Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9497 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 911-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1246/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 31 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da A.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, era stato rettificato il reddito del contribuente in relazione ad IRPEF per l’anno 2008. Riteneva la CTR che, nel caso di determinazione sintetica del reddito, la prova richiesta al contribuente non si estendeva – come preteso dall’Ufficio – alla dimostrazione della effettiva destinazione dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo sufficiente provare la esistenza di tali redditi.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, vigente ratione temporis, degli artt. 2728 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, Sostiene la ricorrente che la CTR non aveva considerato che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non si riduceva alla mera prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma concerneva anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass. n. 25104 del 2014; in senso conforme, più di recente, Cass. n. 19371 del 2018, Cass. n. 9261 del 2019).

La pronuncia della CTR, reputando necessaria al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del contribuente la mera dimostrazione della esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e non anche della entità di tali redditi e della durata del loro possesso, non si è conformata al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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