Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 95 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.04/01/2018),  n. 95

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sull’appello principale proposto da G.O. e sull’impugnazione incidentale di Gi.Ga., nel contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Istituto d’Istruzione Superiore (OMISSIS) di (OMISSIS), l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e il Centro Servizi Amministrativi, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento del 15 maggio 2007 di assegnazione allo Gi. della cattedra di zootecnia e produzione animale presso l’Istituto Tecnico (OMISSIS) ed aveva respinto le ulteriori domande proposte dallo G. volte ad ottenere: l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per mesi quattro adottata il 10 marzo 2008; l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di destituzione del 10 settembre 2008 e la conseguente condanna del Ministero alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate sino all’effettiva riammissione in servizio; il risarcimento del danno esistenziale, “sub specie di danno all’immagine professionale, danno biologico, alla vita di relazione, danno professionale ecc.”, cagionato dalla illegittima e vessatoria condotta tenuta dalla Amministrazione.

2. La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale, ha rilevato che il Tribunale aveva errato nel ritenere che ad entrambi i docenti che avevano richiesto l’assegnazione della cattedra spettassero 207 punti perchè, al contrario, dalla documentazione prodotta emergeva che allo Gi. dovevano essere attribuiti 210 punti, tenuto conto degli anni di servizio prestato, della partecipazione come commissario agli esami di Stato e della maggiorazione concessa per il ricongiungimento familiare.

Ha aggiunto che l’utilizzazione da parte dello Gi. di un modulo di presentazione della domanda diverso da quello prescritto costituiva una semplice irregolarità formale in quanto i due modelli si differenziavano solo per la data di intestazione, avendo il docente erroneamente utilizzato quello predisposto dal Ministero per l’anno scolastico 2006/2007. Parimenti irrilevante doveva ritenersi la indicazione di 19 anzichè 18 anni di servizio perchè al punteggio sopra indicato si giungeva considerando l’anzianità effettiva e non quella erroneamente dichiarata. Ha escluso, pertanto, la asserita illegittimità del provvedimento con il quale il 15 maggio 2007 era stata assegnata la cattedra in contestazione a Gi.Ga..

3. Ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta quanto al provvedimento disciplinare di sospensione dall’insegnamento per quattro mesi perchè l’atto era stato adottato dall’Ufficio Scolastico Provinciale in forza di specifica delega di funzioni ed il procedimento era stato concluso nel termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, applicabile alla fattispecie in quanto l’azione disciplinare era stata avviata anche a seguito della condanna dello G. pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna.

4. La Corte territoriale ha invece ritenuto illegittimo l’atto di destituzione perchè non era stato dato tempestivo avviso del giorno fissato per l’adunanza del Consiglio di disciplina e il mancato rispetto del termine previsto dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 111, a prescindere dalla natura perentoria o ordinatoria, aveva compromesso i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto di difesa.

5. Infine il giudice di appello ha respinto la domanda risarcitoria per mancanza di allegazione e prova in ordine agli elementi costitutivi del cosiddetto mobbing. Ha aggiunto anche che l’appellante principale si era limitato ad una semplice elencazione dei danni che, a suo dire, egli avrebbe patito, senza fornire alcuna prova degli stessi.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.O. sulla base di otto motivi ai quali hanno resistito con controricorso Gi.Ga. ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sono rimasti intimati l’Istituto (OMISSIS) di (OMISSIS), l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e il Centro Servizi Amministrativi. G.O. e Gi.Ga. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo è denunciata “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 112,115,116,345,436 e 437 c.p.c. – inammissibilità dell’appello incidentale del prof. Gi.Ga. e della documentazione allegata dal medesimo nel processo di 2^ grado”. Sostiene il ricorrente che l’appello incidentale doveva essere dichiarato inammissibile perchè solo in sede di gravame erano state formulate domande che andavano proposte nel giudizio di primo grado, nel quale, invece, Gi.Ga., ritualmente citato con atto di chiamata in causa di terzo per integrazione del contraddittorio, aveva preferito rimanere contumace. Aggiunge che, in ogni caso, la Corte non poteva ammettere la produzione documentale perchè nel rito del lavoro il deposito di documenti nel giudizio di appello è consentito solo se giustificato dal tempo della formazione o dallo sviluppo del processo.

