Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9496 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25536/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSSERIA 2 presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUNZO RAFFAELLO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO GIOVANNI, che ha

chiesto l’accoglimento previa rimessione alle SS.UU.;

udito per il resistente l’Avvocato VANNICELLI FRANCESCO per delega

Avv. CAPUNZO RAFFAELLO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’università degli Studi di Padova impugnava il silenzio – rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in eccedenza, sul presupposto che le Università, pur dotate di personalità giuridica, sono istituzioni inserite nell’apparato dell’istruzione pubblica in relazione all’art. 33 Cost., con conseguente assolvimento in misura fissa dell’imposta di registro ex art. 1, comma 1, Tariffa Parte I all. al D.P.R. n. 131 del 1986, e non assoggettabilità a quelle ipotecarie e catastali D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3.

La Commissione Provinciale ha respinto il ricorso; mentre la Commissione Regionale ha accolto l’appello dell’Università ritenendo che nell’ipotesi le agevolazioni sono proprie dello Stato e le Università sono state interamente equiparate ad esso nel trattamento tributario (R.D. n. 1592 del 1913, art. 55, modificato dalla L. n. 1073 del 19629, art. 45; l’equiparazione e la continuità di tale trattamento non erano interrotte dalla lettera dell’art. 1 della vigente “Tariffa”, nè abrogate dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, illustrato con memoria, deducendo violazione dell’art. 1, comma 1, settimo periodo, Tariffa Parte I All. al D.P.R. n. 131 del 1986, e D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, sostenendo che il riferimento allo “Stato” contenuto in tali norme – la quali prevedono la tassa fissa di registro ed il mancato assoggettamento alle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore dello stato ovvero di enti pubblici territoriali o consorzi… ovvero a comunità montane – è riferibile al solo apparato statale in senso stretto e non alle Università, dotate di autonoma personalità giuridica. Ciò sarebbe comprovato, da un lato, dalla riforma dell’ordinamento universitario di cui alla L. n. 168 del 1989, in forza della quale le Università non sarebbero più “enti-organo” inseriti nell’apparato statale, ma enti pubblici autonomi del tutto distinti dallo Stato, come confermato anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2; dall’altro, dalla dizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 45, che, in tema di determinazione della base imponibile, fa riferimento allo Stato, ricomprendendovi esplicitamente anche “gli organi dotati di personalità giuridica”.

L’Università ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Il ricorso è fondato, in quanto la decisione impugnata, pur conforme al motivato orientamento di questa S.C., espresso da Cass. n. 16169/00 e ribadito da Cass. 8490/09, non tiene conto che esso deve considerarsi superato a seguito del principio espresso da Cass. S.U. n. 10700/06, in ordine alla natura di enti pubblici autonomi e – e non più di organi dello Stato – riconoscibile alla Università a seguito della riforma di cui alla L. n. 168 del 1989.

La L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2^, nuove norme sulla autonomia delle Università. Detta legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Secondo Cass. S.U. n. 10700/06, si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia. normativa statutaria e regolamentare; potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato.

Queste argomentazioni – impiegate nella richiamata decisione delle Sezioni Unite al fine di verificare se e quale regime di patrocinio da parte dell’Avvocatura erariale dovesse applicarsi alle Università statali – sono idonee ad escludere l’equiparabilità delle Università allo Stato nel trattamento tributario rilevante ai fini della presente controversia.

Come affermato nella motivazione di Cass. S.U. n. 3116 e 3118/06, la ricostruzione del rapporto tra due persone giuridiche come organico, nel senso che la seconda, pur nella sua autonoma soggettività, assume il ruolo di organo della prima, con imputazione a quest’ultima di attività da essa compiuta, non può essere risolta attraverso indici, quali l’interesse perseguito o la sottoposizione a controlli. Infatti, l’essere l’attività svolta dal secondo ente funzionale al perseguimento di interessi statali, anche di rango primario quale è indubbiamente l’imposizione fiscale, nel caso di cui a Cass. S.U. 3116/06, o l’istruzione universitaria nel caso in esame – costituisce un dato assolutamente generico, che è comune ad altre figure nelle quali si realizza una cooperazione tra enti pubblici, quali i c.d. enti strumentali o ausiliari, le concessioni di pubblici servizi e di costruzione di opera pubblica, o il ricorso a strumenti organizzatori di tipo privatistico, come avviene nel caso di costituzione di società per la gestione di pubblici servizi al di fuori del meccanismo concessorio. La configurabilità di persone giuridiche – organi, riconosciuta dalla stessa legislazione fiscale (si richiamano, fra gli altri, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, e art. 88, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.P.R. n. 793 del 1981, art. 2, norme nelle quali vengono espressamente menzionati “organi dello Stato… dotati di personalità giuridica”), per quanto interessa l’interprete è un problema di stretto diritto positivo, tanto che se ne conoscevano esempi anche prima delle profonde e recenti modificazioni introdotte nell’organizzazione dei pubblici poteri. Essa richiede, infatti, un sicuro elemento testuale, di diritto positivo, che consenta di ritenere che l’attività della seconda persona giuridica (o una parte di tale attività) sia direttamente imputata ad altra persona giuridica. Orbene, nel caso di specie, la natura primaria degli interessi e la sottoposizione a controlli non sono sufficienti, in difetto di specifiche, diverse previsioni, a ritenere che le Università siano organi dello Stato e non enti pubblici autonomi alla stregua del contesto normativo analizzato da Cass. S.U. n. 10700/06 sopra riepilogato.

Deve, pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “alle Università, dopo la riforma di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la natura di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che esse non possono essere equiparate allo Stato ai fini del regime tariffario applicabile in materia d’imposta di registro (art. 1, comma 5, Tariffa Parte I all. al D.P.R. n. 131 del 1986) e d’imposta ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3)”.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso dell’Università.

In considerazione della non univocità del contesto giurisprudenziale in cui s’inquadra la fattispecie e della sue evoluzione nel tempo, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dell’Università. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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