioni di accertamento e di condanna, contiene l’affermazione della giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche dalla quale discende che, non essendo stato proposto un motivo di appello, sia pure condizionato, con riguardo alla carenza di giurisdizione del Tribunale regionale, in relazione al medesimo titolo dedotto in giudizio tra le medesime parti, non è più possibile porre in discussione la giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche. In tal senso, vedi Cass., S.U., n. 24883 del 2008 e, tra le altre, Cass., S.U., n. 2067 del 2011.

Al fine di impedire che la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche in un giudizio avente ad oggetto la debenza o no dei sovracanoni per impianti di pompaggio e mantenere viva la prospettiva della devoluzione della controversia al giudice tributario, il Comune di Edolo avrebbe quindi dovuto proporre una impugnazione, ancorchè condizionata, per far valere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario specializzato. Non essendo ciò avvenuto, e non avendo la difesa del Comune dedotto, in sede di pubblica udienza e in replica alla produzione effettuata da ENEL PRODUZIONE s.p.a. con la propria memoria, l’erroneità della sentenza del TSAP per omesso esame di un motivo di appello incidentale inerente alla giurisdizione, deve ritenersi, da un lato, che la statuizione sulla giurisdizione del giudice specializzato in ordine alla controversia avente ad oggetto l’opposizione alle ingiunzioni di pagamento concernenti i sovracanoni per gli impianti di pompaggio è irrevocabile, e, dall’altro, che la sentenza impugnata in questa sede è stata adottata da un giudice carente di giurisdizione.

3.2. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia qui impugnata deve essere, conseguentemente, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva essere iniziato dinnanzi a giudice carente di giurisdizione ed è stato comunque già iniziato dinnanzi al giudice del quale si afferma in questa sede la giurisdizione.

4. Le spese dell’intero giudizio, in considerazione del fatto che la decisione è stata determinata dalla sopravvenienza della decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche recante una affermazione implicita ma irrevocabile della giurisdizione del giudice ordinario specializzato, possono essere compensate interamente tra le parti.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (tribunale regionale delle acque pubbliche); cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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