1.2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,416e 437 c.p.c. perchè nel giudizio di primo grado, quanto al calcolo dei punteggi, era mancata ogni contestazione. Le circostanze accertate per effetto della non contestazione da parte dell’amministrazione scolastica non potevano essere rimesse in discussione in sede di gravame.

1.3. Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al C.C.N.L. sulla mobilità del personale della scuola del 15/12/2006 (all. d del contratto), all’art. 2730 c.c., agli artt. 112,115 e 116 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la nota datata 29 giugno 2007,, avente valore confessorio perchè con la stessa il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale aveva riconosciuto che a Gi.Ga. dovevano essere attribuiti 207 punti. Aggiunge che la Corte aveva errato nell’applicare la normativa dettata dal contratto collettivo sulla mobilità del personale scolastico che portava a riconoscere ad entrambi i docenti 207 punti con conseguente successiva applicazione del criterio preferenziale della maggiore anzianità anagrafica.

1.4. La quarta critica lamenta la violazione della normativa contrattuale sulla mobilità del personale della scuola, dell’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 75 del 21.12.2006, degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 1362 e 1375 c.c. ed infine dell’art. 97 Cost.. Si sostiene che il giudice di appello avrebbe violato il chiaro disposto dell’ordinanza ministeriale nella parte in cui prevede che “il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande”.. Aggiunge il ricorrente che il rispetto delle forme previste dalla legge costituisce garanzia per l’esatto e corretto andamento della procedura concorsuale, per cui non poteva essere ritenuto privo di rilievo l’errore commesso dallo Gi. il quale non aveva utilizzato il modello predisposto dall’Amministrazione.

1.5. Il quinto motivo denuncia il vizio motivazionale perchè, in violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., la Corte bolognese non avrebbe indicato le ragioni per le quali doveva essere negata allo G. l’assegnazione della cattedra alla quale aveva diritto.

1.6. La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503, comma 5 bis, oltre che degli artt. 112 e 116 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 1455 e 2106 c.c., è dedotta con la sesta critica che addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, anzichè quello di 90 giorni indicato nel Testo Unico. Evidenzia il ricorrente che la L. n. 97 del 2001 fa salvi i diversi termini previsti dalla contrattazione collettiva che, nel caso di specie, per il personale docente rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994 e, quindi, al termine di 90 giorni, elevabile a 120 solo in presenza di comprovate esigenze istruttorie. G.O. insiste, pertanto, nell’eccepire la tardività della sanzione inflitta il 10 marzo 2008 ben oltre i termini sopra indicati, da calcolare a far tempo dal 18 ottobre 2007, ossia dalla comunicazione della sentenza penale di condanna.

Aggiunge, inoltre, che il procedimento disciplinare era stato avviato principalmente per l’inottemperanza all’ordine di trasferimento sicchè l’inapplicabilità della L. n. 97 del 2001 discendeva anche dal fatto che nella fattispecie la condanna, tra l’altro ad una modesta ammenda, rappresentava un aspetto del tutto marginale.

Si duole, poi, il ricorrente della mancata valutazione della gravità del comportamento e della proporzionalità fra inadempimento contestato e sanzione inflitta e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che il giudice di merito, prima di ritenere legittimo il provvedimento disciplinare, avrebbe dovuto verificare la legittimità del trasferimento e valutare le ragioni per le quali il docente si era rifiutato di assumere servizio presso l’istituto al quale era stato ingiustamente destinato.

1.7. Il settimo motivo addebita alla Corte territoriale l’omessa valutazione della relazione redatta dal pubblico ufficiale intervenuto presso l’Istituto (OMISSIS) il (OMISSIS), nella quale si evidenziava che nel corso di una comunicazione telefonica fra il dirigente scolastico ed il Provveditore quest’ultimo aveva dichiarato che il provvedimento di sospensione era da considerarsi non efficace. Tale, quindi, avrebbero dovuto ritenerlo anche i giudici di merito.

