Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9499 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10610-2020 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 43/2020 del GIUDICE DI PACE di MACERATA,
depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA
ANDREA.
Fatto
RILEVATO
– che I.M., cittadino del Pakistan, ha proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Macerata ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 26/11/2019.
– che l’intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto assoluto di motivazione e per omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che le argomentazioni del giudice di pace non disvelerebbero il percorso logico-giuridico seguito per risolvere la questione sottoposta al suo esame;
2. che il motivo è manifestamente infondato;
– che, infatti, il giudice di pace, seppur in modo succinto, ha indicato le ragioni della propria decisione, evidenziando come il ricorrente non avesse più titolo per rimanere nel territorio italiano, essendo stata una prima volta respinta dalla Commissione territoriale (confermata dal Tribunale di Bologna) e una seconda volta dichiarata inammissibile la propria domanda di protezione internazionale; che tale motivazione soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, richiesto dalla sentenza delle S.U. n. 8053/2014;
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b bis e art. 28, per essere stato contestato al ricorrente di essersi intrattenuto senza giustificato motivo nel territorio italiano, in violazione dell’ordine di allontanamento pronunciato dal questore in conseguenza del decreto di espulsione del prefetto, nonostante che fosse stato incardinato un procedimento presso il Tribunale di Roma il (RG. N. 72847/2019).
4. che il motivo è inammissibile per genericità;
che, in particolare, se è pur vero che, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, sussiste l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b) “bis”, e artt. 23 e 29, ed è quindi vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto (Cass. n. 13891 del 22/05/2019), tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a consentire di verificare che il provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, pronunciato dalla Commissione Territoriale in data 12.09.2019, fosse stato tempestivamente impugnato nel termine di 30 giorni dalla sua notifica, che è previsto a pena di decadenza;
che, infatti, il ricorrente non ha neppure precisato l’oggetto del procedimento che deduce essere dallo stesso incardinato presso il Tribunale di Roma, limitandosi ad indicare il numero di RG, e non ha nemmeno allegato la data di deposito del ricorso con cui avrebbe eventualmente impugnato il provvedimento della Commissione territoriale;
5. che non va provveduto sulle spese, stante l’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021