Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 95 del 04/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 95 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA
sul ricorso 29299-2006 proposto da:
SAULLO FRANCESCO C.F.SLLETIC35P282336K,
C.F.LPILIA32E42H349C,

IELPO LIA

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BRITANNIA 54 SC D INT 5, presso lo studio
dell’avvocato LIJOI ANDREA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VIRGARA CAROLINA
2012

LUCIA;
ricorrenti

2121

contro

MORO OTTAVIO;
– intimato –

Data pubblicazione: 04/01/2013

avverso

la

sentenza

n.

3770/2005

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
l’Avvocato

Lijoj

Andrea

che

ha

chiesto

l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito

Svolgimento del processo
Ielpo Lia e Saullo Francesco proponeva appello avverso la
sentenza n. 16281 del 2000 con la quale il Tribunale di Roma
aveva rigettato la loro domanda di demolizione di tutte le
parti del fabbricato realizzato da Moro Ottavio in violazione
delle distanze tra costruzioni previste dal Regolamento Edi-

vano gli appellanti che la sentenza era ingiusta perché: a)
il giudice aveva fondato il proprio convincimento relativo
alla datazione della costruzione del Moro solo sul verbale di
ispezione redatto dall’Ispettorato del lavoro in data 14 luglio 1967, datandola in epoca antecedente all’approvazione
Reg6lamento edilizio dél Comune di Roma; 15T – il giudice
non aveva rrtend5D -di considerare le due CTU -espiIétte neigiudizi precedenti –earonuflati- nei—successivi gradi- di -giudi-

zio-per -irregerIarit-à de±a -notilica; Ct ±1 giudice -non -avevai-tenute- inattendA5il-i –le–di-chiaaz-ieni rese-dai -test-imon
onostante la-documentazione -prodotta -di-natura- pubblica;–d-)lla _coqtruzione_ del _nero_ andava _applicato_ il -Regolamento

_edili zio del Cumune_di Rana_ approvato _con delira del 8_agQ7
sto

1974 in quanto la costruzione quale che fosse la sua con7

sistenza nel 1976, epoca della prima citazione era stata abusivamente realizzata, né poteva usufruire della sanatoria
prevista dalla legge n. 10 del 1977, essendo in contrasto con
lo strumento urbanistico vigente al momento della sanatoria
stessa.

lizio del Comune di Roma e di risarcimento del danno. Deduce-

, Si costituiva in giudizio Moro Ottavio e Moro Lina in Marotto (quest’ultima successivamente estromessa dal giudizio per
rinuncia congiunta delle parti, posto che la stessa non risultava essere comproprietaria dell’immobile di cui si dice),
Moro Ottavio contestava quanto dedotto ex adverso e chiedeva
il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

gettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento
delle spese giudiziali del grado. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava: a)che l’esistenza del fabbricato del Moro in epoca antecedente all’approvazione del
Regolamento edilizio del Comune di Roma trovava conferma, non
so o nella prova testimoniale, ma, altrei; -anche da due contravvenzioni accertate in data 17 giugno e 12-agosto de-r 1970r avere il Moro attivato un laboratorio di -falegrrameria
a 1-a–dovuta -autorizzaz

he comunale; b)–che il Tr±bunaìe

Rema-aveva-preso-i-n considerazione- lc due- CTU cspletat
giudizi precedenti-, considerato-ehe parte -della-decisio
è stata fondata anche sui

risl..ltati_di quelle CTU. r)

l’edificazione in_ezsenza di licenza edilizia rilevava
nei confronti della PA,
incidenza sui

sua assenza

solo

non aveva alcuna

diritti soggettivi dei vicini, i quali

questo avevano diritto
abusiva.

ma la

che_

non per

di chiedere la demolizione dell’opera

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3770 del 2005 ri-

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Ielpo Lia

rper

tre motivi. Moro Ottavio regolarmente intimato, in questa

fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso (contrassegnato con la
lettera A.), Jelpo Lia lamenta la mancata, insufficiente e

elementi probatori acquisiti agli atti e violazione dell’art.
115 cpc. in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. , nonché omesso
esame di un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Roma nel confermare la decisione del Tribunale, avrebbe erroneamente valutato gli alemnti pro-batori acquisili in ati ed -è pervenuta ad- una de-Ei.sione per certi aspetti priva di motTivazilDne, conraddit-tra

