Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9496 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/04/2021), n.9496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27439-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO GIACONIA, ANTONINO

GITTO;

– ricorrente –

contro

FUTURA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato SILVESTRO PLUMARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 421/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel febbraio 2005, la s.r.l. Futura Costruzioni ha convenuto avanti al Tribunale di Enna la s.p.a Monte dei Paschi (come allora diversamente denominata). Tra le altre cose, ha chiesto l’accertamento della responsabilità della Banca “per abusiva, dolosa o in subordine erronea e negligente segnalazione a sofferenza” in Centrale rischi, con connesso accertamento di responsabilità “nella determinazione dei danni dipendenti da detta segnalazione e di ogni altro danno, materiale e morale” derivatone, con condanna inoltre al “risarcimento dei relativi danni nelle somme risultanti eque e dovute”.

Con sentenza depositata nel marzo 2011, il Tribunale ha ritenuto il carattere illegittimo della segnalazione in Centrale effettuata dalla Banca, “riconosciuto il nesso causale tra il comportamento e il danno provocato”, condannato la Banca al risarcimento del danno, con somma determinata “in via equitativa”.

2.- Rispetto a queste determinazioni (illegittimità della segnalazione a sofferenza; misura del risarcimento nel concreto accordato) la Banca ha proposto appello avanti alla Corte di Caltanissetta. Nel resistere, la società Futura Costruzioni ha anche proposto appello incidentale, sulla misura del danno risarcito.

Con sentenza depositata il 6 luglio 2018, la Corte territoriale ha, per quanto ancora qui in interesse, confermato il provvedimento impugnato.

3.- Di fronte alla contestazione della Banca in punto di correttezza della segnalazione a sofferenza da essa effettuata nei confronti della Futura Costruzioni, la Corte siciliana ha affermato che, “nella fattispecie, la situazione debitoria dell’impresa (Euro 2.135,00 di debito ulteriormente richiesto e non segnalato in precedenza dalla Banca, che infatti lo ha qualificato “irrisorio”), a fronte di un repentino rientro del capitale concesso per un complessivo importo di Euro 115.000,00, così come richiesto dalla Banca, non consentiva alla stessa, perchè priva dei caratteri richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, di poter giustificare la segnalazione effettuata e quindi tale da ritenersi lecita”.

In punto di danno liquidato, poi, la sentenza ha rilevato che il “giudice di prime cure ha dato contezza del proprio operato indicando le ragioni del processo logico adottato nella quantificazione del pregiudizio sofferto dall’impresa a seguito della “illecita segnalazione”; la suddetta statuizione è condivisa dalla Corte non avendo l’impresa fornito prova del nesso di causalità tra la segnalazione subita e la mancata realizzazione del programma costruttivo al quale era stata ammessa, non potendosi fare riferimento ad alcun elemento concreto di valutazione di un pregiudizio relativo al “danno emergente” incero ed eventuale. Ne consegue che la valutazione operata dal giudice di primo grado, che il Collegio fa propria, deve ritenersi immune da vizi”.

4. Avverso questo provvedimento la Banca ricorre per cassazione, esponendo due motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Futura Costruzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- il primo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme del TUB e della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991”, nonchè omesso esame di fatto decisivo per l’esito della controversia.

Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza “non ha considerato che la segnalazione è imposta dagli obblighi scaturenti a carico dell’istituto di credito dalla normativa vigente in materia ed è del tutto sottratta alla pur minima discrezionalità dell’istituto di credito”.

Infatti – così si prosegue -, la segnalazione è imposta per “tutte le posizioni di rischio definibili come sofferenze, vale a dire i crediti (esposizioni per cassa), senza limite di importo, nei confronti di soggetti che si trovino in stato di insolvenza, pur non ancora giudizialmente accertato, ovvero in situazioni sostanzialmente equiparabili”.

Perciò – così si conclude -, “nel caso di specie la posizione debitoria era legittimamente scritturata a sofferenza”.

6.- Il motivo non merita di essere accolto.

In effetti, lo stesso non viene a confrontarsi con la ratio decidendi svolta dalla sentenza impugnata. Che non nega la sussistenza di un dovere delle banche di trasmettere in Centrale i dati pertinenti i crediti andati in sofferenza, come assume per contro il ricorrente.

La sentenza rileva, piuttosto, che, nella specie concreta, la segnalazione compiuta dalla Banca non risulta giustificata e, dunque, corretta: perchè non rispettosa dei criteri sulla base (unicamente) dei quali la segnalazione, prima ancora di essere dovuta (nei rapporti con l’Autorità di Vigilanza), si manifesta legittima (nei confronti del cliente).

A fronte di questi rilievi, che entrano nel merito dei comportamenti tenuti dai soggetti implicati dalla fattispecie, il ricorrente si limita a riprodurre (in via riassuntiva) il paradigma normativo dei presupposti che – ove effettivamente ricorrenti rendono legittima la segnalazione.

7.- Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la Corte di Caltanissetta “ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione formulato… in merito all’erroneità della sentenza di primo grado”, laddove questa ha condannato la Banca al risarcimento del danno. Tale contestazione – si precisa – ha distintamente riguardato sia l'”an”, che il “quantum” del risarcimento concesso.

8.- Il Collegio ritiene fondato il motivo.

Si deve osservare, in proposito, che la sentenza della Corte di Appello – una volta escluso il maggiore risarcimento che era stato chiesto dall’appellante incidentale – si è limitato a fare richiamo della motivazione addotta dal giudice del primo grado, senza venire a esplicitarne in alcuna misura i contenuti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, la sentenza di appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem laddove non emerga una effettiva valutazione, che risulti propria del giudice dell’impugnazione, della infondatezza dei motivi di gravame, sì da risolvere in una mera adesione alla pronuncia del primo grado (cfr., per tutte, Cass., 5 agosto 2019, n. 20883).

9- In conclusione, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto invece il secondo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai profili così implicati e la controversia rinviata, per quanto di ragione alla Corte di Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo. Cassa, per quanto in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

 

 

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