Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9495 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13905/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ Salvatore, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.R.;

– intimata –

e sul ricorso 16259/2007 proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO

21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 525/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2006 R.G.N. 6264/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza, del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 maggio 2006, riformando a decisione di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, per il periodo dal 3 marzo 2000 al 31 giugno 2000, a norma dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, ecc…, fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste italiane s.p.a. dall’altra;

la predetta Corte, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore e, dichiarando la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro dal 30 giugno 2000 ha condannato la società Poste al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, pari alle retribuzioni globali di fatto di un triennio decorrenti dalla data di messa in mora (29-4-2002);

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi; il Lavoratore ha resistito impugnando la sentenza con ricorso incidentale assistito da un unico motivo;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da D.C. R.;

I ricorsi vanno, preliminarmente riuniti, riguardando la impugnazione della stessa sentenza;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risalta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia nei contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese processuali di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA