Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 95 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.95

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14518/2008 proposto da:

INGEGNERI ASSOCIATI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato FERRARA FIERRO Antonio,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE DI ROMA, AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO LOCALE DI ROMA (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE

GENERALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 103/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 25/1/07, depositata il 03/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio nella contumacia della contribuente Ingegneri Associati s.r.l. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma confermando una cartella di pagamento per IRPEF 1998.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle Entrale non si è costituita.

Con il primo motivo la contribuente, formulando idoneo quesito, deduce la nullità della notifica dell’atto di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., perchè nella relazione di notificazione dell’atto di appello l’ufficiale giudiziario non ha attestato l’assenza del destinatario e delle persone indicate nel secondo comma del predetto articolo.

La censura è fondata. Hanno ritenuto le SS.UU. con sentenza n. 11332/2005 che: “In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitale a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, è pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto la nullità – non sanata per mancato svolgimento di attività difensiva da parie dell’intimato della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Consiglio nazionale forense, nella cui relata l’ufficiale giudiziario attestava esclusivamente la consegna della copia “a mani” di persona qualificatasi per “portiere”, senza dare atto delle altre attività svolte ai fini della notificazione dell’atto, antecedentemente alla consegna dello stesso al portiere).

L’accoglimento del motivo assorbe gli altri”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parie costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che nel decidere si atterrà al trascritto principio fissando ex art. 291 c.p.c., termine perentorio per rinnovare la notificazione.

Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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