e- sostanzialmente- -errata. – In- particolare,- -la -Corte- -romana

L

avrebbe- ritenuto– attendibile – il -teste -Mar±, nonostante -n-el-

-verbale-d-1 -uetienze.–del- 2-6–rpar-zer I-9-99- non-vi -fosse-a-1~ cl
mento- -atto- a- suffragare- -la– verldieta -de- teste,trasrriziene _delle generalità__ del _teste_ Izielie

indicata

data _di nascita jl 22 _2ettembze_ 19_94_ e _tal_e e_rrio_re_uvrika
impedito di accertare se verosimilmente nel 1966 il teste
avesse appena terminato il servizio militare. E di_più, la
Corte romana non si sarebbe avveduta della contraddittorietà
della dichiarazione del teste Mari. il quale da una parte afferma che la costruzione era ultimata nel 1963 ma nel 1967
stava ancora continuando a lavorare alla costruzione del tet-

contraddittorietà della motivazione, errata valutazione degli

to come risulta dal verbale dell’ispettorato del Lavoro di
Roma in data del 14 luglio 1967. Neppure nelle dichiarazioni ]

di altri testimoni vi sarebbero, secondo la ricorrente- elementi tali da far ritenere che nel 1963, e non nel 1967, fossero state realizzate tutte le opere che violavano le distanze legali. Piuttosto, la costruzione del Moro constava del

glierebbe, ritenere che il Moro avesse effettivamente iniziata la costruzione nel 1963, ma non anche di averla ultimata
nel 1963.
1.1.= Il motivo è infondato.
Va qui precisato che spetta soltanto al giudice del merito
ind1Viduare

re

feriti dei proprio convindiMento e, aJFlop6,

vallítare -“Ie prove acquisite, dbhtfòTlrn 1”-att-eficUnTità -e71a- -conctudenzaT -e

tra -le -risattanza -probatorie,

ritenute -idonee -a- dimostrare -i – fatti -in – di_scuss±onen.

La -parte ipttà-attl_vare- il controllo di Iegttimità ai sens
‘-art 3MOR — 5 -opc – solo- se- adempiendo-al

onore-

i_riscontro_ dell tesistenza_ _di_ _una__ rela7ione _di_ roprenza_

_conminczen_to__ (iel giudice _ e fonti probatorio- _denunci,
niera specifica, le ragioni dell’inesistenza

di tale

coeren-

za. .però, nel caso in esame, le osservazioni della ricorrente, mettendo in evidenza alcuni aspetti, per altro, non
decisivi, della prova testimoniale e trascurando una valutaizione complessiva delle prove documentali acquisite in giudizio e delle prove testimoniali espletate, più che evidenziare

piano seminterrato e del piano rialzato, perciò, nulla to-

I l’illogicità della decisione impugnata confermano una piena
coerenza fra il convincimento della Corte di merito e le tonti probatorie.
1.1.b).- La Corte romana -come è detto nella sentenza impugnata- ha ritenuto che la costruzione del Moro fosse stata

di Roma, approvato con delibera n. 2632 in data 8 agosto
1974, in ragione delle prove documentali acquisite e di quelle testimoniali espletate. In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha tenuto presente:
a) che il Mari sentito corre testimone nel marzo 1999 riferiva
11- Trdlitare, nelle feste di
raT; -aqeqa-I-aVótate- th-Stdtg- ai- SUbl- Tratelii, come manovai-e-sul– tetto -delda- costruzione -det -Mor-o t tre due -contrav—venzi-ord — datate-

0-. 19=70 -e –

– regi-stravano -che–

-Me re –aveva-attivato -un -laber-atorio-di-faIegnarrterial– e-} -ehe
-diversi– v-e-Elga_ri-del4-Urbani prodotti- dagl-i, st-essi–atte–r-

rli (attuale -ricorrente _rigT

i

tava_ che il_Morn veniva _con-tra-Y/1-

_venzienate_ per__ratli cLili e,. _in _p_articolar_e, _La_ quello

dell’8 ottobre 1979 si dava atto dell’esistenza di un preesistente manufatto tutto definito ed abitato e di un sottotetto
allo stato grezzo e in verbali successivi si evidenziavano
vari tipi di lavori ma tutti interni alla costruzione. La
Corte romana ha avuto modo altresì di chiarire che la prova
documentale di cui si è appena detto consentiva di ritenere
_ _

completata (almeno nella sua struttura esterna) in epoca pre______ _
cedente all’approvazione del Regolamento edilizio del Comune

attendibili i testi allorché riferivano che nel 1966 la costruzíone era completata.