1.8. Con l’ottava critica si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,32,35,38 e 97 Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 185c.p.c. perchè la Corte di appello avrebbe errato nel respingere la domanda di risarcimento del danno, in realtà fondata in quanto i documenti prodotti dimostravano con evidenza il comportamento vessatorio dell’amministrazione scolastica. Aggiunge che anche il danno doveva essere ritenuto provato in via presuntiva, essendo evidente che l’ingiusta estromissione dal lavoro dopo 25 anni di apprezzato servizio scolastico non poteva non determinare una lesione della dignità personale professionale del docente, oltre che della sua integrità psicofisica.

2. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

La denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali, non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell’appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86).

Pertanto, qualora si assuma la novità della domanda formulata solo in sede di gravame, il ricorrente è tenuto a riportare nel ricorso il contenuto degli atti indispensabili per l’accertamento dell’eccepita novità ed a tal fine non è sufficiente il solo richiamo alle conclusioni, che nel caso di specie si rinviene nella prima parte del motivo, perchè il petitum deve essere individuato anche attraverso l’esame complessivo dell’atto.

2.1. A soli fini di completezza osserva il Collegio che affinchè possa essere configurata una domanda, inammissibile in appello se non proposta in via riconvenzionale dal convenuto nel primo grado di giudizio, è necessario che il resistente chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori (cfr. fra le più recenti Cass. 25.10.2016 n. 21472). Ne discende che, ove l’attore abbia domandato in giudizio l’accertamento dell’illegittimità di un atto di gestione del rapporto, non costituisce domanda riconvenzionale la richiesta da parte del convenuto di accertare la piena validità di quello stesso atto, posto che, al di là della formulazione letterale delle conclusioni, si tratta di deduzioni che non ampliano il thema decidendum e che restano circoscritte nell’ambito dell’attività difensiva, esercitabile in appello dal soggetto rimasto contumace in primo grado.

2.2. Quanto, poi, alla eccepita inammissibilità della produzione documentale effettuata da G.O. solo in sede di gravame va premesso che la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, atteso che “i rapporti tra atto istruttorio nullo e decisione non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza, la quale, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta, atteso che l’atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte dell’indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza ed il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 3.9.2014 n. 18587).

Da detto principio generale discende che, allorquando il vizio denunciato attenga all’acquisizione di prove documentali, ai fini di una pronuncia di cassazione per tale motivo della sentenza impugnata, risulta necessario stabilire se e quale incidenza abbiano avuto le suddette prove irritualmente acquisite sulla decisione adottata dalla Corte di merito.

Deve, cioè, emergere, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, che la circostanza, asseritamente non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza è stata acquisita al processo. Incombe, quindi, alla parte, che denunci la irritualità della produzione, l’onere di specificare le conseguenze della irregolare acquisizione probatoria, che in tanto è rilevante in quanto abbia riguardato fatti, entrati nel processo solo a seguito della illegittima acquisizione, sui quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a denunciare la tardività della produzione documentale ma, oltre ad omettere la trascrizione dei documenti che si assumono inammissibilmente valutati dalla Corte territoriale, non ha dedotto alcunchè in merito alla novità ed alla decisività delle circostanze emerse per mezzo dell’acquisizione, sicchè la censura deve essere ritenuta inammissibile.

3. I principi di diritto richiamati nel punto 2 portano a ritenere inammissibile anche la seconda doglianza, perchè il ricorrente assume la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in quanto, a suo dire, l’Amministrazione non avrebbe contestato nel giudizio di primo grado il calcolo dei punteggi attribuibili ai due concorrenti, ma non riporta nel ricorso il contenuto dell’atto introduttivo e della memoria di costituzione del Ministero nè fornisce indicazioni per il pronto reperimento di detti atti.

Va, poi, osservato che il principio di non contestazione riguarda i fatti e non la loro dimensione giuridica, ossia gli effetti che da quei fatti derivano, sicchè non può essere invocato nella fattispecie nella quale erano in discussione non i titoli valutabili bensì i punteggi da attribuire agli stessi sulla base dei criteri indicati dall’ordinanza ministeriale.

Infine va ribadito che la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita alcuna valenza confessoria con la conseguenza che la stessa non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. 21.11.2014 n. 24885).

