Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9496 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19483/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
C.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli
43, presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente
all’avv. Lorenzo Lodi, lo rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
V.M.T.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria (Genova), Sez. 13, n. 84/13/12 del 25 gennaio 2011,
depositata il 30 luglio 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro dovuta relativamente alla registrazione di una sentenza pronunciata in sede di divisione dei beni comuni tra la sig.ra V. e il Sig. C. nella quale era disposto il trasferimento a quest’ultimo della quota del 50% di un appartamento senza tenere conto dell’agevolazione “prima casa”, ritenuta spettante, ma senza che all’atto della registrazione fosse formulata specifica istanza di applicazione dell’agevolazione, circostanza ritenuta irrilevante dal giudice d’appello per il quale la richiesta doveva ritenersi fatta tempestivamente in sede di ricorso;
2. Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso per ribadire le proprie posizioni difensive;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della Nota 2-bis all’art. 1 Tariffa, Parte 1^, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l’applicabilità del regime di favore sarebbe dalla legge subordinata ad espressa richiesta da parte dell’acquirente che si assume la responsabilità della corrispondenza al vero delle circostanze che gli si chiede di attestare;
5. Considerato che il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall’art. 1, nota 2^ bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall’art. 77 del D.P.R. predetto, secondo cui una agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima” (Cass. n. 2261 del 2014);
6. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata; ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;
7. Considerato che stante la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso appare giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017