L

1.1.c).- Irrilevante, pertanto, appare l’osservazione della
ricorrente secondo la quale il teste Mari non avrebbe dovuto
essere ritenuto attendibile perché avrebbe affermato che nel

ché questa osservazione, comunque, conferma che il fabbricato
del Moro, nella sua struttura esterna, risultava completato
almeno alla data del 14 luglio 1967. La valutazione delle
prove acquisite, effettuata dalla Certe romana non è neppure
compromessa dall’ulteriore osservazione della ricorrente secondo cuí la Corte di merito non avrébbe tenuto conto ché
cuhi teSfi riferivano che Tla costruZione era Iftinata

nel

19C- e– non-avrebbe- considera Lo -che non vi -era-alcun- elemento
atto a- confermare che da-medesima- -fosse- -stata -ultimata- nellaforma e nel la consistenza denunoiata

at tori nello stcs

tso- ama 1963, perché – ove- si -dovesse -ritenere
_zione_di_eui_s_i_ di

che la costru-

ns_se_ iniziata _nel _19_63, _sarebbe, comun,

,_ragionevule, _31› non vi s_ar_elDbe_
a stessa nel 1966 -come riferiva il teste Mari- fosse stata
completata, almeno nella sua struttura essenziale esterna.
2.= Con il secondo motivo (contrassegnato con la lettera B),
la ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione per
illogicità nell’esame e/o per omesso esame, da parte del Giudice di prime cure e del Giudice di appello, sia di prove do-

1963 la costruzione era stata ultimata, ma lo stesso, nel
_
1967, stava ancora lavorando alla costruzione del tetto per-

cumentali facente fede fino a querela di falso e non conte-.
– •
1.•
state dalla controparte sia delle circostanze di fatto de- ,
scritte nelle due CTU espletate nei precedenti due giudizi,
non superate da altra CTU ed anch’esse non contestate dal
sig. Moro Ottavio. Secondo la ricorrente la decisione impugnata sarebbe illogica ed in contrasto con i documenti depo-

Ielpo e Saullo in data 17 luglio 1998 e con le proprie note
istruttorie autorizzate dal Giudice Unico all’udienza del 12
marzo 1998
2.1.= Il motivo è inammissibile perché si risolve, sic et
sempliciter nella richiesta di una nuova e diversa valuta-

56fié della documentazione depositata in giudi2lo, dagli ori=

ginari dttotl, non proponiblie al •GiudiCe dr -legittiffiltà,
consideratu; – per- adtru; -che- quella– stessa– doeumentaziune- è-

rata -vagl-iata-e-valutata-dal-la- erte- romana- e- ari-essa è sta-te- attrbuito,

sensi& ie -una val-en-za

visbili .
Con_ _terzo rotivo

(

contrassegnato_ con_ la_lettera_

ricorrente- lamenta_ 2. a- _ violazione deJlThrt

_813 _ cod.. civ

omessa e/o contraddittoria motivazione ed inosservanza dei
criteri legali di valutazione delle distanze. Secondo la ricorrente, nonostante dalle consulenze tecniche risultasse acclarato che il Moro nel realizzare la sua costruzione non si
fosse attenuto alle norme regolamentari introdotte nel territorio del Comune di Roma e, nonostante le prove avrebbero

sitati in cancelleria nel giudizio di primo grado dai sigg.

attestato come ancora in corso di causa su un manufatto non,
finito ancora allo stato grezzo il Moro perseverava nella sua’
_

illegittima attività, non avrebbe accolta la domanda proposta
dagli attuali ricorrenti, ordinando la demolizione di tutte
quelle parti della costruzione che erano state costruite in
violazione delle norme regolamentari che disciplinavano le
distanze tra le costruzioni.

– _

3.1.- Anche questo motivo è inammissibile perché non esprime
una motivata censura che miri ad incrinarne il fondamento
logico-giuridico della decisione impugnata, ma si limita ad
evidenziare che la decisione assunta dalla Corte romana è
contraria alle proprie aspettative.
In definitiva, iF ricorso va rigettato. Non occorre provvede ré- a regolamento deIle spese del- presenEe giudizio di . cassa –

z i-orre -dato -che -1’intirmt-o- orcOttavtaT,- in-cpusta- -fa-se -rrorr
svolto- a1-cuna

-PQM
Rigett-a
_Così _cleci.so_nella_Camera_di Consiglio della_LI_Sezione Civile

della ()_rt_e_Supreraa_ di_ Ca_s sazione_

r a n _esiii)re_2_0_12

Il Consigliere relatore
Il PresidAlte
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fl

Pu

r,Jiudiziario

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