Sussistono, pertanto, plurimi profili di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del motivo.

4. Anche la terza censura non può essere scrutinata nel merito, per le ragioni illustrate nei punti che precedono, perchè non riporta nel ricorso il contenuto della nota a firma del dott. M.P., della quale si assume il valore confessorio.

Quanto all’asserita violazione del “CCNL sulla mobilità del personale della scuola del 15.12.2006 – allegato D”, osserva il Collegio che il ricorrente denuncia la violazione di un contratto integrativo, sicchè valgono i principi già affermati da questa Corte in relazione sia alla non riconducibilità del vizio all’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 3, sia agli oneri di specificazione e di allegazione che gravano sul ricorrente.

In particolare è stato evidenziato che “con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. 9.6.2017 n. 14449 pronunciata in fattispecie nella quale venivano in rilievo i contratti integrativi disciplinanti la mobilità del personale scolastico).

Si è altresì affermato che i contratti integrativi “attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l’illogica o contraddittoria interpretazione.” (Cass. 11.4.2011 n. 8231).

Nel caso di specie il ricorrente, oltre a denunciare inammissibilmente la violazione del CCNI ex art. 360 c.p.c., n. 3, non ha individuato e riportato nel ricorso le disposizioni asseritamente violate nè ha indicato i criteri di ermeneutica che la Corte territoriale avrebbe violato. Il motivo, infatti, si limita a contrapporre un diverso calcolo dei punteggi a quello che si legge nella sentenza impugnata e non chiarisce le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere a Gi.Ga. 210 anzichè 207 punti.

5. I principi di diritto sopra richiamati rendono non scrutinabile il quarto motivo, perchè il ricorrente non riporta il contenuto della domanda presentata dal controinteressato nè del modello prescritto dall’ordinanza ministeriale e non indica da chi ed in quale fase processuale detti documenti sono stati prodotti.

Si aggiunga che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione formulata dall’appellato incidentale rilevando che “i due moduli si differenziano solo per la data di intestazione” e, in considerazione della sostanziale sovrapponibilità dei due modelli, ha ravvisato una mera irregolarità, che non giustificava l’invalidità della domanda.

In tal modo ha implicitamente e condivisibilmente escluso che l’ordinanza ministeriale abbia voluto sanzionare con l’annullamento qualunque difformità formale, anche se inoffensiva perchè inidonea a ledere gli interessi tutelati dalla disposizione, diretta a rendere più sollecite le operazioni concorsuali attraverso la predeterminazione di uno specifico modello procedimentale, modello che la Corte territoriale, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto di fatto adottato.

6. Non sussiste il vizio denunciato con il quinto motivo.

Il giudice di appello, con motivazione logica, congrua ed articolata, ha esplicitato le ragioni per le quali doveva essere esclusa la asserita illegittimità del provvedimento del 15 maggio 2007 che aveva attribuito la cattedra di zootecnia e produzione animale presso l’Istituto (OMISSIS) a Gi.Ga., preferendolo ad G.O., ed ha esaminato gli argomenti prospettati da quest’ultimo a sostegno della domanda, ritenendoli infondati, sicchè non si comprende a quale omissione di pronuncia il motivo si riferisca.

In via conclusiva devono essere rigettate, perchè infondate o inammissibili, tutte le censure formulate avverso il capo della sentenza che ha ritenuto legittimo il provvedimento di assegnazione del 15.5.2007.

7. Merita, invece, accoglimento il sesto motivo perchè la Corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile il termine previsto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5,comma 4, al procedimento disciplinare conclusosi il 10 marzo 2008 con la irrogazione della sanzione della sospensione dall’insegnamento per mesi quattro.

Occorre premettere che in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè sulla base del principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione, principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132).

E’ stato anche affermato da questa Corte che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo dì impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. 4.2.2016 n. 2217).

Nel caso di specie il motivo insiste nell’invocare l’applicazione del termine finale di novanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503 sicchè, per i principi di diritto sopra richiamati, la Corte deve procedere all’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie e ben può pervenire a ritenere fondata la censura per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso.

7.1. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis (successivo alle modifiche apportate dal D.L. 7 settembre 2007, n. 147, art. 2 e antecedente all’abrogazione del comma 5 bis operata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 72), disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione dall’insegnamento e della destituzione e prevede, al comma 5 bis, che “Fuori dei casi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5”.

La L. n. 97 del 2001, art. 5, che nel titolo fa riferimento alla “pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego e di lavoro” ed al “procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva”, dopo avere previsto nei primi tre commi modifiche al codice penale finalizzate a tipizzare le ipotesi in cui la condanna penale definitiva comporta la pena accessoria dell’automatica estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, stabilisce al comma 4 che “Salvo quanto disposto dall’art. 32-quinquies c.p., nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3, comma 1, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’art. 653 c.p.p.”.

La disposizione, come è reso palese dall’incipit (nel quale si richiamano le fattispecie di estinzione automatica del rapporto previste dal codice penale) e dal primo periodo dello stesso comma 4, si riferisce alle ipotesi in cui alla condanna consegua la sanzione dell’estinzione del rapporto, che va inflitta all’esito del procedimento disciplinare, da avviare e concludere nei termini indicati nel secondo e nel terzo periodo dell’articolato.

Detti termini, quindi, non sono destinati ad operare in ogni procedimento disciplinare che venga avviato a seguito di condanna penale definitiva ma solo in quelli in cui la condanna riguardi fatti di gravità tale da giustificare la sanzione dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Conseguentemente il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 503, comma 5 bis, nella parte in cui fa salvi “i casi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5”, non può che riferirsi alle sole fattispecie disciplinate dalla norma richiamata, fra le quali non rientra quella della sanzione della sospensione dal servizio, anche se inflitta a seguito di condanna definitiva, che resta assoggettata al termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, previsto in via generale dallo cit. art. 503, comma 5 bis.

La Corte territoriale ha, quindi, errato nel ritenere tempestiva la sanzione, perchè irrogata nel rispetto del termine più esteso fissato dalla L. n. 97 del 2001, art. 5.

La ritenuta fondatezza della censura, alla quale consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbe le ulteriori questioni prospettate nel sesto e nel settimo motivo.

8. L’ottava censura non può trovare accoglimento, perchè la Corte territoriale, con motivazione puntuale e articolata, ha escluso la fondatezza della domanda di risarcimento del danno rilevando che non era stata offerta la prova degli elementi costitutivi del mobbing, ed in particolare dell’intento persecutorio, e non era stato allegato e provato il danno asseritamente subito. L’appellante, infatti, si era limitato “ad una sorta di pura e semplice elencazione degli stessi, senza alcuna allegazione e prova in ordine agli elementi costitutivi”.

Il motivo da un lato sviluppa argomenti non pertinenti, perchè il giudice di appello non ha fondato la decisione su una definizione del mobbing diversa da quella ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, ma anzi l’ha presupposta; dall’altro nel censurare la valutazione espressa dalla Corte territoriale circa la mancanza di allegazione e di prova (degli elementi costitutivi del mobbing e del danno) sollecita un giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

Va ricordato al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468).

Nel caso di specie il ricorrente, pur denunciando nella rubrica la violazione di plurime disposizioni di legge, in realtà assume la erroneità del giudizio espresso sul materiale probatorio offerto dalla parte, giudizio che non può essere rivisto in questa sede, perchè il controllo sulla motivazione, tra l’altro nella specie consentito nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, non equivale a revisione del ragionamento decisorio.

9. In via conclusiva va accolto solo il sesto motivo di ricorso, nella parte relativa alla individuazione dei termini del procedimento, con assorbimento delle ulteriori questioni poste in ordine alla legittimità della sanzione dalla sesta e della settima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 7.1. e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Alla ritenuta infondatezza dei motivi formulati avverso il capo della decisione che ha ritenuto legittima l’assegnazione della cattedra a Gi.Ga., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di quest’ultimo, quantificate come da dispositivo.

L’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso, rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbito il settimo, e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, quanto al rapporto processuale con il Ministero, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Condanna G.O. al pagamento in favore di Gi.Ga. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA